CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 42626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 maggio 2024, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. Ha rilevato la Corte di appello che il difensore dell'imputato aveva omesso di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio, in violazione dell'art. 581 comma 1 -ter cod.proc.pen., che prevede a pena di inammissibilità che con l'atto di impugnazione questa debba essere depositata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, mentre non è necessario lo specifico mandato difensivo al fine di proporre appello, non essendo l'imputato assente al dibattimento. Inoltre, ha osservato che, in applicazione dei principi giurisprudenziali ispirati alla realizzazione del giusto processo ed imponendosi l'attualizzazione dell'informazione relativa al luogo in cui notificare all'imputato l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, reale garanzia di effettiva partecipazione al processo dell'imputato, il disposto dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. deve coordinarsi con gli artt. 157 ter comma 3 e 164 cod.proc.pen., che prevedono la notifica all'imputato dell'atto di citazione in giudizio esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 commi 1 ter e quater ed alla esclusiva validità di tale indicazione ed elezione proprio ai fini delle citazioni in giudizio, con ciò dovendosi escludere la validità di indicazioni o elezioni di domicilio già in atti. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, con i quali denuncia: - il vizio di violazione di legge relativamente alla erronea applicazione dell'art. 581 ter cod.proc.pen. quanto al tempo ed alle modalità di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente premette che l'atto di appello era stato trasmesso alla cancelleria del giudice a quo a mezzo della pec istituzionale in data 9 ottobre 2023 ed era successivamente pervenuto in Corte d'appello di L'Aquila in data 23 ottobre 2023, come attestato sulla copertina del fascicolo. L'atto, in origine, era privo della elezione di domicilio, che però in data 18 novembre 2023, l'interessato per il tramite della pec del difensore, aveva depositato, sempre nella cancelleria del giudice a quo; tale atto avrebbe dovuto seguire il fascicolo in Corte d'appello. Ci si duole del fatto che la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per l'omesso deposito, unitamente all'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria per una valida dichiarazione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., interpretando erroneamente la congiunzione "con" quale sinonimo di allegato.- violazione di legge in relazione alla erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 581 ter cod.proc.pen. quanto alla finalità del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio. Si evidenzia che la finalità dell'introduzione della dichiarazione o elezione di domicilio sia quella di agevolare l'Autorità procedente alla notifica dell'atto introduttivo dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuata nella Corte d'appello, che vi provvedere dopo aver materialmente ricevuto il fascicolo dalla cancelleria del giudice a quo e dopo averlo iscritto nel Ruolo Generale della Corte d'appello. Nel caso di specie tale attività era stata compiuta solo il 7 maggio 2024, quando l'elezione di domicilio era già stata depositata da tempo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto rinvio della trattazione in ragione di imminenti modifiche normative ed in ragione della rimessione alle S.U. di varie questioni relative alla disposizione in esame proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 5 n. 26458 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve rilevarsi che la abrogazione dell'articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto della L. 09/08/2024, n. 114 art. 2 lett. o), non assume rilevanza nel caso di specie in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata in vigore il 25 agosto 2024 e dunque inapplicabile alla presente fattispecie per il principio tempus regit actum. Inoltre, la questione giuridica sottesa ai motivi di ricorso è quella della efficacia, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, del deposito dell.a dichiarazione di elezione di domicilio avvenuta successivamente al deposito dell'atto di impugnazione. Dunque, si tratta di questione non toccata dai temi tracciati dalla ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite indicata dalla Procura generale al fine di chiedere il rinvio a nuovo ruolo. Con l'ordinanza Sez. 5 n. 26458 del 2024, infatti, è stata posta la questione "Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo". 2. Il ricorso è inammissibile, essendo i due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, manifestamente infondati. , ! 3. Non è contestato il fatto che, con l'atto di appello, il difensore non abbia depositato la dichiarazione o la elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, prescritta, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dell'art. 581, comma 1 - ter, cod. proc. pen. 4. La tesi sostenuta in ricorso si incentra sulla non applicabilità della decadenza nel caso in cui l'elezione di domicilio o la sua dichiarazione, pacificamente assente al momento del deposito dell'impugnazione (essendo stata inviata dopo 39 giorni con ulteriore con pec diretta al giudice a quo), possa ritenersi nella disponibilità del giudice ad quem al momento in cui lo stesso debba procedere alla notifica all'impugnante del decreto di citazione in giudizio. 5. Il testo dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. applicabile alla presente fattispecie ratione temporis stabilisce che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. E' stato già affermato (Sez. 4, sentenza n. 39 del 14 dicembre 2023), che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. - si correla alla finalità di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio, posto che l'onere di deposito, a pena d'inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio è esplicitamente finalizzato « ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». 