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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15278/2026

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pio Deroma,-ricorrenti-controMinistero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] ed AgenziaNazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] eConfiscati alla [OSCURATO:PERSONA] (A.n.b.s.c.), rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato,-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026L.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7488/2022depositata il 23.11.2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.5.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano ingiudizio avanti il Tribunale di Roma il 28.10.1994 il Ministerodell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia Nazionaleper l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscatialla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), per sentirle condannare allarestituzione del compendio immobiliare sito in Fiuggi, piazza Spada,oggetto del contratto di compravendita da essi stipulato per £600.000.000il 5.2.1992 con la [OSCURATO:SOCIETA]. a rogito del notaio Fabrizioinadempimento dell’acquirente, e per ottenere la condanna generica deiconvenuti al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento deibeni nel periodo compreso tra il loro sequestro e poi confisca, disposti neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e la successiva restituzione.Tali pronunce venivano richieste al giudice civile previo accertamento dellaprevalenza del titolo di proprietà degli immobili degli attori perchépreesistente alle confische che erano state disposte ex art. 12 sexies delD.L. n. 306/1991 (confisca allargata), convertito nella L. n. 356/1992, dalTribunale penale di Taranto il 18.7.2000 (confermata dalla Corte d'AppelloNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Lecce, e poi dalla Corte di Cassazione il 14.12.2009) ed ex art. 2 terdella L. n. 575/1965 dal Tribunale di Roma misure di prevenzione,divenuta definitiva per mancata impugnazione l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (confisca diprevenzione).Esponevano gli attori che la loro domanda di risoluzione contrattuale perinadempimento e conseguente restituzione dei beni immobili venduti allaL.[OSCURATO:SOCIETA]. era stata accolta con la sentenza del Tribunalecivile di Roma n. 30149/2004; che tale sentenza era stata confermatadalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1609/2010, passata ingiudicato; che pertanto in virtù dell'efficacia retroattiva della sentenza dirisoluzione, opponibile ai terzi in virtù della trascrizione della domandagiudiziale e del suo effetto prenotativo, la vendita effettuata a quellasocietà aveva perso ogni effetto e la loro proprietà sugli immobili dovevaritenersi prevalente sul sequestro dei beni avvenuto nel 2006 e sullesuccessive confische, tutti successivi alla trascrizione nei registriimmobiliari della domanda giudiziale di risoluzione della compravenditaimmobiliare; che del resto essi erano del tutto estranei ai processi penaliche erano culminati nel 2009 nella misura di sicurezza patrimoniale dellaconfisca allargata dei beni del compendio (che aveva assorbito laprecedente confisca di prevenzione ed il sequestro), che era stata dispostain via definitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie e prestanome delmarito imputato ex art. 416 bis c.p., socia e legale rappresentante dellaL.[OSCURATO:SOCIETA]., perché era stato presunto trattarsi di beniacquistati con denaro provento di reato, e non avevano avuto modo didifendere i loro diritti nel procedimento di prevenzione e nel processopenale che erano sfociati nelle menzionate confische.Si costituivano le Amministrazioni convenute, che contestavano che ilgiudice civile potesse pronunciarsi sulle domande avversarie, dovendosipromuovere a loro avviso da parte dei Balsamo un incidente di esecuzionedavanti al giudice dell'esecuzione penale (da individuarsi nel giudice cheNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026aveva emesso la misura di sicurezza patrimoniale della confisca allargata),ed interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., che a suavolta sosteneva la competenza del Tribunale penale di Taranto qualegiudice dell'esecuzione della confisca allargata.Il Tribunale civile di Roma, svolta attività istruttoria, con la sentenzan.18277/2014, dichiarava l'inammissibilità dell'intervento della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi in liquidazione), la carenza di legittimazione delMinistero delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio, dichiarava che iltrasferimento degli immobili in favore dello Stato, avvenuto con laconfisca, era inefficace nei confronti degli attori, che vantavano un titolo diproprietà prevalente in virtù della retroattività della sentenza di risoluzionecontrattuale passata in giudicato e dell'effetto prenotativo dellatrascrizione della domanda giudiziale, anteriore alle trascrizioni deisequestri e delle confische nei regstri immobiliari, accertava che non vi eraalcuna contiguità tra i Balsamo e [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale era stata applicata la misura di prevenzione,ordinava all’A.N.B.S.C. la restituzione dei beni immobili in favore deglidanni, condannava l'intervenuta alle spese processuali degli attori ecompensava le spese del grado fra gli attori ed i convenuti.La prefata sentenza veniva impugnata contro i Balsamo dalla L.P.G.,sostenendo la sussistenza della sua legittimazione ad intervenire per idanni asseritamente prodottisi a detrimento degli attori primadell'esecuzione del sequestro dei beni, l'estinzione del diritto di proprietàdei Balsamo per effetto dell'acquisto a titolo originario della proprietà daparte dello Stato a seguito della disposta confisca, e ribadendo che ilpotere di decidere spettava al Tribunale penale di Taranto quale giudicedell'esecuzione della confisca allargata.

