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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 45077/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE DI APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 maggio 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio - abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dagli artt. 81 e 479 cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata - nella qualità di titolare della delegazione ACI di Edolo - e [OSCURATO:PERSONA] (per la quale si è proceduto separatamente) avrebbero attestato falsamente di aver identificato i venditori di due automobili, autenticandone le firme apposte sui certificati di proprietà relativi alle vetture oggetto di cessione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, avendo applicato - seppur al solo fine del calcolo del termine di prescrizione - l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen, che non era stata mai contestata all'imputata e neppure ritenuta dal giudice di primo grado.

2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 161, comma 2, cod. pen.

Rappresenta che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta, avanzata con i motivi di appello, di dichiarare la prescrizione del reato, ritenendo che il termine di prescrizione dovesse essere calcolato facendo riferimento al massimo edittale (dieci anni di reclusione) previsto per la fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 479 cod. pen.

La ricorrente censura tale decisione, sostenendo che, non potendosi applicare l'aggravante in questione, per difetto di contestazione, il termine di prescrizione dovesse essere calcolato facendo riferimento al massimo edittale previsto per la fattispecie base (6 anni di reclusione).

Il reato, pertanto, risulterebbe ampiamente prescritto.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro, sono fondati.

Va premesso che <<In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma>> (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).

Ebbene, nel caso in esame, l'imputazione non fa alcun riferimento alla natura fidefacente dell'atto falso, né direttamente né attraverso formule equivalenti, e neppure riporta nella rubrica il secondo comma dell'art. 479 cod. pen.

Appare, pertanto, evidente che la Corte di appello non poteva applicare tale circostanza e, tantomeno, tenerne conto ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

Quest'ultimo deve essere determinato facendo riferimento al massimo edittale previsto per la fattispecie base (sei anni di reclusione): termine ordinario pari a sei anni; termine massimo pari a sette anni e sei mesi.

Il reato, pertanto, risulta estinto il 29 gennaio 2021, per decorso del termine massimo di prescrizione.

2. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risulta prescritto ancora prima della pronuncia della sentenza di appello, emessa il 26 maggio 2021.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE DI APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 maggio 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio - abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dagli artt. 81 e 479 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata - nella qualità di titolare della delegazione ACI di Edolo - e [OSCURATO:PERSONA] (per la quale si è proceduto separatamente) avrebbero attestato falsamente di aver identificato i venditori di due automobili, autenticandone le firme apposte sui certificati di proprietà relativi alle vetture oggetto di cessione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, avendo applicato - seppur al solo fine del calcolo del termine di prescrizione - l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen, che non era stata mai contestata all'imputata e neppure ritenuta dal giudice di primo grado. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 161, comma 2, cod. pen. Rappresenta che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta, avanzata con i motivi di appello, di dichiarare la prescrizione del reato, ritenendo che il termine di prescrizione dovesse essere calcolato facendo riferimento al massimo edittale (dieci anni di reclusione) previsto per la fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 479 cod. pen. La ricorrente censura tale decisione, sostenendo che, non potendosi applicare l'aggravante in questione, per difetto di contestazione, il termine di prescrizione dovesse essere calcolato facendo riferimento al massimo edittale previsto per la fattispecie base (6 anni di reclusione). Il reato, pertanto, risulterebbe ampiamente prescritto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro, sono fondati. Va premesso che <<In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma>> (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Ebbene, nel caso in esame, l'imputazione non fa alcun riferimento alla natura fidefacente dell'atto falso, né direttamente né attraverso formule equivalenti, e neppure riporta nella rubrica il secondo comma dell'art. 479 cod. pen. Appare, pertanto, evidente che la Corte di appello non poteva applicare tale circostanza e, tantomeno, tenerne conto ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Quest'ultimo deve essere determinato facendo riferimento al massimo edittale previsto per la fattispecie base (sei anni di reclusione): termine ordinario pari a sei anni; termine massimo pari a sette anni e sei mesi. Il reato, pertanto, risulta estinto il 29 gennaio 2021, per decorso del termine massimo di prescrizione. 2. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risulta prescritto ancora prima della pronuncia della sentenza di appello, emessa il 26 maggio 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato
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