Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:C:2016:584
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CC0127
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 21 luglio 2016 (
1
)
Causa C‑127/15
[OSCURATO:PERSONA] für Konsumenteninformation
contro
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)]
«Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — [OSCURATO:PERSONA] 2008/48/CE — Interpretazione dell’articolo 3, lettera f) — Espressione “intermediario del credito” — Se accordi di rateizzazione predisposti da un’agenzia di recupero crediti per conto di mutuanti costituiscano “contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j)»
1.
Qualora un’agenzia di recupero crediti venga incaricata dai mutuanti di recuperare crediti presso i mutuatari inadempienti rispetto a un contratto di credito (in prosieguo: il «contratto iniziale»), proponendo a questi ultimi contratti di dilazione del rimborso, tale agenzia opera come intermediario del credito ai fini della direttiva 2008/48/CE (
2
)? In caso di risposta affermativa, gli accordi predisposti da tale agenzia sono esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva qualora le spese addebitate per i servizi prestati non siano superiori all’importo dovuto in forza del contratto iniziale che il mutuatario deve comunque pagare al mutuante? Con tale domanda di pronuncia pregiudiziale l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) interpella la Corte circa l’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, che disciplina i contratti di credito ai consumatori.
[OSCURATO:PERSONA] 2008/48
2.
La direttiva 2008/48 persegue una serie di obiettivi. In primo luogo, le sue finalità generali includono l’armonizzazione del quadro normativo in alcuni settori fondamentali «[p]er facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo» (
3
), che «offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori» (
4
) e «che garantisca a tutti i consumatori (…) di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (
5
). In secondo luogo, i creditori dovrebbero comunicare le informazioni ai debitori per garantire che questi ultimi siano protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli e per far sì che possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, assicurando che ricevano informazioni adeguate, che possano portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni (
6
). In terzo luogo, la direttiva mira a disciplinare taluni obblighi degli intermediari del credito e ad assicurare che, in via generale, gli obblighi di informazione precontrattuale si applichino anche ad essi (
7
). In quarto luogo, la direttiva incoraggia gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad «adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l’informazione e l’educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento» (
8
).
3.
L’articolo 1 enuncia che la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di credito ai consumatori.
4.
Ai sensi dell’articolo 2, la direttiva 2008/48 si applica ai contratti di credito a meno che non siano espressamente esclusi. L’articolo 2, paragrafo 2, elenca 12 tipi di contratti di credito, compresi quelli relativi a beni immobili residenziali (
9
), che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Questi includono:
«f)
contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
(…)
j)
contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
(…)».
5.
L’articolo 2, paragrafo 6, così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a i), l) e r), l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 11, l’articolo 13, l’articolo 16 e gli articoli da 18 a 32 si applichino ai contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale, nel caso in cui: (
10
)
a)
tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi al suddetto inadempimento; e
b)
il consumatore non sia in tal modo sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale.
(…)».
6.
Ai fini della presente causa rilevano le seguenti definizioni di cui all’articolo 3:
«a)
“consumatore”: una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla [direttiva 2008/48], agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
b)
“creditore”: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere un credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale;
c)
“contratto di credito”: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
(…)
f)
“intermediario del credito”: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito,
i)
presenta o propone contratti di credito ai consumatori;
ii)
assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i); oppure
iii)
conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;
g)
“costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza (…)».
7.
L’articolo 5, paragrafo 1, indica le informazioni precontrattuali obbligatorie da fornire ai consumatori (
11
). Esso stabilisce che: «[i]l creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. (…)
Le informazioni di cui trattasi devono specificare:
a)
il tipo di credito;
b)
l’identità e l’indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;
c)
l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
d)
la durata del contratto di credito;
(…)
l)
il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
m)
un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;
(…)».
8.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando, tra le altre informazioni, le conseguenze del mancato pagamento (
12
).
9.
L’articolo 21 pone alcuni obblighi specifici a carico degli intermediari del credito. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché un intermediario del credito indichi, in particolare, se lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente (
13
). Gli intermediari del credito devono anche informare i consumatori di eventuali compensi da versare per i loro servizi e comunicare ai creditori i dettagli di tali compensi (
14
).
[OSCURATO:PERSONA] 2009/22
10.
La direttiva 2009/22/CE (
15
) ha lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Il suo ambito di applicazione copre le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione di una delle direttive elencate nell’allegato I della direttiva (
16
) che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. L’elenco comprende la direttiva 87/102/CEE (
17
), ora sostituita dalla direttiva 2008/48. Un «ente legittimato» può proporre ricorsi o azioni in difesa degli interessi collettivi dei consumatori (
18
). Per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all’articolo 1 (
19
).
[OSCURATO:PERSONA] 2014/17
11.
La direttiva 2014/17/UE (
20
) intende creare un mercato del credito ipotecario a livello dell’Unione europea, caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori (
21
). Un intermediario del credito è definito all’articolo 4, paragrafo 5, in termini analoghi a quelli utilizzati dall’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48. Gli articoli da 29 a 34, inseriti nel capo 11, introducono vari requisiti per lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito e rappresentanti designati (
22
).