A tale appello resistevano i soliBalsamo, chiedendo di dichiararne l'inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con distinto atto proponevano appello contro la sentenza di primo gradoanche i Balsamo, per ottenere la condanna al risarcimento danni in formagenerica e la condanna alle spese di tutti i convenuti, e le Amministrazionioriginariamente convenute interponevano, a loro volta, appelloincidentale, sostenendo l'inammissibilità delle domande dei Balsamo, chesi sarebbero dovute proporre, in ragione della disposta confisca allargata,al giudice penale competente per l'esecuzione della stessa.Previa riunione dei due giudizi, con la sentenza n. 7488/2022 del22/23.11.2022, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimentodell’impugnazione incidentale, che esaminava per prima per decidere inbase alla ragione più liquida, dichiarava inammissibile la domanda deglioriginari attori, in ragione della competenza funzionale del Giudicedell'esecuzione penale ex articoli 665 e 676 c.p.p. in materia di richiestada parte di terzi estranei di revoca della confisca allargata disposta dalgiudice penale.A tale conclusione la Corte distrettuale perveniva perché, pur partendodall'orientamento espresso dalle sentenze di questa Corte n. 6661/2005 en.8834/2015, che relativamente a fattispecie di confische di prevenzione(considerate assimilabili alla confisca allargata) avevano affermato chel'esistenza di diritti di terzi sul bene confiscato poteva essere fatta valeredavanti al giudice civile, anziché davanti al Giudice dell'esecuzione penaleex articoli 665 e 676 c.p.p., alla duplice condizione che il diritto del terzofosse anteriore rispetto al sequestro e che il terzo rivendicasse un benedel quale il soggetto sottoposto al procedimento per l'applicazione dellamisura di prevenzione non potesse disporre direttamente, oindirettamente, riteneva che tale ultimo elemento mancasse e chepertanto la confisca disposta non potesse considerarsi viziata da nullità,sicché l'eventuale sua revoca poteva essere richiesta solo al Giudicedell'esecuzione penale ex articoli 665 e 676 c.p.p..[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare riteneva la Corte distrettuale, che quando le confische eranostate disposte (18.7.2000 e 8.10.2002), la sentenza costitutiva dirisoluzione contrattuale per inadempimento favorevole ai Balsamo non eraancora passata in giudicato (fatto avvenuto nel 2010) e non avevapertanto privato l'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. del potere didisporre dei beni del compendio, ancorché già gravati al momento delsequestro e delle successive confische dalla trascrizione della domandagiudiziale di risoluzione per inadempimento della loro vendita a quellasocietà, già accolta in primo grado, perché ancora non si era prodottol'effetto retroattivo proprio della risoluzione discendente solo dal giudicato.La sentenza impugnata riportava poi a supporto di tale decisione alcunipassi della sentenza n. 24061/2022 di questa Corte, che aveva affermatol'applicabilità della competenza del giudice penale di esecuzione dellaconfisca penale in una fattispecie in cui il terzo pretendeva di opporvi unproprio titolo di usucapione non ancora accertato chiedendo la revocadella confisca.[OSCURATO:PERSONA] di seconde cure dichiarava, inoltre, assorbito l’appello dellaL.P.G. e condannava i Balsamo alla rifusione delle spese del doppio gradodi giudizio in favore delle Amministrazioni, compensandole quanto alrapporto processuale tra la L.P.G. ed i Balsamo.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessandraBalsamo hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di quattrodoglianze.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delDemanio, e l’A.N.B.S.C. hanno depositato controricorso.La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è rimasta intimata.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.discostandosi alla luce della memoria depositata dai ricorrenti dalleprecedenti conclusioni scritte rassegnate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nell’imminenza della pubblica udienza, i soli ricorrenti hanno depositatomemoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli articoli324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.,giacché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto degli effetti digiudicato sostanziale di quattro sentenze rese inter partes, tutte passatein giudicato:a) la sentenza del TAR Lazio n. 11535 del 16.11.2016, che ha annullatoper violazione di legge le ordinanze di sgombero dei beni immobiliconfiscati nel giudizio promosso dai Balsamo contro l'A.N.B.S.C. ed ilMinistero delle Finanze; b) la sentenza della Corte d'Appello penale diLecce, sezione distaccata di Taranto, del 4.7.2016, che ha dichiaratoinammissibile l'incidente di esecuzione davanti ad essa promosso dallaA.N.B.S.C. nei confronti dei Balsamo al fine di fare accertare l'efficaciadella confisca allargata nei confronti dei predetti, che era stata negatadalla sentenza di primo grado di questo giudizio, rilevando che gli articoli665 e 676 c.p.p. prevedevano il rimedio dell'incidente di esecuzione soloper i soggetti terzi estranei che chiedessero la revoca della confisca e nonper incidere su sentenze civili provvisoriamente esecutive;c) la sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] peril reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni del Tribunale penale diimmobili dei quali aveva preso possesso, in quanto i sequestri e leconfische erano stati adottati in procedimenti dei quali non aveva avutocomunicazione, come sarebbe stato necessario in base all'art. 23 delD.Lgs. n. 159/2011;d) la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 30149/2004, passata ingiudicato, che aveva dichiarato la risoluzione, con effetto ex tunc, perNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026inadempimento della vendita del compendio immobiliare di Fiuggi, piazzaSpada, compiuta dai ricorrenti nel 1992 alla [OSCURATO:SOCIETA]..Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dallecontroricorrenti, che assumono che i ricorrenti, in relazione alle sentenzepassate in giudicato indicate alle lettere a) e c), si sarebbero dovuti doleredel vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., trattandosi di documentinon utilizzati dalla Corte distrettuale nella ricostruzione in fatto, o diviolazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione su un capo delladomanda.In realtà i ricorrenti non si dolgono del fatto che non vi sia stata pronunciasulla loro domanda preliminare di accertamento dell'inefficacia dellaconfisca allargata (che ha assorbito la confisca di prevenzione) e diprevalenza del loro titolo di proprietà del compendio immobiliare di Fiuggi,piazza Spada, ma del fatto che la Corte distrettuale, per pervenire, inriforma della sentenza di primo grado, alla dichiarazione di inammissibilitàdella complessiva domanda degli attuali ricorrenti sulla base dellacompetenza esclusiva del giudice dell'esecuzione della confisca allargataex articoli 665 e 676 c.p.p. e non del giudice civile, abbia violato ilgiudicato sostanziale, formatosi tra le stesse parti con la pronuncia dellequattro sentenze citate alle lettere a), b), c) e d), che pacificamente eranostate prodotte con le relative attestazioni di giudicato nel giudizio disecondo grado.

Ne deriva che correttamente risulta lamentata dairicorrenti la violazione degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. sul giudicatosostanziale.Il primo motivo deve ritenersi fondato in relazione alla violazione delgiudicato sostanziale di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 11535 del16.11.2016.Va anzitutto esclusa, in base al disposto dell'art. 117 del D. Lgs.n.159/2011, l'applicazione dell'art. 52 di tale decreto (Codice antimafia),che detta una disciplina speciale di tutela dei terzi titolari di diritti diNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026credito (da ipoteca, o da pignoramento) su beni confiscati e non dei terziproprietari, e che comunque é inapplicabile nel caso di specie in quanto lamisura di prevenzione poi seguita dalle confische disposte il 18.7.2000 el'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era già stata proposta prima del 13.10.2011, data di entratain vigore del decreto.Occorre prendere le mosse dal consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, richiamato anche dall'impugnata sentenza,che relativamente a fattispecie di confische di prevenzione (assimilabilialla confisca allargata con la quale condividono le modalità di gestione deibeni confiscati, come riconosciuto da Cass. sez. un. n. 10534/2013) haaffermato che l'esistenza di diritti di terzi sul bene confiscato può esserefatta valere davanti al giudice civile, anziché davanti al Giudicedell'esecuzione penale ex articoli 665 e 676 c.p.p., alla duplice condizioneche il diritto del terzo sia anteriore rispetto al sequestro e che il terzorivendichi un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento perl'applicazione della misura di prevenzione non ne potesse disporredirettamente, o indirettamente, al momento della confisca, giacché inquesti casi la confisca é nulla e non se ne chiede la revoca (Cass.n.8834/2015; Cass. n. 845/2007; Cass. n. 6661/2005; Cass.n.16227/2003).La confisca, del resto, non può essere disposta in danno del proprietarioincolpevole senza che questi sia messo in condizione di difendersipartecipando al procedimento che sfocia nell'applicazione della misura disicurezza patrimoniale, e la Corte EDU nel richiamare l'art. 1 del ProtocolloEDU, che tutela il diritto di proprietà come diritto fondamentale (presidiatonel nostro ordinamento anche dall'art. 42 comma 2° della Costituzione) haripetutamente messo in guardia sul fatto che vanno evitate interpretazionidel suddetto articolo 1 del Protocollo EDU che interferiscano in modosproporzionato rispetto a situazioni di affidamento incolpevole e quindilegittimo dei terzi che vengano a subire la confisca.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nella specie é pacifico che i Balsamo, non abbiano potuto partecipare alprocedimento penale per l'applicazione della misura di prevenzione poiculminato nell'applicazione della confisca di prevenzione e poi nellaconfisca allargata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., amministratadalla socia [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato per mafia,per cui quel giudicato penale non poteva produrre alcun effetto vincolantenei loro confronti.Orbene, nel seguire l'orientamento di cui alla richiamata sentenza diquesta Corte n. 6661/2005, testualmente richiamata per stralcio a pagina14, la Corte distrettuale, mentre ha riconosciuto che in virtù del passaggioin giudicato con effetto retroattivo della sentenza del Tribunale di Roman. 30149/2004 che aveva dichiarato la risoluzione per graveinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligo di pagamento delprezzo previsto nel rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 33890,racc. n.18395, nonché della successiva transazione, condannandola arestituire i beni del compendio di Fiuggi, piazza Spada, a favore deiBalsamo, che avevano quindi un diritto di proprietà anteriore rispettoall'esecuzione del sequestro e delle confische di quei beni, ha invecenegato che la [OSCURATO:SOCIETA]. nel momento in cui erano statedisposte le confische dei beni (18.7.2000 e 8.10.2002) fosse sprovvistadel potere di disporre di quei beni, in quanto a quella data la sentenzacostitutiva del Tribunale di Roma n. 30149/2004, che aveva dichiarato larisoluzione del contratto di compravendita e della transazione concluse daiBalsamo con quella società, non era ancora passata in giudicato, essendociò avvenuto solo nel 2010.Pertanto data la ritenuta sussistenza del potere di disporre dei beniimmobili in questione all'epoca della loro confisca da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., l'impugnata sentenza ha ritenuto che i Balsamopotessero chiedere la revoca della confisca allargata solo al giudice penalecompetente per l'esecuzione di quella confisca, (da individuarsi nellaNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026specie nel Tribunale penale di Taranto la cui sentenza, che aveva dispostola confisca allargata, era stata poi confermata in via definitiva) che poisemmai avrebbe potuto disporre la restituzione dei beni ai Balsamo conordinanza in difetto di dubbio sulla loro appartenenza, o rimettereulteriormente la decisione al giudice civile ove vi fosse controversia sullaproprietà delle cose confiscate a norma degli articoli 676 comma 2° e 263comma 3° c.p.p..La Corte distrettuale, però, in questo modo, ha violato il giudicatosostanziale che si era prodotto sulla base della sentenza del TAR Lazion.11535 del 16.11.2016, che aveva annullato per violazione della L. n.575/1965, come modificata dal D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, le ordinanze disgombero di tutti gli immobili oggetto di causa che erano state emessedall'A.N.B.S.C. (subentrata all'Agenzia del Demanio nella gestione dei beniconfiscati) a carico degli attuali ricorrenti sulla base della confiscaallargata della quale si discute.La suddetta sentenza, che pacificamente era stata prodotta nel giudizio disecondo grado con l'attestazione di passaggio in giudicato per mancataimpugnazione, ed era stata pronunciata nel contraddittorio anche con ilMinistero dell'Economia e delle Finanze, ha annullato per violazione dilegge le ordinanze di sgombero emesse dalla A.N.B.S.C. perché haaccertato che sia alla data del sequestro, sia alla data della confiscaallargata, sia alla data delle ordinanze di sgombero, i beni immobilirisultavano già oggetto (fin dal 1994) della trascrizione della domandagiudiziale di risoluzione dei Balsamo, per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. almomento della confisca non poteva ritenersi in buona fede e non aveva ladisponibilità diretta, o indiretta dei beni immobili, che per effetto dellaretroattività della sentenza di risoluzione per inadempimenton.30149/2004 del Tribunale civile di Roma successivamente passata ingiudicato erano sempre rimasti di proprietà dei Balsamo, potendo vantaresolo la disponibilità materiale di quei beni, ed ha espressamente esclusoNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026l'opponibilità ai Balsamo dei provvedimenti di confisca, riconoscendoanche che essi non erano stati avvisati del procedimento al fine di poterviintervenire e spiegare le necessarie difese della loro proprietà immobiliaree che la sentenza n. 18277/2014 del Tribunale civile di Roma avevaaccertato la mancanza di qualsiasi contiguità tra i Balsamo e la personaalla quale era stata applicata la misura di prevenzione.Orbene, la giurisprudenza di questa Corte riconosce l'applicabilitàanalogica alle sentenze del giudice amministrativo non più impugnabilidell'art. 2909 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21000), ed il giudicato si écertamente formato sugli accertamenti in fatto che hanno condotto ilgiudice amministrativo a ritenere integrata la violazione dellaL.n.575/1965, come modificata dal D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, e quindi adannullare le ordinanze di sgombero, ossia sul fatto che alla data dellaconfisca allargata disposta dal Tribunale penale di Taranto (18.7.2000) laL.[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva il potere di disporre in via diretta, oindiretta dei beni immobili confiscati, che già risultavano gravati dallatrascrizione nei registri immobiliari della domanda giudiziale di risoluzione,poi accolta con sentenza passata in giudicato retroattiva, avendone solo ladisponibilità materiale.In particolare questa Corte ha costantemente affermato che il giudicatoamministrativo, anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene atutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzionedelle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamentologico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso,ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesamedi tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamenteo con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previstidall'art. 2909 c.c. (Cass. 199/2024; Cass. n. 15082/2023; Cass.n.17927/2020; Cass. n.15393/2014; Cass. sez. un. n. 1636/1964).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue che la Corte distrettuale non poteva procedere, in contrastocon tale giudicato, ad accertare che invece la [OSCURATO:SOCIETA]. alladata del 18.7.2000 aveva ancora il potere di disporre dei beni immobili intale data confiscati perché il passaggio in giudicato della sentenza dirisoluzione a favore dei Balsamo si sarebbe verificato solo nel 2010.Si consideri, del resto, che i Balsamo avevano chiesto ed ottenuto in primogrado la dichiarazione di inefficacia della confisca e quindi di inopponibilitàdella stessa nei loro confronti e giammai la revoca della confisca allargatamedesima, emessa in un procedimento penale al quale erano rimastiincolpevolmente estranei, essendo oltre tutto privi di qualunquecollegamento con i soggetti sottoposti a misura di prevenzione per reati dimafia in quel procedimento, e che la rimessione della decisione sullaprevalenza delle contrapposte proprietà al giudice dell'esecuzione dellamisura di sicurezza patrimoniale della confisca allargata ex art. 676 c.p.p.ai fini del successivo ulteriore rinvio da parte dello stesso al giudice civilein base, al combinato disposto degli articoli 676 comma 2° e 263 comma3° c.p.p., contrasterebbe oltre che con il giudicato amministrativoformatosi, con i principi costituzionali della ragionevole durata delprocesso dell'art. 111 comma 2° e del diritto di difesa dell'art. 24, ecomporterebbe altresì un sacrificio incolpevole del diritto di proprietà deiBalsamo, senza attribuire loro un adeguato strumento di difesa a tuteladel diritto di proprietà secondo le previsioni dell'art. 1 del Protocollo EDUper come interpretato dalla Corte di Strasburgo.La violazione del giudicato sostanziale sotto il profilo indicato rendesuperfluo l'esame delle doglianze del primo motivo inerenti alle sentenzepassate in giudicato di cui alle lettere b), c) e d).2) Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'ulteriore violazione degliarticoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. e l'autonoma violazione degli articoli 100 e91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere laCorte territoriale erroneamente compensato le spese di lite con la L.P.G.,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026la cui carenza di interesse ad agire, e dunque anche ad impugnare lapronuncia di prime cure, era stata accertata con la sentenza n. 1609/2010della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, che avevaconfermato la dichiarata risoluzione contrattuale della vendita delcompendio oggetto di causa.Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito per effettodell'accoglimento del primo motivo, in quanto l'appello proposto in viaprincipale della L.P.G. è stato ritenuto assorbito dalla Corte distrettuale inragione dell'accoglimento dell'appello incidentale delle Amministrazioni,concernente l'asserita riserva del potere di decidere in capo al giudicepenale addetto all'esecuzione della confisca allargata, travoltodall'accoglimento del primo motivo.3) Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 2643, 2652, 2690 e1458 c.c., giacché la Corte territoriale non avrebbe considerato l’effettoprenotativo della trascrizione della domanda di risoluzione contrattuale el’efficacia ex tunc degli effetti della sentenza di accoglimento di siffattadomanda; da ciò conseguirebbe che i beni in controversia non sarebberomai usciti dal patrimonio dei Balsamo e che, pertanto, sussistevanoentrambi gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per farvalere dinanzi al Giudice civile l’esistenza di diritti sulla cosa confiscata.Anche tale motivo deve ritenersi assorbito per l'accoglimento del primomotivo, che imporrà anzitutto al giudice di rinvio di attenersi al giudicato.4) Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. – obbligo dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cureavrebbe travisato il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, chenon era volta a ottenere la revoca della confisca, bensì una pronuncia diinefficacia della stessa, poiché avente ad oggetto beni in relazione ai qualiNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026vi era stata una preventiva trascrizione della domanda giudiziale dirisoluzione contrattuale.Nel rilevare che effettivamente la sentenza di primo grado avevadichiarato l'inefficacia della confisca allargata nei confronti dei Balsamo,che non avevano chiesto la revoca della stessa, ma il riconoscimento dellasua inopponibilità nei loro confronti in quanto titolari di un precedente eprevalente diritto di proprietà sui beni immobili, anche l'ultimo motivodeve comunque dichiararsi assorbito per l'accoglimento del primo motivo.Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Roma indiversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità in base all'esito finale della lite.

