CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 marzo 2022 con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Con l'unico motivo si lamenta la nullità assoluta della sentenza di primo e di secondo grado, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e il verbale di udienza del 27 marzo 2017 non erano mai stati notificati all'imputato, nonostante l'ordinanza assunta in tal senso dal giudicante. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Esso muove da una lettura erronea del verbale d'udienza del 27 marzo 2017, nel quale, per un evidente mero errore materiale, non è stata sbarrata sino in fondo la seconda parte del verbale prestampato predisposto per l'ipotesi della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 420 -quater, laddove, nel caso di specie, il rinvio non è stato disposto per tale ragione, ma in dipendenza dell'istanza, depositata il 22 marzo 2017 dal difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere il rinvio dell'udienza del 27 marzo 2017, in applicazione della normativa che aveva disposto la sospensione dei processi sino al 31 luglio 2017, ricorrendo i presupposti dei quali il difensore invocava la sussistenza. D'altra parte, la notifica del decreto di citazione era stata eseguita per l'imputato nei confronti del difensore di fiducia, lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio con l'atto di nomina depositato negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti il 24 giugno 2015. Ne discende che non ricorre alcuna ipotesi di nullità assoluta per omessa notifica del decreto di citazione e del verbale d'udienza, che non è mai stata disposta. E la riprova si trae dal fatto che la parte superiore del verbale prestampato nel quale si dichiara l'assenza dell'imputato non solo non è cancellata, ma reca anche il segno di spunta in corrispondenza dei presupposti della dichiarazione di assenza, laddove il presupposto di operatività 420 -quater cod. proc. pen., ai sensi del comma 1, è la non applicabilità degli art. 420-bis e 420-ter del codice di rito. Del tutto generica è la dedotta assenza di contatti con l'assistita dopo la nomina fiduciaria. La circostanza, mai dedotta in precedenza, non è accompagnata da alcuna dimostrazione delle pur affermate attività finalizzate a rintracciare l'assistito. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento, pur espresso in materia di rescissione del giudicato, secondo il quale l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (v. di recente, anche Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256 - 0). La conclusione è fondata sulle indicazioni promananti da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 e da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 - 01. Quest'ultima decisione, in particolare, ha ricordato che l'art. 420-bis cod. proc. pen., al comma 1, prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al comma 2, disciplina il caso in cui si procede in assenza, pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato. In quest'ultimo caso, il giudice procede in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. In tale contesto, le Sezioni Unite, valorizzando la finalità dell'intervento normativo operato con la I. n. 67 del 2014, hanno chiarito che gli indici di conoscenza sopra ricordati creano una mera presunzione relativa che deve necessariamente essere verificata in termini di effettività, ossia di concreta ìdoneità a fondare la conclusione della conoscenza del processo. Con riguardo all'indice rappresentato dalla nomina del difensore di fiducia, le Sezioni Unite hanno aggiunto che essa, per essere apprezzata in termini di effettività e di regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. In altri termini, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; tuttavia, per quanto detto, devono ricorrere indici che dimostrino l'effettività degli indici di conoscenza. Ora, nel caso di specie, proprio la circostanza che la nomina sia stata accettata, al punto che il difensore ha pacificamente svolto il suo ruolo per tutto il giudizio, al pari della totale assenza in ricorso di deduzioni sull'assenza del rapporto fiduciario, induce a ritenere puramente e semplicemente che il ricorrente, per un verso, abbia avuto piena contezza del processo e, per altro verso, che si sia volontariamente sottratto alla formale conoscenza dello stesso. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di