[OSCURATO:PERSONA] nazionale
12.
La direttiva 2008/48 è stata trasposta in Austria dal Verbraucherkreditgesetz (legge sul credito al consumo; in prosieguo: il «VKrG»). L’articolo 6 del VKrG sancisce l’obbligo di fornire le informazioni precontrattuali, previsto dall’articolo 5 della direttiva 2008/48. Tale obbligo si applica anche ai contratti di credito con pagamento dilazionato o rateizzato (articolo 25 del VKrG). Tale normativa non prevede la possibilità di un’applicazione più limitata, quale contemplata dall’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.
13.
In caso di inadempimento del debitore, le conseguenze sono disciplinate dall’[OSCURATO:PERSONA] (codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB»), il cui articolo 1333 così dispone:
«(1)
I danni arrecati dal debitore al proprio creditore per effetto del ritardo del pagamento di un credito pecuniario sono risarciti attraverso gli interessi legali (…)
(2)
Oltre agli interessi legali, il creditore può reclamare anche il risarcimento di danni ulteriori da lui subiti per colpa del debitore, in particolare le spese necessarie per le misure di ingiunzione e di recupero stragiudiziali, purché esse siano proporzionate al credito preteso» (
23
).
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
14.
[OSCURATO:PERSONA] für Konsumenteninformation (Associazione per l’informazione dei consumatori, Vienna; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») è un’associazione legittimata ad intentare azioni inibitorie per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori ai sensi della direttiva 2009/22. Tale associazione ha promosso un’azione inibitoria diretta a vietare alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Linz (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di stipulare accordi di dilazione del pagamento (in prosieguo: l’«accordo di rimborso»), per i quali riscuote emolumenti, senza aver prima fornito ai consumatori le informazioni precontrattuali previste dagli articoli 6 e 25 del VKrG (
24
).
15.
[OSCURATO:PERSONA] offre ai mutuanti un servizio di recupero dei loro crediti in caso di inadempimento da parte di un mutuatario di un contratto di credito. [OSCURATO:PERSONA] contatta i mutuatari per conto dei mutuanti e propone loro un accordo di rimborso. Il mutuatario è invitato a scegliere, entro tre giorni, se pagare l’intero importo del debito insoluto oppure compilare un modulo prestampato (un «accordo di rateizzazione») che deve essere rispedito alla [OSCURATO:PERSONA]. Con la sottoscrizione di tale accordo, il mutuatario: i) riconosce il debito dovuto, oltre alle spese derivanti dal mancato pagamento dell’importo dovuto in forza del contratto iniziale; ii) aderisce ad un piano di rimborso; iii) si impegna a pagare il debito in quote mensili rateizzate, e iv) accetta che i pagamenti siano prima imputati alle commissioni della [OSCURATO:PERSONA] e quindi al credito del mutuante e agli interessi. Le commissioni e gli interessi (i «costi di recupero») costituiscono il compenso della [OSCURATO:PERSONA] per i servizi prestati.
16.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire ai mutuatari le informazioni precontrattuali obbligatorie prima di concludere i suddetti accordi. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale affermazione, sostenendo che gli accordi di rimborso sono stipulati tra il mutuatario e il mutuante. [OSCURATO:PERSONA] di per sé non è parte di tali accordi e, quindi, non è tenuta a fornire alcun tipo di informazione precontrattuale. In ogni caso, in quanto gli accordi promossi dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto dei suoi clienti non configurano una dilazione di pagamento a titolo oneroso, le sue attività sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/48.
17.
Il giudice del rinvio afferma che il [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] addebiti interessi e commissioni superiori a quanto spetterebbe ai mutuanti in base alla legge austriaca qualora questi ultimi accettassero, senza la mediazione della [OSCURATO:PERSONA], un pagamento frazionato. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto successo parziale in appello. Entrambe le parti hanno adito il giudice del rinvio, il quale intende accertare se gli accordi promossi dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e, a tal fine, si è rivolto alla Corte sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se un’agenzia di recupero crediti che, nell’ambito del recupero di crediti a titolo professionale, a nome dei suoi mandanti, propone ai debitori [mutuatari] di questi ultimi la conclusione di accordi di rateizzazione, in cui provvede ad addebitare spese per la propria attività, le quali, in ultima analisi, devono essere sostenute dai debitori [mutuatari], operi come “intermediario del credito” ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della [direttiva 2008/48].
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se un accordo di rateizzazione, concluso da un debitore [mutuatario] e il suo creditore [mutuante] attraverso l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, costituisca una “dilazione senza spese” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48, qualora il debitore [mutuatario], in detto accordo, si impegni soltanto al pagamento del debito non assolto, nonché degli interessi e delle spese che avrebbe dovuto ugualmente pagare in base alla legge – anche in assenza di un siffatto accordo – in ragione del suo ritardo».
18.
Hanno presentato osservazioni scritte il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i governi francese, tedesco e lituano, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. All’udienza del 25 febbraio 2016 le stesse parti, con l’eccezione dei governi francese e lituano, hanno presentato osservazioni orali.
[OSCURATO:PERSONA] preliminari
19.
Il procedimento principale riguarda un’azione collettiva proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per conto dei consumatori in generale. Pertanto non esiste uno specifico contratto iniziale da esaminare e non vi sono elementi atti ad indicare se un particolare contratto iniziale ricada o meno nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48. Non vi sono nemmeno informazioni che indichino se un’agenzia di recupero crediti, come la [OSCURATO:PERSONA], fornisca beni e servizi a titolo accessorio, come si legge all’articolo 7 della direttiva 2008/48.
20.
La qualificazione degli accordi tra i mutuanti, i mutuatari inadempienti e le agenzie di recupero crediti, e le norme applicabili a tali accordi, variano in funzione dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. La posizione assunta dal diritto austriaco non è del tutto chiara. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora un mutuatario abbia stipulato un accordo di rateizzazione con un’agenzia di recupero crediti, tale accordo pone fine all’inadempimento del contratto iniziale poiché il mutuatario non è più moroso nei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] non si è espressa su tale punto specifico. Essa ritiene che, ai sensi del diritto austriaco, le imprese di recupero crediti non possano avviare un procedimento giudiziario per recuperare i debiti insoluti per conto dei mutuanti. Esse non sono parti del contratto iniziale e non possono acquistare i crediti esigibili in forza di tale contratto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli enti che recuperano i crediti operano semplicemente in qualità di agenti dei mutuanti.
21.
Tali questioni rientrano nell’ambito del diritto nazionale e sono di competenza dei giudici nazionali. Non è necessario che esse siano risolte affinché la Corte possa statuire nella presente causa, in cui si chiede se accordi di rateizzazione come quelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] siano contratti di credito ai sensi della direttiva 2008/48. Sono dell’avviso che tali accordi effettivamente rientrino nella definizione di «contratto di credito» di cui all’articolo 3, lettera c), di tale direttiva. Un accordo di rateizzazione è una forma di «dilazione di pagamento» o di «altra agevolazione finanziaria analoga», ai sensi di detta disposizione, in quanto il mutuante (secondo il contratto iniziale) concede al mutuatario un credito supplementare o una nuova linea di credito sotto tale forma, attraverso tali accordi di rimborso.
22.
L’articolo 6 elenca gli obblighi precisi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici. L’ordinanza di rinvio non contiene informazioni dalle quali si possa dedurre se i contratti di credito in questione rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione e il giudice del rinvio non ha chiesto delucidazioni in proposito. Ciononostante, le disposizioni dell’articolo 5 sono riprese dall’articolo 6 e le mie considerazioni riguardanti la prima disposizione si applicano, per analogia, alla seconda (
25
).
Prima questione
23.
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se un’agenzia di recupero crediti che propone accordi di rateizzazione ai mutuatari inadempienti per conto dei mutuanti, al fine di recuperare i crediti insoluti, dietro pagamento di un compenso, rientri nella definizione di intermediario del credito ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48.
24.
A mio avviso, un’agenzia di recupero crediti che fornisce un servizio del genere rientra nell’ambito di tale disposizione.
25.
Anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 3, lettera f), conferma tale interpretazione (
26
). Esso indica che devono essere soddisfatte quattro condizioni affinché una persona possa essere considerata un intermediario del credito ai fini della direttiva 2008/48. L’entità interessata deve i) essere una persona fisica o giuridica; ii) non agire come creditore; iii) essere nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale [e prestare i servizi elencati dall’articolo 3, lettera f), punti da i) a iii)], e iv) riscuotere un compenso per i servizi prestati (
27
).
26.
Ferma restando la verifica dei fatti da parte del giudice del rinvio, dall’ordinanza di rinvio e dal modello di accordo di rimborso utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e contenuto nel fascicolo del giudice nazionale emerge che le attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] includono la presentazione di accordi di rateizzazione ai mutuatari inadempienti rispetto al contratto iniziale. L’articolo 3, lettera f), indica che l’intermediario del credito svolge le seguenti attività: «i) presenta o propone contratti di credito ai consumatori; ii) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i); oppure iii) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore». Tale formulazione è sufficientemente ampia da includere le attività della [OSCURATO:PERSONA] (
28
).
27.
In secondo luogo, ritengo che tale interpretazione sia conforme al duplice obiettivo di garantire la tutela del consumatore e di creare un vero mercato interno, previsto dalla direttiva 2008/48 (
29
).
28.
Il mutuante e, se del caso, l’intermediario del credito devono fornire le 19 informazioni precontrattuali obbligatorie elencati all’articolo 5, paragrafo 1, in tempo utile e prima che il mutuatario sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito. Detto elenco include informazioni riguardanti la posizione del mutuatario in caso di ritardi o inadempimenti nel rimborso del credito (
30
). Quando concludono un contratto di credito, i mutuatari, per la maggior parte, non si aspettano di incorrere in un inadempimento ed è noto che non tutti i mutuatari esaminano o magari valutano attentamente le conseguenze dell’inadempimento indicate nelle informazioni precontrattuali. Il termine di tre giorni indicato nel modello di accordo della [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo a consentire al mutuatario di valutare la sua situazione. Qualora il mutuatario si trovi di fronte all’opzione di rimborsare interamente il debito insoluto oppure di concludere un accordo di rateizzazione, è improbabile che egli abbia un’effettiva possibilità di scelta. Se fosse in grado di rimborsare facilmente l’importo insoluto (opzione meno costosa poiché gli ulteriori oneri a suo carico sarebbero ridotti), probabilmente il mutuatario non incorrerebbe in una situazione di inadempimento. Il termine di tre giorni è altresì insufficiente affinché il mutuatario possa comparare i costi connessi all’adesione all’accordo di rateizzazione con soluzioni alternative offerte da altri mutuanti.
29.
Ritengo pertanto che risulti più in sintonia con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela del consumatore che l’intermediario del credito debba fornire le informazioni elencate all’articolo 5, paragrafo 1, in particolare nel caso in cui tali informazioni non siano fornite dal mutuante. Altrimenti, il mutuatario verrebbe privato della tutela specifica che la direttiva 2008/48 è volta a fornire (
31
). Al fine di adempiere l’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, le informazioni dovrebbero essere fornite al mutuatario in tempo utile prima che egli sia vincolato dall’accordo di rateizzazione (
32
). Questo perché l’agenzia di recupero crediti è il soggetto che i) presenta o propone l’accordo di rateizzazione al mutuatario; o ii) svolge le attività preparatorie in relazione a tale accordo; o iii) conclude un accordo di rateizzazione in nome e per conto dei mutuanti ai sensi dell’articolo 3, lettera f). È chiaramente necessario, al fine di adempiere il suddetto obbligo, prevedere un periodo più lungo dei tre giorni concessi dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tenore dell’articolo 5, paragrafo 1, l’obbligo di fornire le informazioni precontrattuali incombe al «creditore e, se del caso, [al]l’intermediario del credito». Pertanto, in teoria, le informazioni potrebbero essere fornite dal mutuante prima che il mutuatario accetti l’accordo di rateizzazione. Tuttavia, nulla indica che i mutuanti effettivamente forniscano le suddette informazioni precontrattuali (e anche se così fosse, ciò non inciderebbe sul principio secondo il quale gli intermediari del credito sono soggetti allo stesso obbligo).
30.
Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 5, paragrafo 6, il quale impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i creditori e gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare fattori come le conseguenze del mancato pagamento nella fase precontrattuale. Siffatta interpretazione è altresì coerente con l’obiettivo di promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito (
33
).
31.
Una simile interpretazione è parimenti compatibile con l’obiettivo di creare un vero mercato interno, poiché la nozione di intermediario del credito dovrebbe avere lo stesso significato in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’obbligo di fornire informazioni precontrattuali dovrebbe dunque applicarsi a chiunque presti servizi di recupero crediti come quelli offerti dalla [OSCURATO:PERSONA].
32.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che un intermediario del credito mette in contatto i mutuanti e i mutuatari. Le agenzie di recupero crediti non possono – secondo la [OSCURATO:PERSONA] – essere intermediari del credito, giacché le loro attività sono legate ad un contratto di credito che è già esistente nel momento in cui l’agenzia di recupero crediti presenta un accordo al mutuatario. Gli obblighi sanciti dall’articolo 21 della direttiva 2008/48 (intitolato «Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori») non sarebbero pertanto applicabili ad un’agenzia di recupero crediti. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la definizione di intermediario del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/17 è simile a quella contenuta nella direttiva 2008/48 e che le due disposizioni dovrebbero essere interpretate in maniera uniforme. Dal contesto della direttiva 2014/17 emergerebbe chiaramente che le attività svolte dalle agenzie di recupero crediti non sono contemplate dalle disposizioni di tale direttiva che disciplinano le attività degli intermediari del credito. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera f), sarebbe eccessivamente ampio se tale articolo si interpretasse nel senso che esso si applica alle agenzie di recupero crediti. Detta disposizione verrebbe quindi estesa ad attività professionali per le quali non è mai stato previsto che siano disciplinate dalla direttiva 2008/48, in particolare le attività degli avvocati, autorizzati ad operare come agenti per il recupero di crediti in Austria.
33.
Mi sembra che quella di «intermediario del credito» sia una nozione generale che copre svariati tipi di attività (
34
). [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono tale nozione in svariati modi e la applicano a diversi tipi di attività commerciali (
35
). È vero che il recupero dei crediti non è un’attività associata al tipo di intermediario del credito più convenzionale (come un mediatore di credito al consumo). Tuttavia, tali mediatori costituiscono solo una categoria degli intermediari del credito menzionati all’articolo 21 della direttiva 2008/48. Ai sensi di tale disposizione, l’intermediario del credito deve indicare se lavora a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente; deve indicare il compenso (eventuale) da versare per i suoi servizi e comunicare al creditore tale compenso ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG»). A rigor di logica, tali obblighi sono ugualmente applicabili alle agenzie di recupero crediti quando propongono accordi di rateizzazione, in quanto lavorano per conto dei clienti e riscuotono un compenso per i servizi prestati (
36
).
34.
La direttiva 2014/17 stabilisce un quadro comune per i contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali. Essa prevede un regime specifico per gli intermediari del credito in tale settore (
37
). Nonostante la somiglianza tra le definizioni di «intermediario del credito» di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/17, e all’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48, ciò non significa che la prima definizione riduca la portata della seconda. La direttiva 2008/48 non si applica ai contratti di credito garantiti da un’ipoteca o finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà [articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)]. A mio avviso, il fatto che un’agenzia di recupero crediti sia o meno capace di adempiere gli obblighi previsti, per esempio, dal capo 11 della direttiva 2014/17, è irrilevante al fine di determinare il significato dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48. [OSCURATO:PERSONA] ha suggerito che un’interpretazione estensiva implicherebbe che gli avvocati i quali non prestano servizi di recupero del credito sarebbero comunque soggetti alla direttiva 2008/48. Tuttavia, a tale obiezione si può rispondere semplicemente che quando gli avvocati offrono consulenze giuridiche, essi non svolgono le funzioni elencate all’articolo 3, lettera f), punti da i) a iii) (
38
).
35.
Infine, il governo lituano, che propone una risposta unicamente alla prima questione, ritiene che, ai fini dell’articolo 3, lettera f), le attività di un intermediario del credito debbano essere svolte prima della conclusione del contratto di credito. La gestione dei debiti insoluti non sarebbe connessa alla proposta o alla preparazione del contratto iniziale.
36.
Non concordo con questa posizione. Anzitutto, l’articolo 3, lettera f), non indica che le attività degli intermediari del credito debbano intervenire prima che si concluda il contratto di credito. È più coerente con il dettato e gli obiettivi della direttiva 2008/48 un’interpretazione che non limiti la nozione di «intermediario del credito» in tal senso. Piuttosto, l’obbligo di fornire informazioni vige per l’intera durata del contratto e, in particolare, qualora al mutuatario venga offerto un accordo finanziario che rientra nella definizione di contratto di credito di cui all’articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48 (
39
). Inoltre, il contratto che qui rileva non è il contratto iniziale tra il mutuante e il mutuatario. È l’accordo di rateizzazione predisposto dall’agenzia di recupero crediti che costituisce il punto focale (
40
). Poiché non vi sono elementi che indicano se i contratti iniziali rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, non si può presumere che i mutuatari ricevano le informazioni precontrattuali prima di essere vincolati dai contratti stessi. Se entità come la [OSCURATO:PERSONA] non sono intermediari del credito ai sensi dell’articolo 3, lettera f), non sussiste nemmeno l’obbligo di fornire informazioni prima che l’accordo di rateizzazione diventi vincolante. I mutuatari non beneficerebbero quindi della tutela concessa dalla direttiva 2008/48, in quanto non riceverebbero le informazioni precontrattuali in nessuna fase del processo, in particolare al momento di concludere un contratto di credito relativo alla dilazione dei rimborsi. In ogni caso, dalle spiegazioni fornite dal giudice nazionale nell’ordinanza di rinvio emergerebbe che le attività della [OSCURATO:PERSONA] iniziano prima che il mutuatario concluda i contratti in questione (
41
).
37.
Concludo pertanto che un’agenzia di recupero crediti che presenta accordi di rateizzazione ai consumatori in nome e per conto dei mutuanti, al fine di recuperare i loro crediti, dietro pagamento di un compenso, è un intermediario del credito ai fini dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48.
Seconda questione
38.
Si tratta di stabilire se, qualora un mutuatario aderisca ad un accordo di rateizzazione e si impegni a pagare il debito non assolto unitamente alle spese e agli interessi di mora derivanti dal mancato pagamento della somma dovuta in forza del contratto iniziale (o delle norme nazionali vigenti), tale accordo sia escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, in quanto si tratterebbe di un contratto di credito relativo alla «dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j).
39.
Il governo tedesco sostiene che un contratto in base al quale un mutuatario paga una commissione non può essere considerato «senza spese» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48, nemmeno qualora i costi di recupero derivanti dall’accordo di rateizzazione non siano superiori a quelli derivanti dal contratto iniziale. I costi stabiliti dal contratto iniziale costituiscono spese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j). Secondo il governo francese (che risponde solo alla seconda questione), gli accordi di rateizzazione comportano spese supplementari a carico dei mutuatari, qualora: i) in forza di tale accordo il mutuatario paghi un importo superiore a quello che avrebbe pagato se il piano di rimborso fosse stato organizzato con uno strumento diverso, e ii) le spese sostenute dall’agenzia di recupero crediti siano direttamente o indirettamente sopportate dal mutuatario. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che è necessario determinare se le spese che il mutuatario deve pagare in forza dell’accordo di rateizzazione siano superiori a quelle che lo stesso avrebbe dovuto sostenere in assenza di tale accordo.
40.
Cosa significa l’espressione «senza spese» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48? Gli accordi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrano nell’ambito di tale disposizione?
41.
L’espressione «senza spese» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48 non viene definita. Sembra coerente con il quadro normativo istituito da tale direttiva interpretarla alla luce all’espressione «che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese (…)» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f) (
42
). Il termine «spese» dev’essere altresì interpretato conformemente alla definizione di «costo totale del credito del consumatore», di cui all’articolo 3, lettera g). Tale definizione è formulata in termini alquanto generali, in quanto copre «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza». Essa è sufficientemente ampia da incorporare i costi di recupero sostenuti da un mutuatario inadempiente rispetto al contratto iniziale, sia quando essi vengono addebitati dal mutuante stesso sia quando sono addebitati da un agenzia di recupero crediti che agisce per conto di quest’ultimo.
42.
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), ha la finalità di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 i contratti di credito che non comportino costi supplementari a carico del debitore per la linea di credito concessa. I termini «senza spese» vanno interpretati secondo il loro senso abituale e tenendo conto del contesto normativo in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (
43
). Pertanto, a mio parere, la questione da stabilire è se gli accordi di rateizzazione in parola non comportino alcun costo per il mutuatario. In termini molto semplici: tali accordi sono gratuiti?
43.
I costi di recupero in caso di inadempimento dovrebbero essere fissati nel contratto di credito iniziale (
44
). Non è insolito che i mutuanti deleghino il processo di recupero ad un terzo, perché trovano più conveniente ricorrere a tale mezzo piuttosto che recuperare personalmente i crediti. Poiché il contratto iniziale prevede costi di recupero a carico del mutuatario inadempiente, tale processo non può considerarsi gratuito per i mutuatari. [OSCURATO:PERSONA] non nega il fatto che essa richiede una commissione per i suoi servizi. Pertanto, tali servizi non si possono definire gratuiti. La prima questione da affrontare è se gli accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con i mutuatari per conto dei mutuanti comportino spese per i mutuatari ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48. Dal modello di accordo di rimborso versato al fascicolo del giudice del rinvio si evince che effettivamente il mutuatario sopporta i costi di recupero (
45
).
44.
Si può constatare che il modello di accordo riporta informazioni che includono: i) la somma pretesa dal mutuante e le spese connesse (EUR 98,75); ii) la commissione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando decide di agire per conto di un mutuante, che comprende EUR 15,65 (spese di gestione); EUR 14,28 (per il primo sollecito di pagamento); EUR 9,36 (spese di documentazione) – subtotale: EUR 39,29; e iii) l’importo del nuovo debito pari a EUR 138,04 (ottenuto dalla somma di EUR 39,29 e di EUR 98,75). Esistono anche altre voci di spesa: interessi: EUR 0 (
46
); spese mensili per la conservazione della pratica (EUR 3,12 al mese); EUR 15,96 per ciascun sollecito e EUR 45 per le spese di recupero, per un totale di EUR 64,08 (
47
).
45.
[OSCURATO:PERSONA] non offre un contratto senza spese. Esistono conseguenze finanziarie rispetto alle quali i mutuatari dovrebbero essere messi in grado di compiere una scelta con cognizione di causa.
46.
È rilevante ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), se il mutuatario paghi le spese dell’accordo di rateizzazione al mutuante, il quale a sua volta paga l’agenzia di recupero crediti, o se paghi dette spese direttamente a quest’ultima?
47.
A mio avviso, non lo è.
48.
Dall’ordinanza di rinvio e dalle informazioni contenute nel fascicolo del giudice nazionale sembra emergere chiaramente che, nel procedimento principale, il mutuatario è di fatto il responsabile di detto pagamento in forza del contratto di credito iniziale (almeno indirettamente) (
48
).
49.
È necessario che le spese in questione siano superiori a quelle esigibili in forza del contratto di credito iniziale, per inadempimento del mutuatario, affinché l’accordo sia escluso dall’ambito dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j) (
49
)?
50.
Sono del parere che a tale questione si debba dare risposta negativa.
51.
Tale condizione, che non fa parte dell’enunciato dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), mi sembra incompatibile con l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva 2008/48. La tecnica regolamentare utilizzata nella direttiva si basa sul principio secondo cui un consumatore adeguatamente e pienamente informato si trova in una posizione migliore per assumere le responsabilità derivanti dall’accordo di prestito (
50
).
52.
Il giudice del rinvio chiede se l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), influisca sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.
53.
A mio avviso, no. Le due disposizioni in parola stabiliscono due regimi diversi. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), non ha carattere discrezionale ed esclude dal campo di applicazione della direttiva 2008/48 i contratti con i quali i debitori ottengono linee di credito senza spese.
54.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono invece scegliere di applicare o meno il regime normativo meno severo istituito dall’articolo 2, paragrafo 6 (
51
). Ai sensi di tale disposizione, essi possono decidere di applicare solo alcune disposizioni della direttiva 2008/48 ai contratti di credito che prevedono che il mutuante e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso (
52
), nel caso in cui un mutuatario sia già inadempiente rispetto al contratto di credito inziale e tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi al suddetto inadempimento e il consumatore non sia in tal modo sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale. L’articolo 6 (che si applica, tra l’altro, a «un contratto di credito o [a] un’offerta riguardante un contratto di credito», ai sensi, in particolare, dell’articolo 2, paragrafo 6), contiene un elenco di informazioni obbligatorie che il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito devono fornire in tempo utile al consumatore prima che questo sia vincolato dal contratto. Tuttavia, poiché l’Austria ha deciso di non avvalersi dell’opzione offerta dall’articolo 2, paragrafo 6, è l’articolo 5 che continua ad essere rilevante ai fini della controversia principale (
53
).
55.
Concludo pertanto che, qualora il contratto di credito iniziale stabilisca che il mutuatario è responsabile del pagamento dei costi di recupero in caso di inadempimento e, successivamente, il mutuatario concluda con il mutuante un accordo di rateizzazione, sulla base di un accordo predisposto da un’agenzia di recupero crediti, tale accordo non costituisce un contratto di credito relativo ad una dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48, anche se il mutuatario sia già responsabile del pagamento dei costi di recupero in forza del contratto di credito iniziale o in base alle pertinenti disposizioni nazionali.
Conclusione
56.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) come segue:
—
un’agenzia di recupero crediti che presenti ai consumatori accordi di rateizzazione per conto dei mutuanti al fine di recuperare i loro crediti, dietro pagamento di un compenso, è un intermediario del credito ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.
—
Qualora il contratto di credito iniziale stabilisca che il mutuatario è responsabile del pagamento dei costi di recupero in caso di inadempimento e, successivamente, il mutuatario concluda con il mutuante un accordo di rateizzazione, sulla base di un accordo predisposto da un’agenzia di recupero crediti, tale accordo non costituisce un contratto di credito relativo ad una dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48, anche se il mutuatario sia già responsabile del pagamento dei costi di recupero in forza del contratto di credito iniziale o in base alle pertinenti disposizioni nazionali.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) [OSCURATO:PERSONA] 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (
GU 2008, L 133, pag. 66
) (in prosieguo: la «direttiva»). La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2011/90/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 14 novembre 2011 (
GU 2011, L 296, pag. 35
), e dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (
GU 2014, L 60, pag. 34
): v., inoltre, paragrafo 11, infra. Tali modifiche non hanno alterato la formulazione delle disposizioni qui rilevanti.
(
3
) Considerando 7.
(
4
) Considerando 8.
(
5
) Considerando 9.
(
6
) Considerando 18 e 19.
(
7
) Considerando 13, 16, 17 e 24.
(
8
) Considerando 26.
(
9
) V. articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b).
(
10
) Gli articoli da 1 a 3 riguardano l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni (Capo I). Gli articoli da 4 a 7 concernono le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione dei contratti di credito (Capo II). L’articolo 5 sulle informazioni precontrattuali (v., infra, punti 7 e 8) non figura nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6. L’articolo 9 assicura che, nel caso dei crediti transfrontalieri, i creditori degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello in cui viene verificato il merito creditizio del consumatore abbiano accesso alle banche dati utilizzate in tale Stato (Capo III). Gli articoli 10, 11, 13, 16 e 18 contengono disposizioni riguardanti le informazioni e i diritti riguardanti i contratti di credito (Capo IV). L’articolo 19 disciplina il calcolo del tasso annuo effettivo globale (Capo V) e gli articoli 20 e 21 riguardano i creditori e gli intermediari del credito (Capo VI). Infine, gli articoli da 22 a 28 e da 29 a 32 stabiliscono, rispettivamente, le misure di attuazione (Capo VII) e le disposizioni transitorie e finali (Capo VIII).
(
11
) Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Si ritiene che i creditori abbiano soddisfatto l’obbligo di fornire le informazioni precontrattuali obbligatorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se le informazioni sono fornite attraverso l’apposito documento «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» contenuto nell’allegato II della direttiva 2008/48. V., inoltre, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑42/15
,
EU:C:2016:431
, paragrafi da
24
a
29
).
(
12
) L’articolo 6 enuncia gli obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici. L’articolo 7 stabilisce che gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Nessuno di essi è rilevante per la causa in esame.
(
13
) Articolo 21, lettera a).
(
14
) Articolo 21, lettere b) e c), rispettivamente.
(
15
) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (
GU 2009, L 110, pag. 30
).
(
16
) Articolo 1.
(
17
) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo (
GU 1987, L 42, pag. 48
).
(
18
) Articolo 2.
(
19
) Articolo 3. Tali enti includono, in particolare, gli organismi pubblici indipendenti preposti alla tutela degli interessi dei consumatori e le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare tali interessi (secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale).
(
20
) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU L 60, pag. 34
).
(
21
) Considerando da 5 a 8 e 15.
(
22
) Il presente rinvio pregiudiziale
non
riguarda un contratto di credito relativo a beni immobili residenziali. Nonostante ciò, la convenuta nel procedimento principale ha invocato la direttiva 2014/17 nelle sue osservazioni scritte.
(
23
) Il tasso degli interessi legali è fissato dall’articolo 1000, paragrafo 1, dell’ABGB. Esso è attualmente fissato al 4%.
(
24
) Il giudice del rinvio indica nella sua ordinanza di rinvio che gli importi contestati sono pari a EUR 30500 e a EUR 5500.
(
25
) V., inoltre, paragrafo 54 infra.
(
26
) V. anche considerando 16 e 17.
(
27
) V., supra, paragrafo 6.
(
28
) V., supra, paragrafi 14 e 15. Il modello di accordo di rateizzazione è stato fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale. In base a tale modello, il mutuatario accetta la condizione che, in caso di mancato pagamento di una rata, la [OSCURATO:PERSONA] sarà autorizzata a contattare il suo datore di lavoro per ottenere direttamente l’importo dovuto dallo stipendio del mutuatario. Quest’ultimo è inoltre invitato ad accettare di effettuare i rimborsi alla [OSCURATO:PERSONA] con il sistema dell’addebito diretto.
(
29
) Considerando 7 e 8 della direttiva 2008/48.
(
30
) Le informazioni precontrattuali obbligatorie elencate all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 comprendono, tra gli altri elementi: il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso nonché le penali per inadempimento [articolo 5, paragrafo 1, lettera l)], e un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti [articolo 5, paragrafo 1, lettera m)].
(
31
) V., per esempio, gli obiettivi generali enunciati nei considerando da 7 a 9.
(
32
) V. considerando 18 e 19.
(
33
) V. considerando 26.
(
34
) V. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito ai consumatori, COM(2002) 443 definitivo (
GU 2002, C 331 E, pag. 200
) (in prosieguo: la «proposta iniziale»). Nella proposta, la nozione di intermediario del credito è descritta come «una nozione generica che può coprire numerosi tipi di attività e svariate categorie di operatori» (pag. 8).
(
35
) V. il documento elaborato su incarico della DG Mercato interno e servizi,
Study on [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]
, del 15 gennaio 2009, punti da 3.20 a 3.23.
(
36
) V. articolo 21, lettere a) e b), rispettivamente. Il TAEG è definito dall’articolo 3, lettera i), della direttiva 2008/48, come il costo totale del credito.
(
37
) V., in particolare, articoli da 29 a 34 nel capo 11 della direttiva 2014/17.
(
38
) V., inoltre, la dichiarazione a pag. 9 della proposta iniziale: «In linea di principio, gli avvocati e i notai non rientrano nella presente direttiva, anche se il consumatore chiede loro consiglio circa la portata di un contratto di credito oppure se aiutano a formulare o ad autenticare il contratto, a patto che il loro ruolo si limiti alla consulenza giuridica e che non indirizzino la loro clientela a creditori ben determinati».
(
39
) V. considerando 24.
(
40
) V., supra, paragrafo 21.
(
41
) V., supra, paragrafo 15.
(
42
) Il considerando 13 prevede che la direttiva 2008/48 non dovrebbe applicarsi a taluni tipi di contratti di credito, per i quali il mutuatario non debba pagare alcuna spesa, se non di entità trascurabile. La proposta iniziale prevedeva esenzioni per i contratti di dilazioni di pagamento o di altra analoga agevolazione finanziaria, eventualmente con l’utilizzo di carte di pagamento o di debito, qualora tali transazioni fossero esenti da spese e completate entro tre mesi. Non vi era un equivalente dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), che è stato inserito nella proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio [COM(2005) 483 definitivo].
(
43
) V. sentenza del 5 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑49/11
,
EU:C:2012:419
, punto
32
).
(
44
) V., ad esempio, articolo 5, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2008/48.
(
45
) V., supra, paragrafi 16 e 27.
(
46
) È chiaro che tale importo può aumentare nel corso del rapporto di credito.
(
47
) Si deve tenere presente che le spese possono aumentare. Il valore dipende dal numero dei solleciti che vengono effettuati. In breve, il primo gruppo di spese corrisponde circa al 40% della somma reclamata dal mutuante. Nell’esempio riportato dal modello di accordo, in cui la somma reclamata e le spese ammontano a EUR 98,75, le spese ulteriori ammontano approssimativamente al 65% del credito. Tali cifre sono fornite a titolo di esempio. Il rapporto tra le commissioni della [OSCURATO:PERSONA] e il credito dipendono chiaramente dall’importo di tale credito in ciascun caso specifico.
(
48
) V., supra, paragrafo 44.
(
49
) V., supra, paragrafo 17.
(
50
) V. considerando 24 e 26. V., inoltre, sentenza del 18 dicembre 2014, CA [OSCURATO:PERSONA],
C‑449/13
,
EU:C:2014:2464
, punto
21
.
(
51
) L’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 è stato introdotto durante i negoziati relativi alla direttiva che si sono svolti in seno al Consiglio; v., a pag. 3, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo conformemente all’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori, COM(2007) 546 definitivo, del 21 settembre 2007.
(
52
) V., supra, paragrafo 5.
(
53
) V., supra, paragrafo 22.