CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 08686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 19 settembre 2022, che ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia grave e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; 2. Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alle risultanze processuali e, in particolare, alle dichiarazioni testimoniali in atti - è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità, senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; la Corte d'Appello ha ampiamente esaminato la fattispecie concreta e le prove, smentendo la tesi difensiva oggi meramente riproposta; 3. Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale esclude l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità in relazione alla gravità dell'illecito, alla tipologia del bene giuridico protetto e all'entità del danno arrecato, per l'incidenza effettivamente avuta sulla persona offesa (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 del provvedimento impugnato); 4. Considerato che il terzo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta - è inammissibile poiché inerisce al trattamento sanzionatorio benché questo sia sorretto da adeguata e non illogica motivazione, puntualmente svolta dalla Corte di appello; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore