CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 31052/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZO del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel processo penale n. 183/2023 RG Gip per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; che il predetto imputato, in data 11 aprile 2024, ha personalmente depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Arezzo istanza di rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen.; che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso la richiesta alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 46 del codice di rito; rilevato che l'istanza di rimessione è palesemente inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 e segg cod. proc. pen.: dagli atti trasmessi, infatti, non risulta che la stessa sia stata notificata alle altre parti del processo, in patente violazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., a norma delle quali la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza, rientra anche il Pubblico Ministero; rilevato che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 218403); che, in ogni caso, i motivi prospettati sono del tutto generici e quindi inammissibili posto che, attesa la natura eccezionale dell'istituto della rimessione del processo, le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche 'preoccupazioni e timori senza la sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 6743 del 20/12/1995, dep. 1996, Vizzini, Rv. 203813 - 01); rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende non comportando la declaratoria di inammissibilità della richiesta anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01). -t P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consigliere estens re Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]\ 'ELLERIA Ln 30 UG