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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28285/2025

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a Seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo mo,tivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3), risultando la ricorrente non solo intestataria dell'utenza utilizzata per l'attivazione del contratto ma anche residente presso l'abitazione cui la fornitura si riferisce; Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo mo,tivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3), risultando la ricorrente non solo intestataria dell'utenza utilizzata per l'attivazione del contratto ma anche residente presso l'abitazione cui la fornitura si riferisce; Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28285/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris