CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] a concluso chiedendo e 'afyl ef-ì ‘1-e difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 9 luglio 2021 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che il 20.11.2017 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in truffa online in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente contrasto sul quantum di pena fra motivazione e dispositivo con riguardo alla sentenza di primo grado che aveva indicato nel dispositivo la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 150 di multa, mentre nella motivazione veniva indicata la pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa. Sostiene di avere fatto appello sul punto e di non avere ottenuto risposta dalla Corte territoriale che si era limitata ad affermare la congruità della pena. Il ricorso è infondato. Il dispositivo steso in calce alla sentenza di primo grado è identico a quello letto in udienza. È vero che nella motivazione della sentenza il tribunale dopo aver affermato di avere tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 133 codice penale e che non erano emersi positivi elementi di giudizio che potevano indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerata l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, evincibile dai numerosi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio, ha ritenuto pena equa quella, contenuta nel minimo edittale, di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa. Ed è vero che il Tavoletta aveva presentato appello lamentando l'entità della pena e facendo presente il contrasto fra dispositivo e motivazione. Con riguardo al contrasto fra dispositivo e motivazione deve rilevarsi che si registrano orientamenti non univoci nella giurisprudenza di legittimità. Un indirizzo, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, assegna al dispositivo la funzione dell'affermazione definitiva della volontà decisoria del giudice, a differenza della motivazione che ha solo funzione strumentale. (in tal senso Cass. N. 15986 del 2016 Rv. 266717 - 01; N. 20958 del 2012 Rv. 252837 - 01; N. 34177 del 2012 Rv. 253530 - 01, N. 29348 del 2013 Rv. 257212 - 01; N. 19537 del 2015 Rv. 263638 - 01; N. 37849 del 2015 Rv. 265183 - 01) Secondo un altro orientamento invece l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, considerato che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, sempre che la difformità non presenti profili di merito non essendo questi ultimi valutabili in sede di legittimità. Secondo questo indirizzo in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione la regola della prevalenza del dispositivo quale espressione immediata della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata tenendo conto del caso specifico con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi tratti dalla motivazione significativi di detta volontà (Cass. N. 7643 del 2004 Rv. 230841 - 01, N. 34986 del 2007 Rv. 237611 - 01, N. 27976 del 2008 Rv. 240379 - 01, N. 40796 del 2008 Rv. 241472 - 01, N. 7427 del 2013 Rv. 259029 - 01, N. 12920 del 2013 Rv. 255497 - 01, N. 35516 del 2013 Rv. 257203 - 01, N. 3186 del 2014 Rv. 258533 - 1. N. 35424 del 2022 Rv. 283516 - 01) Nel caso specifico deve affermarsi che dalla motivazione non emerge alcun elemento certo per ritenere non corretta la pena stabilità nel dispositivo letto in udienza e steso in calce alla motivazione e quindi deve privilegiarsi la volontà inequivocabilmente manifestata dal giudice nel dispositivo Deve pertanto ritenersi che la Corte d'appello seppur non affrontando specificatamente la questione del contrasto tra motivazione e dispositivo ha correttamente ritenuto congrua la pena indicata nel dispositivo. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament