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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08320/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FUSCO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/1/2020 della Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito il difensore del ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 12 maggio 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di tentata estorsione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7

I. 203/91.

L'oggetto dell'addebito riguardava l'imposizione, attuata mediante minacce avanzate con metodo mafioso al personale di una ditta di pulizie operante presso uffici ASL, della ripresa dell'attività di lavoro in nero, già svolta dalla fidanzata dell'imputato (che era stata allontanata dal luogo di lavoro), e del pagamento di somme per proseguire nell'attività di lavoro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, ritenuta mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, nella parte relativa alla valutazione dell'attendibilità della teste Marcellino, caposquadra della ditta sottoposta alle richieste estorsive; osserva il ricorrente che la Corte territoriale non aveva fornito risposte puntuali e logiche alle deduzioni formulate con l'atto di appello con cui si documentavano evidenti contraddizioni interne, oltre che contrasti con le dichiarazioni degli altri testimoni, ìlel dichiarato della teste sulla natura e sulle modalità del rapporto di lavoro in nero, da lei stessa richiesto alla lavoratrice nel cui interesse avrebbe agito l'imputato, richiedendo in concorso con ignoti mediante minacce la prosecuzione di quel rapporto di lavoro; in particolare, la Corte partenopea non aveva considerato che l'atteggiamento della teste nascondeva l'interesse, suo e della ditta per cui prestava servizio, a non far emergere la situazione di irregolarità del rapporto di lavoro, addebitando a terzi estranei la presunta volontà di far proseguire quel rapporto; inoltre, la Corte d'appello non aveva vagliato l'alternativa ricostruzione degli altri episodi estorsivi riferiti da altri testimoni, che avevano evidentemente origine e natura autonoma, comunque non riferibili all'imputato.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto: la prosecuzione del rapporto di lavoro in nero, pur se richiesta attraverso minacce, non può integrare il delitto di estorsione, mancando il profilo del danno subito dalla persona offesa (che ottiene egualmente lo svolgimento di prestazioni lavorative iperaltro a costi inferiori rispetto a quelli da sostenere in relazione ad un regolare rapporto lavorativo), dovendo al più qualificarsi tale condotta quale ipotesi di violenza privata.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7

I. 203/91, e vizio della motivazione (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) con cui la Corte aveva affermato la sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso, avendo indicato tratti della condotta privi della necessaria connotazione mafiosa, in termini di ricorso a specifiche circostanze evocative dell'esistenza di organizzazioni criminali, errando peraltro nell'affermare che il ricorrente era stato accompagnato dal fratello Francesco, pregiudicato per delitti di mafia, essendo risultata falsa la relativa circostanza.

2.3. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis e 114 cod. pen., e vizio della motivazione circa l'immotivato diniego sia delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla specifica indicazione formulata con l'atto di appello degli elementi positivi (incensuratezza, svolgimento di attività lavorativa, motivazione che aveva indotto ad agire), sia di quella di cui all'art. 114 cod. pen., a fronte di un riconosciuto ruolo marginale nell'economia complessiva dei tentativi estorsivi posti in essere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo è meramente reiterativo della questione sollevata con l'atto di appello (da cui mutua lunghi brani) e di cui lamenta il mancato esame da parte della Corte d'appello che, invece, ha risposto (pagg. 8-9) superando in modo logico e plausibile le censure circa la dedotta inattendibilità della teste.

Del resto, il motivo tende, attraverso quella censura, a proporre una lettura alternativa dei fatti - come ammette espressamente il ricorrente (pag. 20 e 21 ricorso) - ipotizzando una causale scarsamente convincente (la teste Marcellino, caposquadra, e il responsabile della società appaltatrice del servizio avevano come obiettivo quello di non far emergere l'esistenza del rapporto di lavoro irregolare) e che, in ogni caso, non toglie valore al dato obiettivo del rapporto in nero esistente, dell'allontanamento della dipendente in nero per contestazioni e contrasti, della richiesta minacciosa, accompagnata da modalità evocative dell'usbergo mafioso che soffoca il territorio, di far riprendere l'attività di lavoro alla operaia non inquadrata.

Inoltre, il ricorrente trascura la parallela attività estorsiva diretta ad imporre alla stessa ditta il pagamento di somme di denaro, che risulta anche da altre fonti testimoniali.

