CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 40211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11-4101/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 18 febbraio 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Napoli in data 20 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di ricettazione in concorso (artt. 110 e 648 cod. pen.). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea qualificazione dei fatti in termini di ricettazione in luogo del furto con effrazione del medesimo oggetto (autovettura), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale dei prevenuti, suffragata da un compendio probatorio fondato sulle dichiarazioni degli operanti e della persona offesa, tenuto conto del fatto che i ricorrenti neppure hanno mai reso dichiarazioni confessorie in ordine al ritenuto furto, tali da avvalorare un'eventuale qualificazione alternativa del fatto]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibilst iíricorscj e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]