CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 31027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto la mancataapplicazione dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen.), il secondo motivo (aventead oggetto il rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131bis c.p.) e ilterzo motivo (avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio) difettano tutti dellanecessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivi di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici esulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanzeprobatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (vedi pag. 3della aentenza impugnata), e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo inerente al trattamento punitivo non èconsentito in quanto la sentenza è sorretta sul punto da sufficiente e non illogicamotivazione, tenuto conto che è stata applicata una pena di molto inferiore allamedia edittale;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente