CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 03275/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 512, 63 e 64 cod. pro. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini, in quanto soggetto che non ha mai assunto la qualità di indagato, non necessitando quindi delle garanzie degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.); che, peraltro, tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata; che la dedotta prospettazione risulta in palese contrasto con il dato normativo, posto che - nel caso di specie e come ben evidenziato dalla Corte di appello - il teste non doveva essere sentito ab initio come imputato o persona sottoposta alle indagini, attesa la sua comprovata estraneità al fatto di reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il