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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23254/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le rìchieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al calcolo della riduzione per le attenuanti generiche con rideterminazione della pena ex art. 620, lett.

I) cod. proc. pen.; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - quanto alla pena che ha ridotto a mesi dieci di reclusione - la sentenza del Tribunale di Ferrara del 2 aprile 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.

La difesa contesta che, con la riduzione della pena principale, la Corte di appello, nel calcolare la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche, ha• — senza motivazione e in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. (trattandosi di reformatio in peius sul punto) e del limite del devoluto (relativo solo alla pena base) — operato una riduzione di pena inferiore rispetto al primo grado (da sei mesi di reclusione, pari ad un terzo della pena, a mesi due, ovvero un sesto della pena).

La Corte di appello ha escluso la reformatío in peius ponendosi in contrasto con i principi affermati più volte dalle Sezioni Unite, secondo cui il divieto riguarda non solo la pena finale, ma anche le componenti del calcolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Va premesso che la difesa del ricorrente con l'appello aveva chiesto la riduzione della pena, che il primo giudice aveva individuato nella pena-base di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto lontana dal minimo edittale.

La Corte di appello, nell'accogliere tale censura, ha ritenuto di rimodulare l'intero trattamento sanzionatorio: ovvero ridurre la pena base, ma non fissandola nel minimo, tenuto conto della benevola concessione delle generiche, pur trattandosi di soggetto pregiudicato, riconoscendo altresì una attenuazione per le attenuanti generiche non piena, invocando a tal fine un precedente di legittimità (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107) per escludere la reformatio in peius.

3. La sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione in peius della riduzione per le già concesse attenuanti generiche, va annullata.

L'art. 597 comma 1 cod. proc. pen. attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Come hanno osservato le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA]), tale norma non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entr cui il Giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 cod. proc. pen., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al "petitum" sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l'equivalente della "causa petendi".

Proprio nel caso affrontato dalle Sezioni Unite il giudice aveva rivisto in peius la pena base e la Suprema Corte ha affermato che a ciò non era legittimato da alcun motivo di impugnazione a rivedere la pena base stabilita in primo grado, pur riducendo complessivamente quella finale.

Analogamente nel caso in esame le richieste del ricorrente si limitavano alla sola pena base e soltanto su tale punto la Corte di appello era legittimata a decidere.

La decisione sulle attenuanti generiche costituiva infatti un "punto" distinto della sentenza non attinto dai motivi di appello (sul concetto di "punto della decisione", cfr. Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699; Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, che coincide con le statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato, quale, nel caso di condanna anche l'accertamento delle circostanze attenuanti, distinto dalla determinazione della pena) e quindi oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum).

Ed invero l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. riconosce al giudice di appello un potere "eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (così Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, in motivazione) di applicare in melius d'ufficio alcuni benefici, tra i quali le circostanze attenuanti, così evidenziando come per i restanti casi sia vincolato al devoluto.

4. E' appena il caso di evidenziare che quanto finora affermato non è contraddetto dal precedente di legittimità citato dalla sentenza impugnata (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107).

In tal caso la Suprema Corte ha fornito una esegesi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. che conforta la lettura seguita dal Collegio.

Si è infatti affermato che per giudicare di reformatio in peius occorre, in primo luogo, tener conto degli elementi che concorrono alla determinazione della pena, ma anche del rapporto in cui - per effetto dell'accoglimento del gravame - vengono a trovarsi tra loro, sicché solo allorché non muti la relazione tra gli stessi (come nel caso in esame) il giudice dell'appello è obbligato - per non incorrere nella violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. - a sussumere ogni elemento nella misura determinata dal primo giudice, ovvero a conservare il rapporto proporzionale tra gli elementi della pena (ove sia venuto meno, per effetto dell'impugnativa, uno di essi), mentre, in caso contrario, il giudice d'appello rimane libero di valutare le varie componenti secondo il suo prudente apprezzamento, purché, ovviamente, la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata non sia superiore a quella inflitta nei gradi precedenti.

5. In conseguenza di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. /) cod. proc. pen. (potendo la Corte rimediare all'errore del giudice di merito sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti) nel solo punto della misura della pena.

Partendo dalla pena base indicata nella decisione di secondo grado (anni uno di reclusione) e diminuita nella misura di un terzo per le attenuanti generiche riconosciute, come previsto dal primo giudice, si perviene alla finale di 8 mesi di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza ripia sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le rìchieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al calcolo della riduzione per le attenuanti generiche con rideterminazione della pena ex art. 620, lett. I) cod. proc. pen.; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - quanto alla pena che ha ridotto a mesi dieci di reclusione - la sentenza del Tribunale di Ferrara del 2 aprile 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. La difesa contesta che, con la riduzione della pena principale, la Corte di appello, nel calcolare la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche, ha• — senza motivazione e in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. (trattandosi di reformatio in peius sul punto) e del limite del devoluto (relativo solo alla pena base) — operato una riduzione di pena inferiore rispetto al primo grado (da sei mesi di reclusione, pari ad un terzo della pena, a mesi due, ovvero un sesto della pena). La Corte di appello ha escluso la reformatío in peius ponendosi in contrasto con i principi affermati più volte dalle Sezioni Unite, secondo cui il divieto riguarda non solo la pena finale, ma anche le componenti del calcolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Va premesso che la difesa del ricorrente con l'appello aveva chiesto la riduzione della pena, che il primo giudice aveva individuato nella pena-base di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto lontana dal minimo edittale. La Corte di appello, nell'accogliere tale censura, ha ritenuto di rimodulare l'intero trattamento sanzionatorio: ovvero ridurre la pena base, ma non fissandola nel minimo, tenuto conto della benevola concessione delle generiche, pur trattandosi di soggetto pregiudicato, riconoscendo altresì una attenuazione per le attenuanti generiche non piena, invocando a tal fine un precedente di legittimità (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107) per escludere la reformatio in peius. 3. La sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione in peius della riduzione per le già concesse attenuanti generiche, va annullata. L'art. 597 comma 1 cod. proc. pen. attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti. Come hanno osservato le Sezioni Unite (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA]), tale norma non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entr cui il Giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 cod. proc. pen., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al "petitum" sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l'equivalente della "causa petendi". Proprio nel caso affrontato dalle Sezioni Unite il giudice aveva rivisto in peius la pena base e la Suprema Corte ha affermato che a ciò non era legittimato da alcun motivo di impugnazione a rivedere la pena base stabilita in primo grado, pur riducendo complessivamente quella finale. Analogamente nel caso in esame le richieste del ricorrente si limitavano alla sola pena base e soltanto su tale punto la Corte di appello era legittimata a decidere. La decisione sulle attenuanti generiche costituiva infatti un "punto" distinto della sentenza non attinto dai motivi di appello (sul concetto di "punto della decisione", cfr. Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, che coincide con le statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato, quale, nel caso di condanna anche l'accertamento delle circostanze attenuanti, distinto dalla determinazione della pena) e quindi oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum). Ed invero l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. riconosce al giudice di appello un potere "eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (così Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, in motivazione) di applicare in melius d'ufficio alcuni benefici, tra i quali le circostanze attenuanti, così evidenziando come per i restanti casi sia vincolato al devoluto. 4. E' appena il caso di evidenziare che quanto finora affermato non è contraddetto dal precedente di legittimità citato dalla sentenza impugnata (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107). In tal caso la Suprema Corte ha fornito una esegesi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. che conforta la lettura seguita dal Collegio. Si è infatti affermato che per giudicare di reformatio in peius occorre, in primo luogo, tener conto degli elementi che concorrono alla determinazione della pena, ma anche del rapporto in cui - per effetto dell'accoglimento del gravame - vengono a trovarsi tra loro, sicché solo allorché non muti la relazione tra gli stessi (come nel caso in esame) il giudice dell'appello è obbligato - per non incorrere nella violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. - a sussumere ogni elemento nella misura determinata dal primo giudice, ovvero a conservare il rapporto proporzionale tra gli elementi della pena (ove sia venuto meno, per effetto dell'impugnativa, uno di essi), mentre, in caso contrario, il giudice d'appello rimane libero di valutare le varie componenti secondo il suo prudente apprezzamento, purché, ovviamente, la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata non sia superiore a quella inflitta nei gradi precedenti. 5. In conseguenza di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. /) cod. proc. pen. (potendo la Corte rimediare all'errore del giudice di merito sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti) nel solo punto della misura della pena. Partendo dalla pena base indicata nella decisione di secondo grado (anni uno di reclusione) e diminuita nella misura di un terzo per le attenuanti generiche riconosciute, come previsto dal primo giudice, si perviene alla finale di 8 mesi di reclusione. P.Q.M. Annulla senza ripia sentenza impugnata
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