E costante, sul punto, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché l'imposizione riguardava in primo luogo un rapporto contrattuale non regolare, suscettibile di conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro (quali quelle previste dall'art. 3 d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in I. 23 aprile 2002 n. 73); inoltre, l'interruzione del precedente rapporto di fatto era scaturito, come rilevano le sentenze di merito, da una riorganizzazione che mirava ad escludere il ricorso a quelle forme irregolari, sicché la sua imposizione rappresentava una violazione della libertà di gestione ed organizzazione dell'imprenditore (nei termini v.

Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168), imponendo un costo non necessario nel programma imprenditoriale.

3. Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha specificato il contesto, le modalità di avvicinamento dei destinatari delle condotte di intimidazione, l'evocazione ripetuta dell'esistenza di gruppi criminali, secondo moduli comunicativi del tutto ricorrenti e noti ai testimoni, che hanno tutti confermato di aver inteso quale fosse il senso del richiamo all'esistenza degli "amici di Qualiano" interessati alle vicende.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte ha motivato chiaramente la prevalenza degli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 11-12) e ha chiarito le ragioni in fatto per cui non poteva riconoscersi il carattere della minima efficacia causale al contributo fornito dal ricorrente nella realizzazione dell'episodio, evidenziandone anzi il rilievo "centrale" nell'organizzare l'incontro tra una delle persone offese e i soggetti che avrebbero posto in essere le minacce, accompagnate dalle modalità mafiose finalizzate ad ottenere la pretesa estorsiva.

5. Alla divisata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali; nonché, ricorrendo per i motivi innanzi enunciati, ipotesi di colpa nella proposizione della impugnazione, la condanna al pagamento, a titolo sanzionatorio, di una somma che si reputa equo determinare in euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

6. La parte civile, Alilacco sos [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitasi e concludente in primo grado, assente in appello, è legittimata a rassegnare le conclusioni nella sede di legittimità in virtù del principio di immanenza della costituzione (Sez. 5, n. 24637, del 6/4/2018, Rv. 273338: La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art.76 cod. proc. pen.).

Le spese sostenute nel grado dalla parte civile devono pertanto essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ALILACCO - S.O.S.

IMPRESA che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FUSCO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/1/2020 della Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito il difensore del ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 12 maggio 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di tentata estorsione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/91. L'oggetto dell'addebito riguardava l'imposizione, attuata mediante minacce avanzate con metodo mafioso al personale di una ditta di pulizie operante presso uffici ASL, della ripresa dell'attività di lavoro in nero, già svolta dalla fidanzata dell'imputato (che era stata allontanata dal luogo di lavoro), e del pagamento di somme per proseguire nell'attività di lavoro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, ritenuta mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, nella parte relativa alla valutazione dell'attendibilità della teste Marcellino, caposquadra della ditta sottoposta alle richieste estorsive; osserva il ricorrente che la Corte territoriale non aveva fornito risposte puntuali e logiche alle deduzioni formulate con l'atto di appello con cui si documentavano evidenti contraddizioni interne, oltre che contrasti con le dichiarazioni degli altri testimoni, ìlel dichiarato della teste sulla natura e sulle modalità del rapporto di lavoro in nero, da lei stessa richiesto alla lavoratrice nel cui interesse avrebbe agito l'imputato, richiedendo in concorso con ignoti mediante minacce la prosecuzione di quel rapporto di lavoro; in particolare, la Corte partenopea non aveva considerato che l'atteggiamento della teste nascondeva l'interesse, suo e della ditta per cui prestava servizio, a non far emergere la situazione di irregolarità del rapporto di lavoro, addebitando a terzi estranei la presunta volontà di far proseguire quel rapporto; inoltre, la Corte d'appello non aveva vagliato l'alternativa ricostruzione degli altri episodi estorsivi riferiti da altri testimoni, che avevano evidentemente origine e natura autonoma, comunque non riferibili all'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto: la prosecuzione del rapporto di lavoro in nero, pur se richiesta attraverso minacce, non può integrare il delitto di estorsione, mancando il profilo del danno subito dalla persona offesa (che ottiene egualmente lo svolgimento di prestazioni lavorative iperaltro a costi inferiori rispetto a quelli da sostenere in relazione ad un regolare rapporto lavorativo), dovendo al più qualificarsi tale condotta quale ipotesi di violenza privata. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7 I. 203/91, e vizio della motivazione (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) con cui la Corte aveva affermato la sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso, avendo indicato tratti della condotta privi della necessaria connotazione mafiosa, in termini di ricorso a specifiche circostanze evocative dell'esistenza di organizzazioni criminali, errando peraltro nell'affermare che il ricorrente era stato accompagnato dal fratello Francesco, pregiudicato per delitti di mafia, essendo risultata falsa la relativa circostanza. 2.3. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis e 114 cod. pen., e vizio della motivazione circa l'immotivato diniego sia delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla specifica indicazione formulata con l'atto di appello degli elementi positivi (incensuratezza, svolgimento di attività lavorativa, motivazione che aveva indotto ad agire), sia di quella di cui all'art. 114 cod. pen., a fronte di un riconosciuto ruolo marginale nell'economia complessiva dei tentativi estorsivi posti in essere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo è meramente reiterativo della questione sollevata con l'atto di appello (da cui mutua lunghi brani) e di cui lamenta il mancato esame da parte della Corte d'appello che, invece, ha risposto (pagg. 8-9) superando in modo logico e plausibile le censure circa la dedotta inattendibilità della teste. Del resto, il motivo tende, attraverso quella censura, a proporre una lettura alternativa dei fatti - come ammette espressamente il ricorrente (pag. 20 e 21 ricorso) - ipotizzando una causale scarsamente convincente (la teste Marcellino, caposquadra, e il responsabile della società appaltatrice del servizio avevano come obiettivo quello di non far emergere l'esistenza del rapporto di lavoro irregolare) e che, in ogni caso, non toglie valore al dato obiettivo del rapporto in nero esistente, dell'allontanamento della dipendente in nero per contestazioni e contrasti, della richiesta minacciosa, accompagnata da modalità evocative dell'usbergo mafioso che soffoca il territorio, di far riprendere l'attività di lavoro alla operaia non inquadrata. Inoltre, il ricorrente trascura la parallela attività estorsiva diretta ad imporre alla stessa ditta il pagamento di somme di denaro, che risulta anche da altre fonti testimoniali. E costante, sul punto, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché l'imposizione riguardava in primo luogo un rapporto contrattuale non regolare, suscettibile di conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro (quali quelle previste dall'art. 3 d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in I. 23 aprile 2002 n. 73); inoltre, l'interruzione del precedente rapporto di fatto era scaturito, come rilevano le sentenze di merito, da una riorganizzazione che mirava ad escludere il ricorso a quelle forme irregolari, sicché la sua imposizione rappresentava una violazione della libertà di gestione ed organizzazione dell'imprenditore (nei termini v. Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168), imponendo un costo non necessario nel programma imprenditoriale. 3. Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha specificato il contesto, le modalità di avvicinamento dei destinatari delle condotte di intimidazione, l'evocazione ripetuta dell'esistenza di gruppi criminali, secondo moduli comunicativi del tutto ricorrenti e noti ai testimoni, che hanno tutti confermato di aver inteso quale fosse il senso del richiamo all'esistenza degli "amici di Qualiano" interessati alle vicende. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte ha motivato chiaramente la prevalenza degli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 11-12) e ha chiarito le ragioni in fatto per cui non poteva riconoscersi il carattere della minima efficacia causale al contributo fornito dal ricorrente nella realizzazione dell'episodio, evidenziandone anzi il rilievo "centrale" nell'organizzare l'incontro tra una delle persone offese e i soggetti che avrebbero posto in essere le minacce, accompagnate dalle modalità mafiose finalizzate ad ottenere la pretesa estorsiva. 5. Alla divisata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali; nonché, ricorrendo per i motivi innanzi enunciati, ipotesi di colpa nella proposizione della impugnazione, la condanna al pagamento, a titolo sanzionatorio, di una somma che si reputa equo determinare in euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 6. La parte civile, Alilacco sos [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitasi e concludente in primo grado, assente in appello, è legittimata a rassegnare le conclusioni nella sede di legittimità in virtù del principio di immanenza della costituzione (Sez. 5, n. 24637, del 6/4/2018, Rv. 273338: La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art.76 cod. proc. pen.). Le spese sostenute nel grado dalla parte civile devono pertanto essere liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ALILACCO - S.O.S. IMPRESA che liq
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