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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 02937/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 20 marzo 2025 della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 13 marzo 2024 (irr. il 12 novembre 2024) che, decidendo la sua impugnazione, aveva confermato la condanna alla pena di cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa irrogata con sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Pescara per [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1258/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21049/2025 [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2937/2026 Roma, lì, 26/01/2026 il delitto di furto in abitazione aggravato, commesso in Pescara il 4 dicembre 2017. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla errata interpretazione del concetto di “prova nuova”, dovendosi intendere per tale lo stato di detenzione domiciliare nel quale ella trovava al momento del fatto, trattandosi di dato oggettivo, documentato e verificabile, non acquisito, né valutato in sede di merito.

Non si tratta, pertanto, di mere congetture o astratte ipotesi di alibi. 1.2.Con il secondo motivo deduce la illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha escluso che la detenzione domiciliare impedisse in termini assoluti il compimento dell’azione delittuosa anche se a non più di venti chilometri dal luogo di detenzione stesso.

Si tratta, afferma, di mere ipotesi fondate sul fatto che in caso di detenzione domiciliare grava sull’autorità provarne la violazione, non il contrario. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’omessa valutazione di una prova decisiva, nel caso di specie il certificato del casellario giudiziale attestante lo stato di detenzione alla data di consumazione del reato che la Corte di appello si è limitata ad affermare essere allegazione priva di supporto oggettivo e riscontrabile. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 631 cod. proc. pen. in conseguenza dell’omesso esercizio dei poteri istruttori che avrebbero consentito di verificare l’oggettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta di revisione. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è manifestamente infondato. 3.Osserva il [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.la ricorrente è stata irrevocabilmente condannata per il reato di furto in abitazione perché riconosciuta in fotografia da un agente di Polizia che aveva analizzato i fotogrammi estrapolati dalle videoregistrazioni interne alla abitazione stessa nel breve momento in cui la donna si era tolta gli occhiali; 3.2.la ricorrente aveva sostenuto, in sede di revisione, l’insufficienza del dato probatorio siccome smentito dalla circostanza (ignota all’epoca del giudizio o comunque non valutata) dello stato di detenzione nel quale ella si trovava; 3.3.la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di revisione sul rilievo della insufficienza del dato a sovvertire il riconoscimento, prova quest’ultima che dimostra, semmai, che la detenzione domiciliare non aveva impedito alla ricorrente di commettere altri delitti, non essendo mai stato dimostrato che l’imputata fosse soggetta a controlli costanti. 4.Ora, che la detenzione domiciliare costituisca un dato oggettivo astrattamente valutabile come “prova nuova” non v’è dubbio e non lo discute nemmeno la Corte di appello che fa buon governo del principio secondo il quale, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443 - 01). 4.1.Altro, però, è il metro di valutazione della “prova nuova” che la Corte di appello ha fatto e che si è risolta in un giudizio di assoluta irrilevanza della prova stessa nella misura in cui il tema introdotto (l’alibi della ricorrente) è stato giudicato assolutamente congetturale. 4.2.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 - 01; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005 - 01). 4.3.Inoltre, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta di revisione per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 - 01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690 - 01; Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007, Candotti, Rv. 236673 - 01). 4.4.La motivazione dell’ordinanza impugnata non è manifestamente illogica né contraddittoria, né frutto di travisamenti di sorta (nemmeno dedotti) risolvendosi, le doglianze difensive, nella sollecitazione della Corte di cassazione a rivalutare nel merito le ragioni della decisione impugnata laddove - come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale - il riconoscimento operato dall’agente di polizia prova l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente: che la stessa, cioè, era evasa dagli arresti domiciliari, con conseguente inaffidabilità della nuova prova. 4.5.La mancanza, all’epoca, di segnalazioni a carico dell’imputata costituisce un fatto negativo che non dimostra nulla se non si allega (ma la ricorrente stessa si guarda bene dal farlo) che la stessa fosse piantonata presso la propria abitazione ventiquattro ore su ventiquattro; è deduzione che prova esclusivamente che al momento dei controlli la donna era in casa, ma non che lo fosse nel resto della giornata. 4.6.L’alibi, per poter essere positivamente valutato ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen., deve essere sufficientemente affidabile e persuasivo (Sez. 1, n. 2824 del 07/04/1999, Makram, Rv. 213382 - 01, secondo cui il giudice non deve limitarsi a una semplice valutazione circa la possibilità che elementi prospettati siano astrattamente idonei, da soli o insieme agli altri già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato, ma deve anche compiere un'indagine volta a verificare, oltre a una sufficiente affidabilità delle nuove circostanze, anche la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa; nello stesso senso, Sez. 3, n. 19787 del 28/02/2003, Bolognese, Rv. 224813 - 01; Sez. 1, n. 43442 del 08/11/2001, Ferrante, Rv. 220158 - 01; Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216895 - 01; Sez. 1, n. 3647 del 28/05/1996, Caporosso, Rv. 205685 - 01). 4.7.Del resto, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa. (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437 - 01). 4.8.Era dunque onere della ricorrente, per rendere l’alibi realistico e sufficientemente affidabile, allegare la sussistenza e la frequenza dei controlli effettuati nel giorno del fatto e non limitarsi a dedurre lo stato di detenzione domiciliare tout court e astrattamente considerato.

Il ragionamento della Corte di appello, dunque, non solo è immune da vizi logici ma si conforma pienamente agli insegnamenti della Corte di cassazione. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14/10/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 20 marzo 2025 della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 13 marzo 2024 (irr. il 12 novembre 2024) che, decidendo la sua impugnazione, aveva confermato la condanna alla pena di cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa irrogata con sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Pescara per [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1258/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21049/2025 [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2937/2026 Roma, lì, 26/01/2026 il delitto di furto in abitazione aggravato, commesso in Pescara il 4 dicembre 2017. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla errata interpretazione del concetto di “prova nuova”, dovendosi intendere per tale lo stato di detenzione domiciliare nel quale ella trovava al momento del fatto, trattandosi di dato oggettivo, documentato e verificabile, non acquisito, né valutato in sede di merito. Non si tratta, pertanto, di mere congetture o astratte ipotesi di alibi. 1.2.Con il secondo motivo deduce la illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha escluso che la detenzione domiciliare impedisse in termini assoluti il compimento dell’azione delittuosa anche se a non più di venti chilometri dal luogo di detenzione stesso. Si tratta, afferma, di mere ipotesi fondate sul fatto che in caso di detenzione domiciliare grava sull’autorità provarne la violazione, non il contrario. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’omessa valutazione di una prova decisiva, nel caso di specie il certificato del casellario giudiziale attestante lo stato di detenzione alla data di consumazione del reato che la Corte di appello si è limitata ad affermare essere allegazione priva di supporto oggettivo e riscontrabile. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 631 cod. proc. pen. in conseguenza dell’omesso esercizio dei poteri istruttori che avrebbero consentito di verificare l’oggettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta di revisione. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è manifestamente infondato. 3.Osserva il [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.la ricorrente è stata irrevocabilmente condannata per il reato di furto in abitazione perché riconosciuta in fotografia da un agente di Polizia che aveva analizzato i fotogrammi estrapolati dalle videoregistrazioni interne alla abitazione stessa nel breve momento in cui la donna si era tolta gli occhiali; 3.2.la ricorrente aveva sostenuto, in sede di revisione, l’insufficienza del dato probatorio siccome smentito dalla circostanza (ignota all’epoca del giudizio o comunque non valutata) dello stato di detenzione nel quale ella si trovava; 3.3.la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di revisione sul rilievo della insufficienza del dato a sovvertire il riconoscimento, prova quest’ultima che dimostra, semmai, che la detenzione domiciliare non aveva impedito alla ricorrente di commettere altri delitti, non essendo mai stato dimostrato che l’imputata fosse soggetta a controlli costanti. 4.Ora, che la detenzione domiciliare costituisca un dato oggettivo astrattamente valutabile come “prova nuova” non v’è dubbio e non lo discute nemmeno la Corte di appello che fa buon governo del principio secondo il quale, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443 - 01). 4.1.Altro, però, è il metro di valutazione della “prova nuova” che la Corte di appello ha fatto e che si è risolta in un giudizio di assoluta irrilevanza della prova stessa nella misura in cui il tema introdotto (l’alibi della ricorrente) è stato giudicato assolutamente congetturale. 4.2.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 - 01; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005 - 01). 4.3.Inoltre, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta di revisione per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 - 01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690 - 01; Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007, Candotti, Rv. 236673 - 01). 4.4.La motivazione dell’ordinanza impugnata non è manifestamente illogica né contraddittoria, né frutto di travisamenti di sorta (nemmeno dedotti) risolvendosi, le doglianze difensive, nella sollecitazione della Corte di cassazione a rivalutare nel merito le ragioni della decisione impugnata laddove - come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale - il riconoscimento operato dall’agente di polizia prova l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente: che la stessa, cioè, era evasa dagli arresti domiciliari, con conseguente inaffidabilità della nuova prova. 4.5.La mancanza, all’epoca, di segnalazioni a carico dell’imputata costituisce un fatto negativo che non dimostra nulla se non si allega (ma la ricorrente stessa si guarda bene dal farlo) che la stessa fosse piantonata presso la propria abitazione ventiquattro ore su ventiquattro; è deduzione che prova esclusivamente che al momento dei controlli la donna era in casa, ma non che lo fosse nel resto della giornata. 4.6.L’alibi, per poter essere positivamente valutato ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen., deve essere sufficientemente affidabile e persuasivo (Sez. 1, n. 2824 del 07/04/1999, Makram, Rv. 213382 - 01, secondo cui il giudice non deve limitarsi a una semplice valutazione circa la possibilità che elementi prospettati siano astrattamente idonei, da soli o insieme agli altri già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato, ma deve anche compiere un'indagine volta a verificare, oltre a una sufficiente affidabilità delle nuove circostanze, anche la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa; nello stesso senso, Sez. 3, n. 19787 del 28/02/2003, Bolognese, Rv. 224813 - 01; Sez. 1, n. 43442 del 08/11/2001, Ferrante, Rv. 220158 - 01; Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216895 - 01; Sez. 1, n. 3647 del 28/05/1996, Caporosso, Rv. 205685 - 01). 4.7.Del resto, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa. (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437 - 01). 4.8.Era dunque onere della ricorrente, per rendere l’alibi realistico e sufficientemente affidabile, allegare la sussistenza e la frequenza dei controlli effettuati nel giorno del fatto e non limitarsi a dedurre lo stato di detenzione domiciliare tout court e astrattamente considerato. Il ragionamento della Corte di appello, dunque, non solo è immune da vizi logici ma si conforma pienamente agli insegnamenti della Corte di cassazione. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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