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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 40530/2025

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seguente rs) SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, per iscritto, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto che, qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen., venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha rigettato, de plano, le istanze -formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato nell'ambito del procedimento n. 385/2025- di determinazione dell'indennizzo, a titolo di usufrutto, sui beni indicati in istanza, previo conferimento di c.t.u., e di revoca della confisca e restituzione dei conti correnti e del patrimonio immobiliare delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.I.. sul presupposto dell'esclusiva titolarità in capo all'istante.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso.

24. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., [OSCURATO:PERSONA] *all'art. 666, commi 3 e 4, cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 cod.proc.pen..

Richiamato il procedimento dettato dall'art. 666 cod.proc.pen. -fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., avviso alle parti e ai difensori, con la facoltà di presentazione delle memorie fino a cinque giorni prima della data dell'udienza, che si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero- la cui applicabilità in materia di applicazione della confisca è stata consacrata da C.Cost. n. 109 del 15 giugno 2015, e, per il caso di richiesta di revoca della confisca in incidente .di esecuzione è sancita anche dalla giurisprudenza di legittimità, onde consentire ai terzi, in quanto estranei al processo di cognizione, di far valere le proprie ragioni circa la titolarità dei beni confiscati al condannato, assume la difesa la violazione, da parte della corte meneghina, della citata norma di legge per aver deciso l'istanza inaudita altera parte, nonostante l'espressa richiesta della difesa di fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen..

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., mancanza e/Q manifesta illogicità della motivazione in ordine agli atti specificamente indicati nella istanza.

La difesa aveva depositato documentazione (indicata specificamente nel ricorso, già comunque nella disponibilità della Corte di appello e richiamata nella motivazione della sentenza che disponeva la confisca definitiva, nella specie di atti notarili di acquisto delle proprietà, data di costituzione della società, visure storiche, informativa della Guardia di Finanza, estratti di conto-corrente degli anni oggetto di accumulo dei capitali estranei al perimetro temporale degli illeciti) a supporto della propria rappresentazione difensiva; la Corte avrebbe col negatre alla difesa il contraddittorio impedito di dimostrane il valore probatorio e, comunque, omesso il relativo esame.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, cornma 1, lett. b) ed e) cod.prcc.pen., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad atti contenuti nel fascicolo e documentazione allegata dalla difesa.

La motivazione resa sarebbe omessa e manifestamente illogica con riferimento al rapporto di conto-corrente in particolare intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA], in conto deposito per la gestione collettiva del risparmio, con titoli per un valore di circa euro

700.000. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa dalla Corte di appello di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione, ed ha ad oggetto la richiesta di revoca della confisca, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art.676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede lo strumento dell'opposizione davanti al medesimo giudice.

2. Come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, "ex" art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858 - 01: «[I]l ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, "ex" art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente»).

Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto.

3. Ciò premesso, ne consegue che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.

Va infatti ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti.

4. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione - Corte di appello di Milano- affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc.pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen., ordina la trasmissione degli atti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente rs) SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, per iscritto, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto che, qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen., venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha rigettato, de plano, le istanze -formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato nell'ambito del procedimento n. 385/2025- di determinazione dell'indennizzo, a titolo di usufrutto, sui beni indicati in istanza, previo conferimento di c.t.u., e di revoca della confisca e restituzione dei conti correnti e del patrimonio immobiliare delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.I.. sul presupposto dell'esclusiva titolarità in capo all'istante. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso. 24. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., [OSCURATO:PERSONA] *all'art. 666, commi 3 e 4, cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 cod.proc.pen.. Richiamato il procedimento dettato dall'art. 666 cod.proc.pen. -fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., avviso alle parti e ai difensori, con la facoltà di presentazione delle memorie fino a cinque giorni prima della data dell'udienza, che si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero- la cui applicabilità in materia di applicazione della confisca è stata consacrata da C.Cost. n. 109 del 15 giugno 2015, e, per il caso di richiesta di revoca della confisca in incidente .di esecuzione è sancita anche dalla giurisprudenza di legittimità, onde consentire ai terzi, in quanto estranei al processo di cognizione, di far valere le proprie ragioni circa la titolarità dei beni confiscati al condannato, assume la difesa la violazione, da parte della corte meneghina, della citata norma di legge per aver deciso l'istanza inaudita altera parte, nonostante l'espressa richiesta della difesa di fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen.. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., mancanza e/Q manifesta illogicità della motivazione in ordine agli atti specificamente indicati nella istanza. La difesa aveva depositato documentazione (indicata specificamente nel ricorso, già comunque nella disponibilità della Corte di appello e richiamata nella motivazione della sentenza che disponeva la confisca definitiva, nella specie di atti notarili di acquisto delle proprietà, data di costituzione della società, visure storiche, informativa della Guardia di Finanza, estratti di conto-corrente degli anni oggetto di accumulo dei capitali estranei al perimetro temporale degli illeciti) a supporto della propria rappresentazione difensiva; la Corte avrebbe col negatre alla difesa il contraddittorio impedito di dimostrane il valore probatorio e, comunque, omesso il relativo esame. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, cornma 1, lett. b) ed e) cod.prcc.pen., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad atti contenuti nel fascicolo e documentazione allegata dalla difesa. La motivazione resa sarebbe omessa e manifestamente illogica con riferimento al rapporto di conto-corrente in particolare intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA], in conto deposito per la gestione collettiva del risparmio, con titoli per un valore di circa euro 700.000. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa dalla Corte di appello di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione, ed ha ad oggetto la richiesta di revoca della confisca, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art.676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede lo strumento dell'opposizione davanti al medesimo giudice. 2. Come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, "ex" art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858 - 01: «[I]l ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, "ex" art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente»). Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 3. Ciò premesso, ne consegue che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. Va infatti ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. 4. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione - Corte di appello di Milano- affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc.pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen., ordina la trasmissione degli atti a
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