P.Q.MLa Corte accoglie nei termini indicati in motivazione il primo motivo diricorso, dichiara assorbite le restanti censure, cassa l'impugnata sentenzain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pio Deroma,-ricorrenti-controMinistero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] ed AgenziaNazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] eConfiscati alla [OSCURATO:PERSONA] (A.n.b.s.c.), rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato,-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026L.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7488/2022depositata il 23.11.2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.5.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano ingiudizio avanti il Tribunale di Roma il 28.10.1994 il Ministerodell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia Nazionaleper l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscatialla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), per sentirle condannare allarestituzione del compendio immobiliare sito in Fiuggi, piazza Spada,oggetto del contratto di compravendita da essi stipulato per £600.000.000il 5.2.1992 con la [OSCURATO:SOCIETA]. a rogito del notaio Fabrizioinadempimento dell’acquirente, e per ottenere la condanna generica deiconvenuti al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento deibeni nel periodo compreso tra il loro sequestro e poi confisca, disposti neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e la successiva restituzione.Tali pronunce venivano richieste al giudice civile previo accertamento dellaprevalenza del titolo di proprietà degli immobili degli attori perchépreesistente alle confische che erano state disposte ex art. 12 sexies delD.L. n. 306/1991 (confisca allargata), convertito nella L. n. 356/1992, dalTribunale penale di Taranto il 18.7.2000 (confermata dalla Corte d'AppelloNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Lecce, e poi dalla Corte di Cassazione il 14.12.2009) ed ex art. 2 terdella L. n. 575/1965 dal Tribunale di Roma misure di prevenzione,divenuta definitiva per mancata impugnazione l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (confisca diprevenzione).Esponevano gli attori che la loro domanda di risoluzione contrattuale perinadempimento e conseguente restituzione dei beni immobili venduti allaL.[OSCURATO:SOCIETA]. era stata accolta con la sentenza del Tribunalecivile di Roma n. 30149/2004; che tale sentenza era stata confermatadalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1609/2010, passata ingiudicato; che pertanto in virtù dell'efficacia retroattiva della sentenza dirisoluzione, opponibile ai terzi in virtù della trascrizione della domandagiudiziale e del suo effetto prenotativo, la vendita effettuata a quellasocietà aveva perso ogni effetto e la loro proprietà sugli immobili dovevaritenersi prevalente sul sequestro dei beni avvenuto nel 2006 e sullesuccessive confische, tutti successivi alla trascrizione nei registriimmobiliari della domanda giudiziale di risoluzione della compravenditaimmobiliare; che del resto essi erano del tutto estranei ai processi penaliche erano culminati nel 2009 nella misura di sicurezza patrimoniale dellaconfisca allargata dei beni del compendio (che aveva assorbito laprecedente confisca di prevenzione ed il sequestro), che era stata dispostain via definitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie e prestanome delmarito imputato ex art. 416 bis c.p., socia e legale rappresentante dellaL.[OSCURATO:SOCIETA]., perché era stato presunto trattarsi di beniacquistati con denaro provento di reato, e non avevano avuto modo didifendere i loro diritti nel procedimento di prevenzione e nel processopenale che erano sfociati nelle menzionate confische.Si costituivano le Amministrazioni convenute, che contestavano che ilgiudice civile potesse pronunciarsi sulle domande avversarie, dovendosipromuovere a loro avviso da parte dei Balsamo un incidente di esecuzionedavanti al giudice dell'esecuzione penale (da individuarsi nel giudice cheNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026aveva emesso la misura di sicurezza patrimoniale della confisca allargata),ed interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., che a suavolta sosteneva la competenza del Tribunale penale di Taranto qualegiudice dell'esecuzione della confisca allargata.Il Tribunale civile di Roma, svolta attività istruttoria, con la sentenzan.18277/2014, dichiarava l'inammissibilità dell'intervento della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi in liquidazione), la carenza di legittimazione delMinistero delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio, dichiarava che iltrasferimento degli immobili in favore dello Stato, avvenuto con laconfisca, era inefficace nei confronti degli attori, che vantavano un titolo diproprietà prevalente in virtù della retroattività della sentenza di risoluzionecontrattuale passata in giudicato e dell'effetto prenotativo dellatrascrizione della domanda giudiziale, anteriore alle trascrizioni deisequestri e delle confische nei regstri immobiliari, accertava che non vi eraalcuna contiguità tra i Balsamo e [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale era stata applicata la misura di prevenzione,ordinava all’A.N.B.S.C. la restituzione dei beni immobili in favore deglidanni, condannava l'intervenuta alle spese processuali degli attori ecompensava le spese del grado fra gli attori ed i convenuti.La prefata sentenza veniva impugnata contro i Balsamo dalla L.P.G.,sostenendo la sussistenza della sua legittimazione ad intervenire per idanni asseritamente prodottisi a detrimento degli attori primadell'esecuzione del sequestro dei beni, l'estinzione del diritto di proprietàdei Balsamo per effetto dell'acquisto a titolo originario della proprietà daparte dello Stato a seguito della disposta confisca, e ribadendo che ilpotere di decidere spettava al Tribunale penale di Taranto quale giudicedell'esecuzione della confisca allargata. A tale appello resistevano i soliBalsamo, chiedendo di dichiararne l'inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con distinto atto proponevano appello contro la sentenza di primo gradoanche i Balsamo, per ottenere la condanna al risarcimento danni in formagenerica e la condanna alle spese di tutti i convenuti, e le Amministrazionioriginariamente convenute interponevano, a loro volta, appelloincidentale, sostenendo l'inammissibilità delle domande dei Balsamo, chesi sarebbero dovute proporre, in ragione della disposta confisca allargata,al giudice penale competente per l'esecuzione della stessa.Previa riunione dei due giudizi, con la sentenza n. 7488/2022 del22/23.11.2022, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimentodell’impugnazione incidentale, che esaminava per prima per decidere inbase alla ragione più