CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] GEGA3 KRISTINA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il delitto ex art 497 bis cp. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge processuale per la mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dagli imputati e col secondo la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è inammissibile poiché neppure indica gli atti che - nella visione della difesa - avrebbero dovuto essere tradotti e, reiterando le censure già proposte ed adeguatamente confutate nella sentenza impugnata, non ha relazione con le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito, secondo i quali l'istruttoria dibattimentale aveva provato la conoscenza della lingua italiana. Il secondo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per negarla, la gravità della condotta, caratterizzata da attività specificamente finalizzata alla falsificazione e l'intensità del dolo dimostrato nello scegliere consapevolmente il percorso illeito per soddifare le esigenze di uscire dall'Italia. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile d ricorsq) e condanna W ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] opT