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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 50339/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Prato del 5 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali pluriaggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato in data 24 marzo 2023 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Prato del 5 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali pluriaggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato in data 24 marzo 2023 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/1
Sentenza Cassazione n. 50339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris