CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1966
Cassazione n. 22551/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/10/1966 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia del Tribunale di Bologna, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e per plurime violazioni della legge armi. Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mert doglianza in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie. La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado ha dato rilievo, ai fini della esclusione della invocata fattispecie, al quantitativo rilevante della sostanza caduta in sequestro (circa mezzo chilo di sostanza stupefacente), alla varietà della tipologia (MDMA, ketamina, anfetamina), al possesso di strumentazione per il confezionamento in dosi, al possesso di una rilevante somma di danaro, alla detenzione nello stesso contesto di un'arma da sparo. Da tali elementi ha desunto, con argomentare logico e coerente, che le modalità e i mezzi dell'azione fossero incompatibili con la nozione di lieve entità. La motivazione non appare né manifestamente illogica né contraddittoria, unici vizi rilevabili in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Mari. osaria Bruno erpia , e rao i UE.POSIT