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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29504/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Catania tche ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. per aver tentato di sottrarre, introducendosi all'interno di una stazione ferroviaria dismessa, materiale ferroso di proprietà delle Ferrovie dello Stato che caricava su un autocarro a mezzo di una gru, non riuscendo nell'intento grazie all'intervento delle Forze dell'ordine.

2. La difesa articola quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e al principio di offensività, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato senza considerare che il materiale sottratto era posizionato su un terreno abbandonato e che era privo di valore economico. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 624 cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza considerare che il materiale ferroso si presentava accatastato assieme ad altri rifiuti in una zona priva di custodia e delimitazione, da cui l'assenza della consapevolezza dell'imputato di appropriarsi di cosa altrui. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., lamenta che la corte di merito ha ritenuto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale senza un'adeguata motivazione e senza tenere conto delle modalità del fatto -caricamento in pieno giorno di materiale abbandonato in un luogo dismesso e privo di delimitazione e cartelli - espressive dell'assenza di consapevolezza e, soprattutto, di premeditazione da parte dell'imputato. 2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e all'art. 27 Cost., lamenta che la corte territoriale, senza adeguata motivazione, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha irrogato all'imputato una pena sproporzionata, senza considerare il comportamento collaborativo tenuto dallo stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati e pertanto vanno rigettati.

2. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dellerispettive decisioni (Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa,Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.1 Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 2.2 Nel caso di specie, i giudici di appello, che hanno fatto riferimento anche alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica e autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dai ricorrenti nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva e immune dalle censure proposte.

3. Infondati sono il primo e il secondo motivo. 3.1 Premesso che la tentata sottrazione ha riguardato un rilevante quantitativo di binari ferroviari il cui valore di mercato è indiscutibile, va evidenziato che, nella specie, i beni risultavano di proprietà dello Stato, la cui disciplina risiede, nelle sue linee fondamentali, nel codice civile iche divide i beni pubblici in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili, le prime due delle quali hanno come caratteristica comune il fatto di essere non commerciabili, non alienabili, non usucapibili, né assogettabili a esecuzione forzata qualità, caratteristica che non viene meno anche qualora apparentemente abbandonati o depositati, sicché la loro apprensione non è attuabile.

In particolare, la non commerciabilità di detti beni, originariamente prevista dal legislatore in modo assoluto, ha incontrato eccezioni che, lungi dal diventare sistematiche, consentono, con la privatizzazione di enti proprietari di beni pubblici, quale appunto le Ferrovie dello Stato, il trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile o del demanio dello Stato (Sez.

U, n. 3811 del 16/02/2011, Rv. 615919 - 01, in motivazione), da ciò non discendendo, tuttavia, la perdita della natura del bene stesso che, persua intrinseca natura rimane caratterizzato da un godimento collettivo o funzionale a interessi della stessa collettività. 3.2 All'interno di queste coordinate ermeneutiche, la corte territoriale, con argomentazioni logiche e complete, ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato furto aggravato, sottolineando, per un verso, l'irrilevanza dell'assenza di cartellonistica e segnalazioni sul luogo nel quale il materiale si trovava accantonato e, per altro verso, la circostanza che l'imputato era intervenuto sul terreno con attrezzi professionali da taglio e che aveva caricato il materiale ferroso divelto sul mezzo di trasporto attraverso una gru di sollevamento. 3.3 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente, escludendo, ad esempio, che costituisca res derelicta un tubo di rame inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263105) o, ancora, del legname incustodito e appoggiato lungo una pubblica via, sul margine di un terreno privo di recinzione (Sez. 5, n. 35352 del 20/06/2013, Pollina, Rv. 256955), così affermando che «integra il delitto di furto tentato, la condotta di colui che cerchi di impossessarsi di materiali raccolti su un terreno privato e destinati allo smaltimento (nella specie, residui ferrosi derivanti dalla demolizione di pilastri), non potendosi per ciò solo escludere il requisito dell'altruità. (Sez. 5, n. 7301 del 17/12/2014 - dep. 18/02/2015, Berlingieri, Rv. 26266001).

Tanto in ragione dell'utilità intrinseca dei beni stessi che non esclude il successivo prelievo da parte del proprietario del terreno o di terzi autorizzati,. 3.4 Dunque, per aversi derelizione non è sufficiente l'abbandono della cosa, dovendo questa essere accompagnata dalla volontà del proprietario di spogliarsi del bene, volontà che non può semplicemente supporsi, ma deve risultare dalle condizioni di tempo e di luogo dell'abbandono della cosa, condizioni che non ricorrono qualora sussista la possibilità del proprietario di riappropriarsi del bene, anche in un futuro non prossimo o comunque di esercitare un controllo su di esso, anche se all'attualità non esercitato (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, cit.).

4. Privo di pregio è anche il terzo motivo che censura l'applicazione dell'aumento per la recidiva, senza valorizzare che per l'apprensione, in pieno giorno, del materiale ferroso, abbandonato su un terreno privo di recinzione, furono utilizzati pesanti e visibili macchinari.

La corte territoriale, con argomentazione logica, ha evidenziato che, diversamente, proprio l'organizzazione dei mezzi e la spregiudicatezza dell'agire in pieno giorno, fossero espressione di una «persistente indifferenza verso i precetti penali».Del resto, il giudice di legittimità non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo il compito di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva e immune dalla censura proposta.

5. Infondato, infine, è il quarto motivo i che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena sproporzionata alla vicenda.

La corte territoriale, con motivazione completa, ha dato riscontro dei numerosi precedenti penali da cui l'imputato è gravato, delle modalità della condotta, organizzata e programmata, della potenziale lesione del bene giuridico protetto, tenuto conto dell'entità e del valore del materiale ferroso, circostanze rispetto alle quali nessun valore può essere attribuito all'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, colto nella flagranza del reato dalle Forze dell'ordine.

6. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Catania tche ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. per aver tentato di sottrarre, introducendosi all'interno di una stazione ferroviaria dismessa, materiale ferroso di proprietà delle Ferrovie dello Stato che caricava su un autocarro a mezzo di una gru, non riuscendo nell'intento grazie all'intervento delle Forze dell'ordine. 2. La difesa articola quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e al principio di offensività, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato senza considerare che il materiale sottratto era posizionato su un terreno abbandonato e che era privo di valore economico. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 624 cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza considerare che il materiale ferroso si presentava accatastato assieme ad altri rifiuti in una zona priva di custodia e delimitazione, da cui l'assenza della consapevolezza dell'imputato di appropriarsi di cosa altrui. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., lamenta che la corte di merito ha ritenuto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale senza un'adeguata motivazione e senza tenere conto delle modalità del fatto -caricamento in pieno giorno di materiale abbandonato in un luogo dismesso e privo di delimitazione e cartelli - espressive dell'assenza di consapevolezza e, soprattutto, di premeditazione da parte dell'imputato. 2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e all'art. 27 Cost., lamenta che la corte territoriale, senza adeguata motivazione, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha irrogato all'imputato una pena sproporzionata, senza considerare il comportamento collaborativo tenuto dallo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati e pertanto vanno rigettati. 2. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento dellerispettive decisioni (Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa,Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.1 Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 2.2 Nel caso di specie, i giudici di appello, che hanno fatto riferimento anche alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica e autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dai ricorrenti nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva e immune dalle censure proposte. 3. Infondati sono il primo e il secondo motivo. 3.1 Premesso che la tentata sottrazione ha riguardato un rilevante quantitativo di binari ferroviari il cui valore di mercato è indiscutibile, va evidenziato che, nella specie, i beni risultavano di proprietà dello Stato, la cui disciplina risiede, nelle sue linee fondamentali, nel codice civile iche divide i beni pubblici in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili, le prime due delle quali hanno come caratteristica comune il fatto di essere non commerciabili, non alienabili, non usucapibili, né assogettabili a esecuzione forzata qualità, caratteristica che non viene meno anche qualora apparentemente abbandonati o depositati, sicché la loro apprensione non è attuabile. In particolare, la non commerciabilità di detti beni, originariamente prevista dal legislatore in modo assoluto, ha incontrato eccezioni che, lungi dal diventare sistematiche, consentono, con la privatizzazione di enti proprietari di beni pubblici, quale appunto le Ferrovie dello Stato, il trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile o del demanio dello Stato (Sez. U, n. 3811 del 16/02/2011, Rv. 615919 - 01, in motivazione), da ciò non discendendo, tuttavia, la perdita della natura del bene stesso che, persua intrinseca natura rimane caratterizzato da un godimento collettivo o funzionale a interessi della stessa collettività. 3.2 All'interno di queste coordinate ermeneutiche, la corte territoriale, con argomentazioni logiche e complete, ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato furto aggravato, sottolineando, per un verso, l'irrilevanza dell'assenza di cartellonistica e segnalazioni sul luogo nel quale il materiale si trovava accantonato e, per altro verso, la circostanza che l'imputato era intervenuto sul terreno con attrezzi professionali da taglio e che aveva caricato il materiale ferroso divelto sul mezzo di trasporto attraverso una gru di sollevamento. 3.3 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente, escludendo, ad esempio, che costituisca res derelicta un tubo di rame inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263105) o, ancora, del legname incustodito e appoggiato lungo una pubblica via, sul margine di un terreno privo di recinzione (Sez. 5, n. 35352 del 20/06/2013, Pollina, Rv. 256955), così affermando che «integra il delitto di furto tentato, la condotta di colui che cerchi di impossessarsi di materiali raccolti su un terreno privato e destinati allo smaltimento (nella specie, residui ferrosi derivanti dalla demolizione di pilastri), non potendosi per ciò solo escludere il requisito dell'altruità. (Sez. 5, n. 7301 del 17/12/2014 - dep. 18/02/2015, Berlingieri, Rv. 26266001). Tanto in ragione dell'utilità intrinseca dei beni stessi che non esclude il successivo prelievo da parte del proprietario del terreno o di terzi autorizzati,. 3.4 Dunque, per aversi derelizione non è sufficiente l'abbandono della cosa, dovendo questa essere accompagnata dalla volontà del proprietario di spogliarsi del bene, volontà che non può semplicemente supporsi, ma deve risultare dalle condizioni di tempo e di luogo dell'abbandono della cosa, condizioni che non ricorrono qualora sussista la possibilità del proprietario di riappropriarsi del bene, anche in un futuro non prossimo o comunque di esercitare un controllo su di esso, anche se all'attualità non esercitato (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, cit.). 4. Privo di pregio è anche il terzo motivo che censura l'applicazione dell'aumento per la recidiva, senza valorizzare che per l'apprensione, in pieno giorno, del materiale ferroso, abbandonato su un terreno privo di recinzione, furono utilizzati pesanti e visibili macchinari. La corte territoriale, con argomentazione logica, ha evidenziato che, diversamente, proprio l'organizzazione dei mezzi e la spregiudicatezza dell'agire in pieno giorno, fossero espressione di una «persistente indifferenza verso i precetti penali».Del resto, il giudice di legittimità non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo il compito di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva e immune dalla censura proposta. 5. Infondato, infine, è il quarto motivo i che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena sproporzionata alla vicenda. La corte territoriale, con motivazione completa, ha dato riscontro dei numerosi precedenti penali da cui l'imputato è gravato, delle modalità della condotta, organizzata e programmata, della potenziale lesione del bene giuridico protetto, tenuto conto dell'entità e del valore del materiale ferroso, circostanze rispetto alle quali nessun valore può essere attribuito all'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, colto nella flagranza del reato dalle Forze dell'ordine. 6. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri P.Q.M
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