liquida, dichiarava inammissibile la domanda deglioriginari attori, in ragione della competenza funzionale del Giudicedell'esecuzione penale ex articoli 665 e 676 c.p.p. in materia di richiestada parte di terzi estranei di revoca della confisca allargata disposta dalgiudice penale.A tale conclusione la Corte distrettuale perveniva perché, pur partendodall'orientamento espresso dalle sentenze di questa Corte n. 6661/2005 en.8834/2015, che relativamente a fattispecie di confische di prevenzione(considerate assimilabili alla confisca allargata) avevano affermato chel'esistenza di diritti di terzi sul bene confiscato poteva essere fatta valeredavanti al giudice civile, anziché davanti al Giudice dell'esecuzione penaleex articoli 665 e 676 c.p.p., alla duplice condizione che il diritto del terzofosse anteriore rispetto al sequestro e che il terzo rivendicasse un benedel quale il soggetto sottoposto al procedimento per l'applicazione dellamisura di prevenzione non potesse disporre direttamente, oindirettamente, riteneva che tale ultimo elemento mancasse e chepertanto la confisca disposta non potesse considerarsi viziata da nullità,sicché l'eventuale sua revoca poteva essere richiesta solo al Giudicedell'esecuzione penale ex articoli 665 e 676 c.p.p..[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare riteneva la Corte distrettuale, che quando le confische eranostate disposte (18.7.2000 e 8.10.2002), la sentenza costitutiva dirisoluzione contrattuale per inadempimento favorevole ai Balsamo non eraancora passata in giudicato (fatto avvenuto nel 2010) e non avevapertanto privato l'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. del potere didisporre dei beni del compendio, ancorché già gravati al momento delsequestro e delle successive confische dalla trascrizione della domandagiudiziale di risoluzione per inadempimento della loro vendita a quellasocietà, già accolta in primo grado, perché ancora non si era prodottol'effetto retroattivo proprio della risoluzione discendente solo dal giudicato.La sentenza impugnata riportava poi a supporto di tale decisione alcunipassi della sentenza n. 24061/2022 di questa Corte, che aveva affermatol'applicabilità della competenza del giudice penale di esecuzione dellaconfisca penale in una fattispecie in cui il terzo pretendeva di opporvi unproprio titolo di usucapione non ancora accertato chiedendo la revocadella confisca.[OSCURATO:PERSONA] di seconde cure dichiarava, inoltre, assorbito l’appello dellaL.P.G. e condannava i Balsamo alla rifusione delle spese del doppio gradodi giudizio in favore delle Amministrazioni, compensandole quanto alrapporto processuale tra la L.P.G. ed i Balsamo.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessandraBalsamo hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di quattrodoglianze. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delDemanio, e l’A.N.B.S.C. hanno depositato controricorso.La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è rimasta intimata.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.discostandosi alla luce della memoria depositata dai ricorrenti dalleprecedenti conclusioni scritte rassegnate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nell’imminenza della pubblica udienza, i soli ricorrenti hanno depositatomemoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli articoli324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.,giacché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto degli effetti digiudicato sostanziale di quattro sentenze rese inter partes, tutte passatein giudicato:a) la sentenza del TAR Lazio n. 11535 del 16.11.2016, che ha annullatoper violazione di legge le ordinanze di sgombero dei beni immobiliconfiscati nel giudizio promosso dai Balsamo contro l'A.N.B.S.C. ed ilMinistero delle Finanze; b) la sentenza della Corte d'Appello penale diLecce, sezione distaccata di Taranto, del 4.7.2016, che ha dichiaratoinammissibile l'incidente di esecuzione davanti ad essa promosso dallaA.N.B.S.C. nei confronti dei Balsamo al fine di fare accertare l'efficaciadella confisca allargata nei confronti dei predetti, che era stata negatadalla sentenza di primo grado di questo giudizio, rilevando che gli articoli665 e 676 c.p.p. prevedevano il rimedio dell'incidente di esecuzione soloper i soggetti terzi estranei che chiedessero la revoca della confisca e nonper incidere su sentenze civili provvisoriamente esecutive;c) la sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] peril reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni del Tribunale penale diimmobili dei quali aveva preso possesso, in quanto i sequestri e leconfische erano stati adottati in procedimenti dei quali non aveva avutocomunicazione, come sarebbe stato necessario in base all'art. 23 delD.Lgs. n. 159/2011;d) la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 30149/2004, passata ingiudicato, che aveva dichiarato la risoluzione, con effetto ex tunc, perNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026inadempimento della vendita del compendio immobiliare di Fiuggi, piazzaSpada, compiuta dai ricorrenti nel 1992 alla [OSCURATO:SOCIETA]..Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dallecontroricorrenti, che assumono che i ricorrenti, in relazione alle sentenzepassate in giudicato indicate alle lettere a) e c), si sarebbero dovuti doleredel vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., trattandosi di documentinon utilizzati dalla Corte distrettuale nella ricostruzione in fatto, o diviolazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione su un capo delladomanda.In realtà i ricorrenti non si dolgono del fatto che non vi sia stata pronunciasulla loro domanda preliminare di accertamento dell'inefficacia dellaconfisca allargata (che ha assorbito la confisca di prevenzione) e diprevalenza del loro titolo di proprietà del compendio immobiliare di Fiuggi,piazza Spada, ma del fatto che la Corte distrettuale, per pervenire, inriforma della sentenza di primo grado, alla dichiarazione di inammissibilitàdella complessiva domanda degli attuali ricorrenti sulla base dellacompetenza esclusiva del giudice dell'esecuzione della confisca allargataex articoli 665 e 676 c.p.p. e non del giudice civile, abbia violato ilgiudicato sostanziale, formatosi tra le stesse parti con la pronuncia dellequattro sentenze citate alle lettere a), b), c) e d), che pacificamente eranostate prodotte con le relative attestazioni di giudicato nel giudizio disecondo grado. Ne deriva che correttamente risulta lamentata dairicorrenti la violazione degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. sul giudicatosostanziale.Il primo motivo deve ritenersi fondato in relazione alla violazione delgiudicato sostanziale di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 11535 del16.11.2016.Va anzitutto esclusa, in base al disposto