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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 27033/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 luglio 2020, con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa il 26 settembre 2018 dal G.U.P. del Tribunale di Fermo, rideterminava in anni 2, mesi 8 di reclusione e 12.000 euro di multa la pena irrogatagli in relazione al reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Porto S. Elpidio 1'11 maggio 2017.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza del concorso di persone nel reato, osservando che il coimputato nei cui confronti si è proceduto separatamente, ovvero il convivente dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], si è assunto la paternità di tutte le sostanze rinvenute nell'appartamento in cui abitava con la ricorrente, cui non poteva essere ascritta alcuna condotta concorsuale, non avendo ella consapevolezza della detenzione della droga da parte del compagno.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un • adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

3.1. In particolare, in relazione al tema della responsabilità concorsuale della ricorrente nella detenzione illecita della droga sequestrata presso l'abitazione in cui la Ticu conviveva con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], è stata valorizzata la circostanza che la maggior parte dello stupefacente è stata rinvenuta all'interno di una scarpa da donna posta nello sgabuzzino della medesima abitazione, a ciò aggiungendosi che, durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altresì, in luoghi non nascosti della casa, strumenti per la pesatura dello stupefacente, circa 4.000 euro in contanti e numerosi cellulari di cui non è stata dimostrata la provenienza, questo a riprova della condivisione dell'attività illecita tra i due occupanti dell'abitazione, essendo stato osservato dalla Corte territoriale, in modo non illogico, che, se davvero il compagno della ricorrente non avesse voluto coinvolgere la Ticu nei suoi propositi criminosi, non avrebbe nascosto la maggior parte dello stupefacente in una scarpa da donna.

3.2. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, parimenti non si ravvisano criticità, avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, il carattere non episodico dell'attività di spaccio, rivelato anche dai proventi illeciti di non modesta entità trovati nella disponibilità dell'imptdata, la pluralità delle sostanze stupefacenti detenute (cocaina ed eroina), oltre che l'elevata qualità della cocaina, il cui principio attivo è risultato pari al 73,9%, essendo ricavabili 203 dosi medie singole (24 dosi erano ricavabili dall'eroina).

Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su argomentazioni razionali e coerenti sia con le fonti dimostrative acquisite, sia con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rimanda alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

4. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 luglio 2020, con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa il 26 settembre 2018 dal G.U.P. del Tribunale di Fermo, rideterminava in anni 2, mesi 8 di reclusione e 12.000 euro di multa la pena irrogatagli in relazione al reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Porto S. Elpidio 1'11 maggio 2017. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza del concorso di persone nel reato, osservando che il coimputato nei cui confronti si è proceduto separatamente, ovvero il convivente dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], si è assunto la paternità di tutte le sostanze rinvenute nell'appartamento in cui abitava con la ricorrente, cui non poteva essere ascritta alcuna condotta concorsuale, non avendo ella consapevolezza della detenzione della droga da parte del compagno. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un • adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. 3.1. In particolare, in relazione al tema della responsabilità concorsuale della ricorrente nella detenzione illecita della droga sequestrata presso l'abitazione in cui la Ticu conviveva con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], è stata valorizzata la circostanza che la maggior parte dello stupefacente è stata rinvenuta all'interno di una scarpa da donna posta nello sgabuzzino della medesima abitazione, a ciò aggiungendosi che, durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altresì, in luoghi non nascosti della casa, strumenti per la pesatura dello stupefacente, circa 4.000 euro in contanti e numerosi cellulari di cui non è stata dimostrata la provenienza, questo a riprova della condivisione dell'attività illecita tra i due occupanti dell'abitazione, essendo stato osservato dalla Corte territoriale, in modo non illogico, che, se davvero il compagno della ricorrente non avesse voluto coinvolgere la Ticu nei suoi propositi criminosi, non avrebbe nascosto la maggior parte dello stupefacente in una scarpa da donna. 3.2. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, parimenti non si ravvisano criticità, avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, il carattere non episodico dell'attività di spaccio, rivelato anche dai proventi illeciti di non modesta entità trovati nella disponibilità dell'imptdata, la pluralità delle sostanze stupefacenti detenute (cocaina ed eroina), oltre che l'elevata qualità della cocaina, il cui principio attivo è risultato pari al 73,9%, essendo ricavabili 203 dosi medie singole (24 dosi erano ricavabili dall'eroina). Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su argomentazioni razionali e coerenti sia con le fonti dimostrative acquisite, sia con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rimanda alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 4. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022
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