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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25165/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],h; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 2, ove si stigmatizzano i vari precedenti penali per reati contro il patrimonio e la particolare gravità della condotta), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 2, ove si evidenzia che non sono state individuate esigenze di riduzione della pena a fronte della gravità del fatto e dell'elevata capacità a delinquere dell'imputato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 07/05/2024 Il con gAere est. [OSCURATO:PERSONA] :dente , , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],h; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 2, ove si stigmatizzano i vari precedenti penali per reati contro il patrimonio e la particolare gravità della condotta), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 2, ove si evidenzia che non sono state individuate esigenze di riduzione della pena a fronte della gravità del fatto e dell'elevata capacità a delinquere dell'imputato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il con gAere est. [OSCURATO:PERSONA] :dente , , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25165/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris