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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25867/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con unico motivo di ricorso, si deduce violazione della legge processuale per non avere la Corte di appello autorizzato l'imputato — sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui il processo è stato celebrato, a partecipare personalmente all'udienza — così determinando il suo legittimo impedimento a comparire; che, non avendo Faggiano formulato preventiva richiesta di autorizzazione allo spostamento, appare pertinente, in ragione della natura non detentiva della misura di sicurezza cui egli era assoggettato, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi in relazione all'affine ipotesi di sottoposizione a misura cautelare non detentiva, secondo cui «Non sussiste il legittimo impedimento a comparire all'udienza preliminare dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l'autorizzazione al giudice per partecipare all'udienza» (Sez. 5, n. 42749 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 277537; Sez. 5, n. 20726 del 25/03/2014, Bevilacqua, Rv. 262823; Sez. 3, n. 35871 del 15/06/2011, A.O., Rv. 251082); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con unico motivo di ricorso, si deduce violazione della legge processuale per non avere la Corte di appello autorizzato l'imputato — sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui il processo è stato celebrato, a partecipare personalmente all'udienza — così determinando il suo legittimo impedimento a comparire; che, non avendo Faggiano formulato preventiva richiesta di autorizzazione allo spostamento, appare pertinente, in ragione della natura non detentiva della misura di sicurezza cui egli era assoggettato, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi in relazione all'affine ipotesi di sottoposizione a misura cautelare non detentiva, secondo cui «Non sussiste il legittimo impedimento a comparire all'udienza preliminare dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l'autorizzazione al giudice per partecipare all'udienza» (Sez. 5, n. 42749 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 277537; Sez. 5, n. 20726 del 25/03/2014, Bevilacqua, Rv. 262823; Sez. 3, n. 35871 del 15/06/2011, A.O., Rv. 251082); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de