CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, che ha accolto il concordato sulla pena da lui proposto con il consenso del Pubblico ministero, con rinuncia agli ulteriori motivi di appello, in relazione al delitto di cui all'art. 393, 7cod. pen.. Con un unico motivo di ricorso, chiede alla Corte di cassazione di dichiarare l'estinzione del reato, per remissione di querela intervenuta successivamente alla sentenza e ritualmente accettata. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza. 3. In primo luogo va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (fra molte altre, Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584). Nello specifico, la sentenza è stata emessa il 6 marzo scorso, mentre la remissione e la relativa accettazione sono intervenute il successivo 4 maggio, in pendenza del termine per impugnare (vds. verbali, allegati in copia al ricorso). 4. Il ricorso, inoltre, è fondato, trattandosi di reato perseguibile a querela. La sentenza impugnata dev'essere, perciò, annullata senza rinvio ed il reato essere dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela. 5. Nulla avendo convenuto le parti sulle spese giudiziali, le stesse debbono gravare sul querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 gen