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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1367/2025

ECLI:EU:T:2025:630
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0577_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 giugno 2025 – ClientEarth/Consiglio (causa T‑577/22) «Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Totali ammissibili di catture – Regolamento (UE) 2022/109 – Richiesta di riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Obiettivo di raggiungere un tasso di sfruttamento che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile nel 2020, al più tardi, per tutti gli stock – Articoli 2, 3, 9, 10, 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 – Obiettivi socioeconomici e in materia occupazionale – Migliori pareri scientifici disponibili – Obbligo di sbarco – Pesca multispecifica – Specie a contingente limitante – Approccio precauzionale – Approccio ecosistemico – Regolamento (UE) 2018/973 – Regolamento (UE) 2019/472 – Stock bersaglio – Catture accessorie»

1. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Atti amministrativi adottati ai sensi del diritto ambientale – Nozione – Sostituzione retroattiva dei totali ammissibili di catture (TAC) provvisori relativi agli stock condivisi con i TAC definitivi – Domanda di riesame interno divenuta priva di oggetto – Interesse ad ottenere il riesame dei TAC provvisori – Assenza [Art. 191, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f) e g), e 10] (v. punti 20‑34)

2. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Fondatezza delle considerazioni della decisione impugnata – Assenza di incidenza sulla legittimità di tale decisione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10] (v. punti 35‑39)

3. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore di diritto sul margine di discrezionalità del Consiglio per fissare le possibilità di pesca e sulla sua competenza – Assenza [Art. 43, §§ 2 e 3, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10, e n. 1380/2013, considerando 8 e artt. 2, § 2, e 9 § 5] (v. punti 52‑92)

4. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Assenza [Art. 191, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), 10 e 12] (v. punti 100‑134, 137‑161)

5. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Sviamento di potere – Assenza [Art. 43, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10] (v. punti 164‑168) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ClientEarth AISBL è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0577_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 giugno 2025 – ClientEarth/Consiglio (causa T‑577/22) «Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Totali ammissibili di catture – Regolamento (UE) 2022/109 – Richiesta di riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Obiettivo di raggiungere un tasso di sfruttamento che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile nel 2020, al più tardi, per tutti gli stock – Articoli 2, 3, 9, 10, 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 – Obiettivi socioeconomici e in materia occupazionale – Migliori pareri scientifici disponibili – Obbligo di sbarco – Pesca multispecifica – Specie a contingente limitante – Approccio precauzionale – Approccio ecosistemico – Regolamento (UE) 2018/973 – Regolamento (UE) 2019/472 – Stock bersaglio – Catture accessorie» 1. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame – Atti amministrativi adottati ai sensi del diritto ambientale – Nozione – Sostituzione retroattiva dei totali ammissibili di catture (TAC) provvisori relativi agli stock condivisi con i TAC definitivi – Domanda di riesame interno divenuta priva di oggetto – Interesse ad ottenere il riesame dei TAC provvisori – Assenza [Art. 191, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f) e g), e 10] (v. punti 20‑34) 2. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Fondatezza delle considerazioni della decisione impugnata – Assenza di incidenza sulla legittimità di tale decisione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10] (v. punti 35‑39) 3. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore di diritto sul margine di discrezionalità del Consiglio per fissare le possibilità di pesca e sulla sua competenza – Assenza [Art. 43, §§ 2 e 3, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10, e n. 1380/2013, considerando 8 e artt. 2, § 2, e 9 § 5] (v. punti 52‑92) 4. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Assenza [Art. 191, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), 10 e 12] (v. punti 100‑134, 137‑161) 5. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Sviamento di potere – Assenza [Art. 43, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10] (v. punti 164‑168) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ClientEarth AISBL è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.