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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 33602/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23899 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]H con sede legale in Schweinfurt (Germania) in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio di legittimità dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale rilasciata dinanzi a notaio d r. [OSCURATO:PERSONA], al n. di protocollo B1689/23e munita di apostille (allegata al ricorso) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:accertamento –inutilizzabilità documenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della C orte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescare n. 306 / 0 7 / 2 0 23 depositata in data24/04/2023, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. 25006A200713/2017 con il quale era richiesto il pagamento di complessivi 3.789.050,00 €, oltre interessi e sanzioni, a titolo di maggiore Iva per omessa fatturazione ed infedele dichiarazione relativamenteal periodo d’imposta 2012; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR accoglieva l’appello, ritenendo che i documenti versati in atti dalla società, non potevano essere considerati probanti dell’avvenuta ricezione della merce in Germania difettando, tra l’altro, gli elenchi riepilogativiIntrastat; le fatture, la documentazione bancaria e la copia ditutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che avevano datoorigine alla cessione ed al trasporto dei beni; - secondo la sentenza qui appellata, la società non aveva quindi sodisfattol’onere che incombeva a mente dell’art. 2697 c.c . ; inoltre, la CTR osservava anche che la contribuente aveva prodotto la documentazionecon il notevole ritardo di quasi due anni e solo in corso dicausa con le memorie del 18 giugno 2019 avendo tenuto in non cale l’invitoad esibire ex art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 notificatogli il 19 settembre 2017 che pur annoverava specificamente gli atti richiesti ossia“con particolare riguardo alle operazioni intraprese con la società [OSCURATO:PERSONA], tutta la documentazione contabile, commerciale e fiscale (contrattodi fornitura e/o ordini di acquisto, mezzi di pagamento, elenco clienticon specifica della posizione creditoria/debitoria iniziale, finale e delle operazioni complessivamente effettuate, fatture emesse, documenti di trasporto ed ogni altra documentazione utile)”, con Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l’avvertimento che “le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non presentati o non inviati in risposta agli inviti dell’ufficio non potranno esserepresi in considerazione a Suo favore ai fini dell’accertamento, sia insede amministrativa, sia in sede di contenzioso (art. 32 del DPR n. 600/1973)”; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattromotivi che illustra con memoria ; -resiste l ’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Consideratoche: -va rilevato che la CTR , oltre a ritenere non fornita la prova di cui si è detto, ha in primo luogo e soprattutto dapprima ritenuto – senza far vero e proprio riferimento ai fini motivazionali ai c.d.

CMR di cui alla disciplinadei tributi doganali, poiché tale espressione è resa unicamente ad colorandum , costituendo quindi obiter dictum della sentenza in argomento – non utilizzabile la documentazione prodotta dal contribuentea sua difesa; -nel concreto, quindi, tale decisione si fonda sul non esser stata fornita laprova della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato in quanto tale provadifetta poiché (con accertamento in fatto e valutazione in diritto che si pon gono logicamente e giuridicamente “a monte” di quanto appenaenunciato) sono risultati inutilizzabili i documenti che a tal fine sonostati prodotti dal contribuente ; - essi invero solo stati resi disponibili successivamente all’invio del questionario e alla scadenza del termine ivi indicato per la loro trasmissioneall’Ufficio richiedente; - venendo ai motivi di ricorso, va esaminato per primo, per ragioni di coerenzalogica e rilevanza giuridica, il quarto motivo di impugnazione; - esso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. 633 del 1972 in combinato disposto con l’art. 32, quarto comma del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; secondo la ricorrente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 risulta aver violato le disposizioni all’epigrafe, allorché ha ritenuto la totale inutilizzabilità degli atti che furono prodotti dalla odierna ricorrenteal fine di documentare le cessioni intracomunitarie, in quanto prodotti oltre il termine per la risposta al questionario inoltrato dall’Ufficio, così decretandone la loro inutilizzabilità sotto l’aspetto probatoriocon loro espunzione dal fascicolo ; -il motivo è infondato; - è pacifico, per essere espressamente confermato in ricorso al punto 4.2.1.dell’atto, che “In risposta al questionario ridetto la contribuente dedusse (come anche spiegato a pag. 6 del ricorso in primo grado e dellecontrodeduzioni in appello): In data 27 ottobre 2017, la Società fornivaa mezzo PEC formale risposta al questionario (cfr. doc. 9 allegato alricorso in primo grado), spiegando, (…) che “a causa di un problema gestionalecollegato al sistema informatico della Società, non tutti i dati relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel 2012 sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi al 2012”.

Data l’impossibilità, nell’immediato, di reperire le lettere “CMR” collegate alle cessioni intracomunitarie – trattandosi di documenti nella esclusiva disponibilità della sua controparte e del vettore da questa incaricato, posto che, appunto, il trasportodei beni era avvenuto in base alla clausola di resa “Ex - works” – SKF GmbH si riservava di produrre tale documentazione in un momentosuccessivo .”; - orbene, per costanza giurisprudenza di questa Corte (tra moltissime Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4662 del 21/02/2024) in tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specificarichiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto lamancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 anchenei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di nonpossedere i documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovutoa dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.); - ebbene, nella fattispecie la CTR ha rispettato tale principio, avendo premessoin diritto dapprima che “Mediante detto richiamo al secondo e al terzo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973, è previsto espressamenteche le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, salvo che, ex ultimo comma del detto art 32, il contribuente, nel versare detti atti, non rappresenti l’impossibilità per cause a lui non imputabili”; essa ha quindi accertato in fatto che “non ricorrendo quest’ultima condizione, se ne deve dedurre la totale inutilizzabilità degli atti tardivamente prodotti e quindi la loro inutilizzabilità sotto l’aspetto probatorio con loro espunzione dal fascicolo”; - quanto poi alla analiticità della richiesta, la sentenza impugnata ha specificatodi avere sempre in fatto accertato che la società ha “… tenuto innon cale l’invito ad esibire ex art. 51 del DPR n. 633/1972 notificatogli il19.9.2017 che pur annoverava specificamente gli atti richiesti ossia “conparticolare riguardo alle operazioni intraprese con la società [OSCURATO:PERSONA],tutta la documentazione contabile, commerciale e fiscale (contratto di fornitura e/o ordini di acquisto, mezzi di pagamento, elenco clienti con specifica della posizione creditoria/debitoria iniziale, finale e delle operazionicomplessivamente effettuate, fatture emesse, documenti di trasporto ed ogni altra documentazione utile)”, con l’avvertimento che “le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non presentati o non inviati in risposta agli inviti dell’ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell’accertamento, sia in sede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 amministrativa, sia in sede di contenzioso (art. 32 del DPR n. 600/1973)”; - è allora evidente che sussistevano i requisiti di fatto e di diritto per ritenere, come correttamente ha operato la sentenza di merito, inutilizzabilidetti documenti; -alla luce della decisione che precede, il primo motivo - che censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 D.L. n.331del 1993 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. per avere la pronuncia di appello errato laddove ha erroneamente ritenuto applicabilealle transazioni intracomunitarie e, soprattutto, alla corretta disciplina della prova della fuoriuscita del territorio dello stato a carico delcedente, il (diverso) regime previsto per le cessioni alle esportazioni, disciplinatedall’art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 – diviene inammissibile per difetto di interesse, non potendo il suo accoglimento condurre a diversoesito del presente giudizio; -il secondo motivo si duole della mancanza assoluta di motivazione della sentenzasotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità manifesta (conconseguente motivazione apparente) ; si denuncia violazione degli artt.111 Cost. 36, comma 2, n. 4, del d.

L gs. n. 546 del 1992 e 132, comma2, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.; secondo parte ricorrente, la sentenza della CTR si manifesta insanabilmentenulla per assenza di una motivazione purchessia, quella graficamente riscontrabile nel provvedimento giurisdizionale essendo meramente apparente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria; -il motivo è manifestamente infondato; - la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.

Lgs. 546del 1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. si configura quando la motivazione«manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez.

Un. 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598) ; in particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamentodel giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»;in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez.