5. Del resto, già Sez. 4, n. 41858 dell'8 giugno 2023, Andrioli, Rv. 285146 - 01 aveva avuto modo di evidenziare, oltre al carattere generale della disposizione, reso evidente dalla sua collocazione nelle previsioni generali dedicate alle impugnazioni, anche la peculiare ratio legis che sorregge l'intervento normativo. Esso impone alla parte privata l'onere della dichiarazione del domicilio, con ciò responsabilizzando la medesima parte nell'esercizio dell'impugnazione mediante un personale contributo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1 quater in caso di giudizio definito in assenza), ed anche così agevolando il buon esito del procedimento notificatorio, in ossequio al principio di collaborazione e di lealtà processuale (sul punto Sez.4, n. 22140 del 3/05/2023, [OSCURATO:PERSONA]). 6. Si è dunque evidenziato che tale adempimento, di carattere preliminare alla notifica della citazione in giudizio, riveste una funzione di razionalizzazione del giudizio di impugnazione e, al contempo, mira a ricondurre il gravame alla parte che se ne avvale, la quale è chiamata a condividerne l'esperimento mediante la dichiarazione/elezione di domicilio finalizzata alla citazione a giudizio. Assolvendo tale adempimento, la parte privata mostra di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con esso in tale prospettiva; al contempo, il medesimo adempimento pone le premesse per la consapevole e informata partecipazione della parte al giudizio di impugnazione, così rimanendo esclusi o fortemente limitati gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio. 7. A fronte di tale ricostruzione, è chiaro che la sanzione della inammissibilità dell'atto di impugnazione, imponendo una valutazione non suscettibile di disamina progressiva degli atti o frammentata, richiami ad una nozione unitaria di deposito dell'atto di impugnazione e della dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte di cassazione, trattando la questione se sia possibile il deposito frazionato di tali atti, purché nel rispetto dei termini stabiliti a pena di decadenza dall'art. 585 cod. proc. pen., ha affermato che la lettura delle norme - e della diversa finalità delle prescrizioni ivi previste - esclude tale possibilità. Il mancato rispetto di un termine perentorio per il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo implica come sanzione processuale, dal punto di vista soggettivo, l'estinzione del potere di compiere validamente l'atto, facendosi riferimento a tal fine al concetto di decadenza (art. 585, ultimo comma, cod. proc. pen.); dal punto di vista oggettivo, relativo al regime dell'atto compiuto oltre il termine, il codice prevede la sanzione dell'inammissibilità. In alcuni casi, il legislatore, a prescindere dall'obiettivo di imporre una determinata cadenza al procedimento con la indicazione dell'arco temporale entro il quale un atto deve essere compiuto, sanziona con l'inammissibilità la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'atto, prevedendo un requisito di carattere rigorosamente formale (ad esempio, in tema di ricusazione, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., insuscettibile di sanatoria - Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, Pomicino, Rv. 241485). Tale requisito è previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., stabilendosi - come riportato in precedenza - che l'atto di impugnazione deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, con specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato; rigore formale riconducibile alla scelta discrezionale del legislatore della Riforma - ritenuta tutt'altro che irrazionale - di limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta "ponderata e consapevole", abbia legittimato quell'esercizio, con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore (sul punto Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900). In definitiva, l'inosservanza dell'onere di allegazione del mandato si traduce in un vizio radicale dell'atto di impugnazione, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi, dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di deposito di un atto rispetto all'altro. È stato, sotto altro aspetto, precisato (Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024) Rv. 286423 — 01) che, mentre l'inammissibilità conseguente al mancato rispetto del termine perentorio, previsto a pena di decadenza, implica l'estinzione del potere di compiere validamente l'atto, la presentazione da parte del difensore dell'imputato di un appello inammissibile per carenza dei requisiti formali, non esaurisce il potere di impugnazione fintanto che il relativo termine non sia decorso (sul punto, in termini, Sez. 4, n. 2759 del 09/12/1992, dep.1993, Giannoccaro, Rv. 194098), con la conseguenza che, per non incorrere nella definitiva decadenza, si potrebbe depositare un valido atto di appello, conforme al nuovo dettato normativo, anche se successivamente al primo deposito, ma pur sempre entro il termine per impugnare. 8. In tale quadro normativo, l'iniziativa del ricorrente, tesa evidentemente a tentare di porre rimedio all'omesso tempestivo adempimento solo attraverso la mera frammentazione dell'attività che deve invece essere contestuale, non può considerarsi efficace al fine di evitare la decadenza prevista dalla legge. Il notevolissimo lasso temporale intercorso tra il deposito dell'impugnazione e quello dell'atto di dichiarazione o elezione di domicilio rende evidente la mancanza del nesso di contestualità razionale se non letterale, sotteso alla previsione normativa, per cui l'accoglimento della prospettazione difensiva finirebbe per traslare sull'organizzazione degli uffici giudiziari oneri di tenuta e raccolta degli atti dei procedimenti non previsti, né prevedibili. Tale effetto si pone in linea di netta contrapposizione con la ratio legis sopra chiarita e sottesa alla introduzione della disposizione contenuta nell' art. 581, comma 1-ter, cod.proc.pen. come novellato dall'art.33 lett. d) d.lgs. n.150/2022.9. Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda