CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26796-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA],c.f. GGLLLG U78H54G751Z - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1268/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 6.04.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’8 luglio 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Fatti di causa Dalla sentenza e dal ricorso emerge che , relativamente all’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività di bar/caffetteria, l’avviso d’accertamento con cui Accertamento –Studi di settore Termini per l’accertamento – disciplina premiale RGN 26796/2017 Consigliere rel. Federici rideterminò l’imponibile ai fini Irpef, Irap ed Iva, irrogando le conseguenti sanzioni. L’accertamento analitico - induttivo era scaturito dalla rilevazione del consumo di caffè, ritenuto incongruente rispetto al dichiarato, pur nella coerenza dei ricavi indicati con lo studio di settore applicabile . Furono pertanto rideterminatii ricavi ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e in conseguenza l’Agenzia delle entratepretese il versamento di maggiori imposte, irrogando sanzioni. La contribuente, che contestava il fondamento dell’atto impositivo, adì la Commissione tributaria provinciale di Lecce, che con sentenza n. 1376/2015accolse il ricorso quanto alle sanzioni, confermando per il resto l’atto. Entrambe le parti impugnarono la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che con sentenza n. 1268/2017 rigettò le doglianze erariali e accolse le ragioni della contribuente. Il giudice d’appello, dopo aver elencato le singole questioni sulle quali la difesa della Guglielmo insisteva (difetto di motivazione dell’atto, mancato contraddittorio, violazione dei principi regolanti l’accertamento induttivo, omessa valutazione dei risultati delle scritture contabili), esaminando la questione pregiudiziale, con la quale la contribuente aveva eccepito la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere accertativo, ne ha riconosciuto la fondatezza. Nello specifico ha richiamato la disciplina contenuta nell’art. 10, comma 9, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in l. 22 dicembre 2011, n. 214, laddove, nel prevedere un regime premiale per favorire la trasparenza fiscale, ha disposto che per i contribuenti,la cui dichiarazione fosse coerente con gli studi di settore, i termini di accertamento erano ridotti di un anno, così che nel caso in contestazione l’Agenzia delle entrate era da considerarsi decaduta dal potere d’accertamento. Ha pertanto annullato integralmente l’avviso d’accertamento impugnato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un motivo. La contribuente è rimasta intimata , nonostante la rituale e tempestiva notifica delricorso. RGN 26796/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] dell’adunanza camerale dell’8 luglio 202 5 la causa è stata decisa. Ragioni della decisione Con l’unico motivo l’Ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 9, lett. b), e comma 13, d.l. n. 201 del 2011, nonché dell’art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3, c.p.c. Nel ritenere l’amministrazione decaduta dal potere accertativo il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto dell’applicabilità della disciplina a partire dall’anno d’imposta 2011, laddove l’annualità verificata nella presente controversia era il 2009. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto che l’avviso d’accertamento, notificato il 16 aprile 2014 alla Guglielmo, fosse tardivo perché, rispetto al 2009 l’ufficio avrebbe dovuto esercitare i propri poteri d’accertamento entro il 31 dicembre 2013. È vero che il comma 9 dell’art. 10del d.l. n. 201 cit. , ratione temporis vigente,prevede che « Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:a) […]; b ) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivitàdi accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penaleper uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». Tuttavia, il comma 13 del medesimo articolo circoscrive temporalmente il trattamento favorevole, in particolare precisando che «Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. […] . Per le attivit à di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 RGN 26796/2017 Consigliere rel. Federici continua ad applicarsi quanto previsto dal previgentecomma 4-bis dell'articolo 10e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146». Tale ultima norma non prevede alcunché in ordine alla riduzione dei tempi entro cui la P.A. possa procedere ad accertamenti nei confronti del contribuente, disciplinando solo entro quali limiti le dichiarazioni del contribuentenon possono essere rettificate, pur ove da un accertamento presuntivo emergano disallineamenti tra il dichiarato, purché coerente con gli studi di settore, e l’accertato. Il motivo va pertanto accolto e la sentenza va cassata, con rinvio del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, che, oltre alla liquidazione delle spese del processo di legittimità, provvederà al vaglio delle ragioni d’appello, tenendo conto del principio enunciato da questa Corte. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzae rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, cui demanda, in diversa composizione, anche