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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02272/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Taranto, ha confermato, quella del 22 novembre 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio e dei connessi reati in materia di armi e danneggiamento, condannandolo alla pena di anni venti di reclusione.

2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori articolando tre motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito i vizi di travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento ad una telefonata valorizzata, per la prima volta, nella sentenza di appello e non oggetto di riferimento alcuno nella sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo ha dedotto i vizi di violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova in punto di sussistenza del dolo d'impeto (elemento che non è stato considerato dalla sentenza di appello).

2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

3. Dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Massafra agli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto a Castellaneta il 2 aprile 2021.

4. Il decesso dell'imputato, intervenuto dopo il deposito del ricorso, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato a norma dell'art. 150 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Taranto, ha confermato, quella del 22 novembre 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio e dei connessi reati in materia di armi e danneggiamento, condannandolo alla pena di anni venti di reclusione. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori articolando tre motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito i vizi di travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento ad una telefonata valorizzata, per la prima volta, nella sentenza di appello e non oggetto di riferimento alcuno nella sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo ha dedotto i vizi di violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova in punto di sussistenza del dolo d'impeto (elemento che non è stato considerato dalla sentenza di appello). 2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 3. Dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Massafra agli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto a Castellaneta il 2 aprile 2021. 4. Il decesso dell'imputato, intervenuto dopo il deposito del ricorso, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato a norma dell'art. 150 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris