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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 08506/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 23/06/2021, la Sezione Settima di questa Corte, nel procedimento iscritto al n. 10905/2021 Reg.

Gen., ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Presidente di Sezione del Tribunale di Perugia segnalava, con nota del 12/7/2021, che il procedimento per il quale era intervenuta ordinanza d'inammissibilità (n. 2277/2020 R.G.

Trib.

Perugia) era iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso per cassazione era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PG) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Era quindi erroneamente indicato nell'ordinanza il nome di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) in luogo di [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò premesso occorre rilevare come, per mero errore materiale, nella intestazione e nel corpo dell'ordinanza, si sia fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) invece che a [OSCURATO:PERSONA] (effettivo ricorrente).

Tale errore, emendabile mediante procedura ex art. 130 cpp, deve essere corretto nel senso che, nella intestazione della sentenza e nel corpo della motivazione, in luogo del riferimento al nome "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]".

P.Q.M.

Dispone procedersi alla correzione della intestazione e del corpo della motivazione della ordinanza resa in data 23.6.2021 dalla Settima Sezione di questa Corte (r.g. 10905/2021) nel senso che in luogo del nome "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi il nome "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per le annotazioni. [OSCURATO:PERSONA] il 15 dicembre 2021 Il Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] Patr90

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 23/06/2021, la Sezione Settima di questa Corte, nel procedimento iscritto al n. 10905/2021 Reg. Gen., ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presidente di Sezione del Tribunale di Perugia segnalava, con nota del 12/7/2021, che il procedimento per il quale era intervenuta ordinanza d'inammissibilità (n. 2277/2020 R.G. Trib. Perugia) era iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per cassazione era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PG) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Era quindi erroneamente indicato nell'ordinanza il nome di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) in luogo di [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò premesso occorre rilevare come, per mero errore materiale, nella intestazione e nel corpo dell'ordinanza, si sia fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) invece che a [OSCURATO:PERSONA] (effettivo ricorrente). Tale errore, emendabile mediante procedura ex art. 130 cpp, deve essere corretto nel senso che, nella intestazione della sentenza e nel corpo della motivazione, in luogo del riferimento al nome "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]". P.Q.M. Dispone procedersi alla correzione della intestazione e del corpo della motivazione della ordinanza resa in data 23.6.2021 dalla Settima Sezione di questa Corte (r.g. 10905/2021) nel senso che in luogo del nome "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi il nome "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni. [OSCURATO:PERSONA] il 15 dicembre 2021 Il Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] Patr90
Sentenza Cassazione n. 08506/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris