CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1962
Cassazione n. 18985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 09/07/1962 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fi,ducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bologna il j2`tmaggio 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Bologna il 24 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186 comma 1, comma 2, lett. c), e comma 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, fatto commesso 1'11 marzo 2017, riconosciuta l'equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis del d.lgs. n.285 del 1992, per avere provocato un sinistro stradale, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con I quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione, che sarebbe assente ed illogica, e violazione di legge, in relazione agli artt. 186, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 131-bis cod. pen., a causa della omessa declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto: si duole della erronea contestazione e dell'erroneo ed illegittimo riconoscimento dell'aggravante di avere provocato un sinistro stradale, poiché, persistendo la stessa, non è consentito dichiarare la particolare tenuità mediante derubricazione del fatto in violazione dell'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto le doglianze proposte esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità e sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai Giudici di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto sono sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici. Nel caso specifico, la Corte di appello ha individuato, con motivazione non incongrua né illogica, gli elementi da cui si evince la non configurabilità della speciale tenuità del fatto: l'elevata alterazione alcolennica accertata, la pericolosità concreta della guida che ha determinato il sinistro e la proclività soggettiva dell'imputato attesa la sussistenza di due precedenti penali specifici (par. n. 5, penultima pagina della sentenza impugnata) sono indici ritenuti dalla Corte territoriale, con motivazione che risulta adeguata e congrua, elementi ostativi alla declaratoria di particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata ha anche chiarito che la circostanza aggravante dell'aver provocato il sinistro stradale, ancorché bilanciata con le attenuanti generiche, risulti, unitamente alla sussistenza di precedenti penali, elemento ostativo alla concessione della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (par. n. 6, penultima pagina della decisione). Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ((:orte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i