dell'art. 117 del D. Lgs.n.159/2011, l'applicazione dell'art. 52 di tale decreto (Codice antimafia),che detta una disciplina speciale di tutela dei terzi titolari di diritti diNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026credito (da ipoteca, o da pignoramento) su beni confiscati e non dei terziproprietari, e che comunque é inapplicabile nel caso di specie in quanto lamisura di prevenzione poi seguita dalle confische disposte il 18.7.2000 el'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era già stata proposta prima del 13.10.2011, data di entratain vigore del decreto.Occorre prendere le mosse dal consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, richiamato anche dall'impugnata sentenza,che relativamente a fattispecie di confische di prevenzione (assimilabilialla confisca allargata con la quale condividono le modalità di gestione deibeni confiscati, come riconosciuto da Cass. sez. un. n. 10534/2013) haaffermato che l'esistenza di diritti di terzi sul bene confiscato può esserefatta valere davanti al giudice civile, anziché davanti al Giudicedell'esecuzione penale ex articoli 665 e 676 c.p.p., alla duplice condizioneche il diritto del terzo sia anteriore rispetto al sequestro e che il terzorivendichi un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento perl'applicazione della misura di prevenzione non ne potesse disporredirettamente, o indirettamente, al momento della confisca, giacché inquesti casi la confisca é nulla e non se ne chiede la revoca (Cass.n.8834/2015; Cass. n. 845/2007; Cass. n. 6661/2005; Cass.n.16227/2003).La confisca, del resto, non può essere disposta in danno del proprietarioincolpevole senza che questi sia messo in condizione di difendersipartecipando al procedimento che sfocia nell'applicazione della misura disicurezza patrimoniale, e la Corte EDU nel richiamare l'art. 1 del ProtocolloEDU, che tutela il diritto di proprietà come diritto fondamentale (presidiatonel nostro ordinamento anche dall'art. 42 comma 2° della Costituzione) haripetutamente messo in guardia sul fatto che vanno evitate interpretazionidel suddetto articolo 1 del Protocollo EDU che interferiscano in modosproporzionato rispetto a situazioni di affidamento incolpevole e quindilegittimo dei terzi che vengano a subire la confisca.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nella specie é pacifico che i Balsamo, non abbiano potuto partecipare alprocedimento penale per l'applicazione della misura di prevenzione poiculminato nell'applicazione della confisca di prevenzione e poi nellaconfisca allargata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., amministratadalla socia [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato per mafia,per cui quel giudicato penale non poteva produrre alcun effetto vincolantenei loro confronti.Orbene, nel seguire l'orientamento di cui alla richiamata sentenza diquesta Corte n. 6661/2005, testualmente richiamata per stralcio a pagina14, la Corte distrettuale, mentre ha riconosciuto che in virtù del passaggioin giudicato con effetto retroattivo della sentenza del Tribunale di Roman. 30149/2004 che aveva dichiarato la risoluzione per graveinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligo di pagamento delprezzo previsto nel rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 33890,racc. n.18395, nonché della successiva transazione, condannandola arestituire i beni del compendio di Fiuggi, piazza Spada, a favore deiBalsamo, che avevano quindi un diritto di proprietà anteriore rispettoall'esecuzione del sequestro e delle confische di quei beni, ha invecenegato che la [OSCURATO:SOCIETA]. nel momento in cui erano statedisposte le confische dei beni (18.7.2000 e 8.10.2002) fosse sprovvistadel potere di disporre di quei beni, in quanto a quella data la sentenzacostitutiva del Tribunale di Roma n. 30149/2004, che aveva dichiarato larisoluzione del contratto di compravendita e della transazione concluse daiBalsamo con quella società, non era ancora passata in giudicato, essendociò avvenuto solo nel 2010.Pertanto data la ritenuta sussistenza del potere di disporre dei beniimmobili in questione all'epoca della loro confisca da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., l'impugnata sentenza ha ritenuto che i Balsamopotessero chiedere la revoca della confisca allargata solo al giudice penalecompetente per l'esecuzione di quella confisca, (da individuarsi nellaNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026specie nel Tribunale penale di Taranto la cui sentenza, che aveva dispostola confisca allargata, era stata poi confermata in via definitiva) che poisemmai avrebbe potuto disporre la restituzione dei beni ai Balsamo conordinanza in difetto di dubbio sulla loro appartenenza, o rimettereulteriormente la decisione al giudice civile ove vi fosse controversia sullaproprietà delle cose confiscate a norma degli articoli 676 comma 2° e 263comma 3° c.p.p..La Corte distrettuale, però, in questo modo, ha violato il giudicatosostanziale che si era prodotto sulla base della sentenza del TAR Lazion.11535 del 16.11.2016, che aveva annullato per violazione della L. n.575/1965, come modificata dal D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, le ordinanze disgombero di tutti gli immobili oggetto di causa che erano state emessedall'A.N.B.S.C. (subentrata all'Agenzia del Demanio nella gestione dei beniconfiscati) a carico degli attuali ricorrenti sulla base della confiscaallargata della quale si discute.La suddetta sentenza, che pacificamente era stata prodotta nel giudizio disecondo grado con l'attestazione di passaggio in giudicato per mancataimpugnazione, ed era stata pronunciata nel contraddittorio anche con ilMinistero dell'Economia e delle Finanze, ha annullato per violazione dilegge le ordinanze di sgombero emesse dalla A.N.B.S.C. perché haaccertato che sia alla data del sequestro, sia alla data della confiscaallargata, sia alla data delle ordinanze di sgombero, i beni immobilirisultavano già oggetto (fin dal 1994) della trascrizione della domandagiudiziale di risoluzione dei Balsamo, per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. almomento della confisca non poteva ritenersi in buona fede e non aveva ladisponibilità diretta, o indiretta dei beni immobili, che per effetto dellaretroattività della sentenza di risoluzione per inadempimenton.30149/2004 del Tribunale civile di Roma successivamente passata ingiudicato erano sempre rimasti di proprietà dei Balsamo, potendo vantaresolo la disponibilità materiale di quei beni, ed ha espressamente esclusoNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026l'opponibilità ai Balsamo dei provvedimenti di confisca, riconoscendoanche che essi non erano stati avvisati del procedimento al fine di poterviintervenire e spiegare le necessarie difese della loro proprietà immobiliaree che la sentenza n. 18277/2014 del Tribunale civile di Roma avevaaccertato la mancanza di qualsiasi contiguità tra i Balsamo e la personaalla quale era stata applicata la misura di prevenzione.Orbene, la giurisprudenza di questa Corte riconosce l'applicabilitàanalogica alle sentenze del giudice amministrativo non più impugnabilidell'art. 2909 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21000), ed il giudicato si écertamente formato sugli accertamenti in fatto che hanno condotto ilgiudice amministrativo a ritenere integrata la violazione dellaL.n.575/1965, come modificata dal D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, e quindi adannullare le ordinanze di sgombero, ossia sul fatto che alla data dellaconfisca allargata disposta dal Tribunale penale di Taranto (18.7.2000) laL.[OSCURATO:SOCIETA]. non aveva il potere di disporre in via diretta, oindiretta dei beni immobili confiscati, che già risultavano gravati dallatrascrizione nei registri immobiliari della domanda giudiziale di risoluzione,poi accolta con sentenza passata in giudicato retroattiva, avendone solo ladisponibilità materiale.In particolare questa Corte ha costantemente affermato che il giudicatoamministrativo, anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene atutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzionedelle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamentologico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso,ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesamedi tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamenteo con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previstidall'art. 2909 c.c. (Cass. 199/2024; Cass. n. 15082/2023; Cass.n.17927/2020; Cass. n.15393/2014; Cass. sez. un. n. 1636/1964).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue che la Corte distrettuale non poteva procedere, in contrastocon tale giudicato, ad accertare che invece la [OSCURATO:SOCIETA]. alladata del 18.7.2000 aveva ancora il potere di disporre dei beni immobili intale data confiscati perché il passaggio in giudicato della sentenza dirisoluzione a favore dei Balsamo si sarebbe verificato solo nel 2010.Si consideri, del resto, che i Balsamo avevano chiesto ed ottenuto in primogrado la dichiarazione di inefficacia della confisca e quindi di inopponibilitàdella stessa nei loro confronti e giammai la revoca della confisca allargatamedesima, emessa in un procedimento penale al quale erano rimastiincolpevolmente estranei, essendo oltre tutto privi di qualunquecollegamento con i soggetti sottoposti a misura di prevenzione per reati dimafia in quel procedimento, e che la rimessione della decisione sullaprevalenza delle contrapposte proprietà al giudice dell'esecuzione dellamisura di sicurezza patrimoniale della confisca allargata ex art. 676 c.p.p.ai fini del successivo ulteriore rinvio da parte dello stesso al giudice civilein base, al combinato disposto degli articoli 676 comma 2° e 263 comma3° c.p.p., contrasterebbe oltre che con il giudicato amministrativoformatosi, con i principi costituzionali della ragionevole durata delprocesso dell'art. 111 comma 2° e del diritto di difesa dell'art. 24, ecomporterebbe altresì un sacrificio incolpevole del diritto di proprietà deiBalsamo, senza attribuire loro un adeguato strumento di difesa a tuteladel diritto di proprietà secondo le previsioni dell'art. 1 del Protocollo EDUper come interpretato dalla Corte di Strasburgo.La violazione del giudicato sostanziale sotto il profilo indicato rendesuperfluo l'esame delle doglianze del primo motivo inerenti alle sentenzepassate in giudicato di cui alle lettere b), c) e d).2) Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'ulteriore violazione degliarticoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. e l'autonoma violazione degli articoli 100 e91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere laCorte territoriale erroneamente compensato le spese di lite con la L.P.G.,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026la cui carenza di interesse ad agire, e dunque anche ad impugnare lapronuncia di prime cure, era stata accertata con la sentenza n. 1609/2010della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, che avevaconfermato la dichiarata risoluzione contrattuale della vendita delcompendio oggetto di causa.Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito per effettodell'accoglimento del primo motivo, in quanto l'appello proposto in viaprincipale della L.P.G. è stato ritenuto assorbito dalla Corte distrettuale inragione dell'accoglimento dell'appello incidentale delle Amministrazioni,concernente l'asserita riserva del potere di decidere in capo al giudicepenale addetto all'esecuzione della confisca allargata, travoltodall'accoglimento del primo motivo.3) Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 2643, 2652, 2690 e1458 c.c., giacché la Corte territoriale non avrebbe considerato l’effettoprenotativo della trascrizione della domanda di risoluzione contrattuale el’efficacia ex tunc degli effetti della sentenza di accoglimento di siffattadomanda; da ciò conseguirebbe che i beni in controversia non sarebberomai usciti dal patrimonio dei Balsamo e che, pertanto, sussistevanoentrambi gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per farvalere dinanzi al Giudice civile l’esistenza di diritti sulla cosa confiscata.Anche tale motivo deve ritenersi assorbito per l'accoglimento del primomotivo, che imporrà anzitutto al giudice di rinvio di attenersi al giudicato.4) Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. – obbligo dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cureavrebbe travisato il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, chenon era volta a ottenere la revoca della confisca, bensì una pronuncia diinefficacia della stessa, poiché avente ad oggetto beni in relazione ai qualiNumero registro generale 9460/2023Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 15278/2026Data pubblicazione 20/05/2026vi era stata una preventiva trascrizione della domanda giudiziale dirisoluzione contrattuale.Nel rilevare che effettivamente la sentenza di primo grado avevadichiarato l'inefficacia della confisca allargata nei confronti dei Balsamo,che non avevano chiesto la revoca della stessa, ma il riconoscimento dellasua inopponibilità nei loro confronti in quanto titolari di un precedente eprevalente diritto di proprietà sui beni immobili, anche l'ultimo motivodeve comunque dichiararsi assorbito per l'accoglimento del primo motivo.Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Roma indiversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità in base all'esito finale della lite. P.Q.MLa Corte accoglie nei termini indicati in motivazione il primo motivo diricorso, dichiara assorbite le restanti censure, cassa l'impugnata sentenzain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris