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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24596/2023

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igliere Rel.

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 26401 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore in Roma, via Po n.9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –controricorrente – avversola sentenza della Commissi one Tributaria Regionale della Cam- panian.1011/16/2019 depositata il 6 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta in pubblica udienza in data 24 maggio 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Vistele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia venivano riuniti e accolti parzialmente gli appelli proposti dall’AGENZIA DELLE ENTRATE co ntro le sentenze della Commissione TributariaProvinciale di Caserta nn.3462/10/17 e 4493/9/17, le quali avevanoaccolto i ricorsi introduttivi relativi all’avviso di accertamento n.

TF707010062 per omessa effettuazione di ritenute alla fonte nell’anno d’i mposta 2012 e all’avviso di irrogazione sanzioni n.

TF71R0100029per omesso versamento di ritenute, sempre con riferi- mentoall’anno 2012. 2.L’avviso di accertamento aveva ad oggetto l’importo di euro 102.361 oltre accessori per ritenute che la società av rebbe dovuto versare a titolo d’imposta ex art.11 comma 7 l. n.413/1991 in favore di alcuni proprietaridi terreni, al netto di quanto già depositato presso la Cassa DepositiPrestiti, espropriati per la realizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA]- loniMarcianise e venivano consequenzialmente irrogate le sanzioni. 3.Nel merito, il giudice d’appello non condivideva che in parte le deci- sionidi primo grado e in buona sostanza riteneva che tutte le somme indicatedall’ Agenzia a titolo di imposta fossero dovute, ad eccezione dellespese relative ai contratti di transazione, mentre tutti gli altri im- porticorrisposti ai proprietari espropriati dovessero essere soggetti alla ritenutasuddetta. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affi- datoa due motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Da ultimo la societàdeposita memoria con istanza di sospensione del giudizio per proceduradi condono.

Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato indata 18 aprile 2023 istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197,della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Statoper l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il t riennio 2023-2025,in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'[OSCURATO:PERSONA] entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monop oli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto intro duttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli imp orti do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve e ssere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la contr oversia.

Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere Rel. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 26401 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore in Roma, via Po n.9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –controricorrente – avversola sentenza della Commissi one Tributaria Regionale della Cam- panian.1011/16/2019 depositata il 6 febbraio 2019. Udita la relazione svolta in pubblica udienza in data 24 maggio 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Vistele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia venivano riuniti e accolti parzialmente gli appelli proposti dall’AGENZIA DELLE ENTRATE co ntro le sentenze della Commissione TributariaProvinciale di Caserta nn.3462/10/17 e 4493/9/17, le quali avevanoaccolto i ricorsi introduttivi relativi all’avviso di accertamento n. TF707010062 per omessa effettuazione di ritenute alla fonte nell’anno d’i mposta 2012 e all’avviso di irrogazione sanzioni n. TF71R0100029per omesso versamento di ritenute, sempre con riferi- mentoall’anno 2012. 2.L’avviso di accertamento aveva ad oggetto l’importo di euro 102.361 oltre accessori per ritenute che la società av rebbe dovuto versare a titolo d’imposta ex art.11 comma 7 l. n.413/1991 in favore di alcuni proprietaridi terreni, al netto di quanto già depositato presso la Cassa DepositiPrestiti, espropriati per la realizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA]- loniMarcianise e venivano consequenzialmente irrogate le sanzioni. 3.Nel merito, il giudice d’appello non condivideva che in parte le deci- sionidi primo grado e in buona sostanza riteneva che tutte le somme indicatedall’ Agenzia a titolo di imposta fossero dovute, ad eccezione dellespese relative ai contratti di transazione, mentre tutti gli altri im- porticorrisposti ai proprietari espropriati dovessero essere soggetti alla ritenutasuddetta. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affi- datoa due motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso. Da ultimo la societàdeposita memoria con istanza di sospensione del giudizio per proceduradi condono. Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato indata 18 aprile 2023 istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197,della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Statoper l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il t riennio 2023-2025,in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'[OSCURATO:PERSONA] entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monop oli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto intro duttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli imp orti do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve e ssere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la contr oversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,
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