Un. 03/11/2016, n. 22232e le sentenzein essa citate); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 -nel presente caso, la motivazione è chiaramente espressa e tale da far risultarecomprensibile l’iter logico - giuridico seguito per addivenire alla decisione, collocandosi la parte motivazionale della pronuncia impugnataben al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”; -alla luce della decisione che precede, il terzo motivo – con il quale si chiede la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione di pregiudizialità comunitaria in ordine alla disciplina della prova delle cessioni intracomunitarie – risulta manifestamente infondato; -in conclusione , quindi il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00oltre a spese prenotate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23899 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]H con sede legale in Schweinfurt (Germania) in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio di legittimità dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale rilasciata dinanzi a notaio d r. [OSCURATO:PERSONA], al n. di protocollo B1689/23e munita di apostille (allegata al ricorso) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:accertamento –inutilizzabilità documenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della C orte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescare n. 306 / 0 7 / 2 0 23 depositata in data24/04/2023, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. 25006A200713/2017 con il quale era richiesto il pagamento di complessivi 3.789.050,00 €, oltre interessi e sanzioni, a titolo di maggiore Iva per omessa fatturazione ed infedele dichiarazione relativamenteal periodo d’imposta 2012; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR accoglieva l’appello, ritenendo che i documenti versati in atti dalla società, non potevano essere considerati probanti dell’avvenuta ricezione della merce in Germania difettando, tra l’altro, gli elenchi riepilogativiIntrastat; le fatture, la documentazione bancaria e la copia ditutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che avevano datoorigine alla cessione ed al trasporto dei beni; - secondo la sentenza qui appellata, la società non aveva quindi sodisfattol’onere che incombeva a mente dell’art. 2697 c.c . ; inoltre, la CTR osservava anche che la contribuente aveva prodotto la documentazionecon il notevole ritardo di quasi due anni e solo in corso dicausa con le memorie del 18 giugno 2019 avendo tenuto in non cale l’invitoad esibire ex art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 notificatogli il 19 settembre 2017 che pur annoverava specificamente gli atti richiesti ossia“con particolare riguardo alle operazioni intraprese con la società [OSCURATO:PERSONA], tutta la documentazione contabile, commerciale e fiscale (contrattodi fornitura e/o ordini di acquisto, mezzi di pagamento, elenco clienticon specifica della posizione creditoria/debitoria iniziale, finale e delle operazioni complessivamente effettuate, fatture emesse, documenti di trasporto ed ogni altra documentazione utile)”, con Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l’avvertimento che “le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non presentati o non inviati in risposta agli inviti dell’ufficio non potranno esserepresi in considerazione a Suo favore ai fini dell’accertamento, sia insede amministrativa, sia in sede di contenzioso (art. 32 del DPR n. 600/1973)”; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattromotivi che illustra con memoria ; -resiste l ’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Consideratoche: -va rilevato che la CTR , oltre a ritenere non fornita la prova di cui si è detto, ha in primo luogo e soprattutto dapprima ritenuto – senza far vero e proprio riferimento ai fini motivazionali ai c.d. CMR di cui alla disciplinadei tributi doganali, poiché tale espressione è resa unicamente ad colorandum , costituendo quindi obiter dictum della sentenza in argomento – non utilizzabile la documentazione prodotta dal contribuentea sua difesa; -nel concreto, quindi, tale decisione si fonda sul non esser stata fornita laprova della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato in quanto tale provadifetta poiché (con accertamento in fatto e valutazione in diritto che si pon gono logicamente e giuridicamente “a monte” di quanto appenaenunciato) sono risultati inutilizzabili i documenti che a tal fine sonostati prodotti dal contribuente ; - essi invero solo stati resi disponibili successivamente all’invio del questionario e alla scadenza del termine ivi indicato per la loro trasmissioneall’Ufficio richiedente; - venendo ai motivi di ricorso, va esaminato per primo, per ragioni di coerenzalogica e rilevanza giuridica, il quarto motivo di impugnazione; - esso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. 633 del 1972 in combinato disposto con l’art. 32, quarto comma del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; secondo la ricorrente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 risulta aver violato le disposizioni all’epigrafe, allorché ha ritenuto la totale inutilizzabilità degli atti che furono prodotti dalla odierna ricorrenteal fine di documentare le cessioni intracomunitarie, in quanto prodotti oltre il termine per la risposta al questionario inoltrato dall’Ufficio, così decretandone la loro inutilizzabilità sotto l’aspetto probatoriocon loro espunzione dal fascicolo ; -il motivo è infondato; - è pacifico, per essere espressamente confermato in ricorso al punto 4.2.1.dell’atto, che “In risposta al questionario ridetto la contribuente dedusse (come anche spiegato a pag. 6 del ricorso in primo grado e dellecontrodeduzioni in appello): In data 27 ottobre 2017, la Società fornivaa mezzo PEC formale risposta al questionario (cfr. doc. 9 allegato alricorso in primo grado), spiegando, (…) che “a causa di un problema gestionalecollegato al sistema informatico della Società, non tutti i dati relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel 2012 sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi al 2012”. Data l’impossibilità, nell’immediato, di reperire le lettere “CMR” collegate alle cessioni intracomunitarie – trattandosi di documenti nella esclusiva disponibilità della sua controparte e del vettore da questa incaricato, posto che, appunto, il trasportodei beni era avvenuto in base alla clausola di resa “Ex - works” – SKF GmbH si riservava di produrre tale documentazione in un momentosuccessivo .”; - orbene, per costanza giurisprudenza di questa Corte (tra moltissime Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4662 del 21/02/2024) in tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specificarichiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto lamancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 anchenei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di nonpossedere i documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovutoa dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.); - ebbene, nella fattispecie la CTR ha rispettato tale principio, avendo premessoin diritto dapprima che “Mediante detto richiamo al secondo e al terzo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973, è previsto espressamenteche le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, salvo che, ex ultimo comma del detto art 32, il contribuente, nel versare detti atti, non rappresenti l’impossibilità per cause a lui non imputabili”; essa ha quindi accertato in fatto che “non ricorrendo quest’ultima condizione, se ne deve dedurre la totale inutilizzabilità degli atti tardivamente prodotti e quindi la loro inutilizzabilità sotto l’aspetto probatorio con loro espunzione dal fascicolo”; - quanto poi alla analiticità della richiesta, la sentenza impugnata ha specificatodi avere sempre in fatto accertato che la società ha “… tenuto innon cale l’invito ad esibire ex art. 51 del DPR n. 633/1972 notificatogli il19.9.2017 che pur annoverava specificamente gli atti richiesti ossia “conparticolare riguardo alle operazioni intraprese con la società [OSCURATO:PERSONA],tutta la documentazione contabile, commerciale e fiscale (contratto di fornitura e/o ordini di acquisto, mezzi di pagamento, elenco clienti con specifica della posizione creditoria/debitoria iniziale, finale e delle operazionicomplessivamente effettuate, fatture emesse, documenti di trasporto ed ogni altra documentazione utile)”, con l’avvertimento che “le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non presentati o non inviati in risposta agli inviti dell’ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell’accertamento, sia in sede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 amministrativa, sia in sede di contenzioso (art. 32 del DPR n. 600/1973)”; - è allora evidente che sussistevano i requisiti di fatto e di diritto per ritenere, come correttamente ha operato la sentenza di merito, inutilizzabilidetti documenti; -alla luce della decisione che precede, il primo motivo - che censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 D.L. n.331del 1993 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. per avere la pronuncia di appello errato laddove ha erroneamente ritenuto applicabilealle transazioni intracomunitarie e, soprattutto, alla corretta disciplina della prova della fuoriuscita del territorio dello stato a carico delcedente, il (diverso) regime previsto per le cessioni alle esportazioni, disciplinatedall’art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 – diviene inammissibile per difetto di interesse, non potendo il suo accoglimento condurre a diversoesito del presente giudizio; -il secondo motivo si duole della mancanza assoluta di motivazione della sentenzasotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità manifesta (conconseguente motivazione apparente) ; si denuncia violazione degli artt.111 Cost. 36, comma 2, n. 4, del d. L gs. n. 546 del 1992 e 132, comma2, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.; secondo parte ricorrente, la sentenza della CTR si manifesta insanabilmentenulla per assenza di una motivazione purchessia, quella graficamente riscontrabile nel provvedimento giurisdizionale essendo meramente apparente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria; -il motivo è manifestamente infondato; - la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d. Lgs. 546del 1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. si configura quando la motivazione«manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598) ; in particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamentodel giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»;in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. Un. 03/11/2016, n. 22232e le sentenzein essa citate); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 -nel presente caso, la motivazione è chiaramente espressa e tale da far risultarecomprensibile l’iter logico - giuridico seguito per addivenire alla decisione, collocandosi la parte motivazionale della pronuncia impugnataben al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; -alla luce della decisione che precede, il terzo motivo – con il quale si chiede la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione di pregiudizialità comunitaria in ordine alla disciplina della prova delle cessioni intracomunitarie – risulta manifestamente infondato; -in conclusione , quindi il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00oltre a spese prenotate
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