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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23309/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 24/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell 'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 3 luglio 2020, con la quale era stata rigettata la sua istanza di liberazione anticipata ex art.54 Ord. pen. con riferimento ai due semestri di detenzione maturati dal 23 ottobre 2013 al 23 ottobre 2014.

1.1. In particolare il Tribunale di sorveglianza ha confermato la valutazione negativa, espressa nel provvedimento impugnato, circa la partecipazione del Simeoli all'opera di rieducazione nel periodo in questione considerata la presenza di procedimenti pendenti a carico del detenuto per fatti commessi nel corso dei due semestri in valutazione.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., I' inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.54 Ord. pen. nonché per motivazione carente, contraddittoria ed illogica e travisamento del fatto anche rispetto ai principi contenuti negli artt. 24 e 27 Cost. e 6 della C.E.D.U.

2.1. In sostanza il ricorrente evidenzia che i procedimenti pendenti, sulla base dei quali gli è stato respinto il beneficio della liberazione anticipata, non sono ancora stati definiti con sentenza irrevocabile e che, in ogni caso, essi riguardano fatti che sarebbero stati commessi prima dei due semestri oggetto della richiesta visto che egli è detenuto ininterrottamente dal 23 ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è fondato.

2. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Cass. Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es .

Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Cass. Sez. 1, n. 17229 del 27/2/2001, Fidanzati, Rv. 218745-01; Cass. Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832-01).2.1.

Premesso quanto sopra si rileva che il rigetto della istanza di liberazione anticipata è stato fondato esclusivamente sulla esistenza di tre procedimenti pendenti a carico del ricorrente presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], per i quali però non è intervenuta sentenza di condanna.

Inoltre, tali fatti sono stati accertati nel 2014, ma sarebbero comunque stati commessi anteriormente all'inizio della detenzione del Simeolli e, quindi, non nel corso dei due semestri di detenzione sopra indicati.

Pertanto essi, di per sé soli, non possono far escludere la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo in questione trattandosi di reati che, in caso, risalirebbero ad un periodo anteriore rispetto ai due semestri sopra indicati.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso il 20 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 24/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell 'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 3 luglio 2020, con la quale era stata rigettata la sua istanza di liberazione anticipata ex art.54 Ord. pen. con riferimento ai due semestri di detenzione maturati dal 23 ottobre 2013 al 23 ottobre 2014. 1.1. In particolare il Tribunale di sorveglianza ha confermato la valutazione negativa, espressa nel provvedimento impugnato, circa la partecipazione del Simeoli all'opera di rieducazione nel periodo in questione considerata la presenza di procedimenti pendenti a carico del detenuto per fatti commessi nel corso dei due semestri in valutazione. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., I' inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.54 Ord. pen. nonché per motivazione carente, contraddittoria ed illogica e travisamento del fatto anche rispetto ai principi contenuti negli artt. 24 e 27 Cost. e 6 della C.E.D.U. 2.1. In sostanza il ricorrente evidenzia che i procedimenti pendenti, sulla base dei quali gli è stato respinto il beneficio della liberazione anticipata, non sono ancora stati definiti con sentenza irrevocabile e che, in ogni caso, essi riguardano fatti che sarebbero stati commessi prima dei due semestri oggetto della richiesta visto che egli è detenuto ininterrottamente dal 23 ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato. 2. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Cass. Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es . Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Cass. Sez. 1, n. 17229 del 27/2/2001, Fidanzati, Rv. 218745-01; Cass. Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832-01).2.1. Premesso quanto sopra si rileva che il rigetto della istanza di liberazione anticipata è stato fondato esclusivamente sulla esistenza di tre procedimenti pendenti a carico del ricorrente presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], per i quali però non è intervenuta sentenza di condanna. Inoltre, tali fatti sono stati accertati nel 2014, ma sarebbero comunque stati commessi anteriormente all'inizio della detenzione del Simeolli e, quindi, non nel corso dei due semestri di detenzione sopra indicati. Pertanto essi, di per sé soli, non possono far escludere la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo in questione trattandosi di reati che, in caso, risalirebbero ad un periodo anteriore rispetto ai due semestri sopra indicati. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 20 maggio 20
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