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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30225/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 22/12/2020 dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Cassino il 14 novembre 2018, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 660 cod. pen., che si assumeva commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'imputato veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

I fatti di reato si ritenevano dimostrati sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - che accusava l'ex coniuge, [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di conflittualità personale scaturita dalla loro separazione coniugale - e degli accertamenti eseguiti sulle utenze telefonic:he coinvolte nelle molestie telefoniche oggetto di vaglio, svolti dai Carabinieri della Stazione di Scauri, che consentivano di individuare l'imputato quale autore delle comunicazioni telefoniche moleste, effettuate con una scheda internazionale di cui aveva la disponibilità.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli arti:. 157, 161, 169 cod. proc. pen., conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Cassino, che non poteva ritenersi perfezionato con la consegna dell'atto al difensore di fiducia, per effetto dell'irreperibilità dell'imputato, che non era stato rinvenuto presso il domicilio dichiarato nella fase delle indagini preliminari, ubicato a Minturno, in [OSCURATO:PERSONA] n. 106, essendosi, nel frattempo, il ricorrente trasferito nel [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso, articolato promiscuamente, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. - non essendosi dimostrato che le comunicazioni telefoniche controverse fossero avvenute "per petulanza o per altro biasimevole motivo" - e del mancate' riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del disvalore, obiettivamente modesto, delle condotte illecite che venivano contestate a [OSCURATO:PERSONA], peraltro riconosciuto dalla stessa Corte di appello di Roma.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 157, 161, 169 cod. proc. pen., conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Cassino, che non poteva ritenersi perfezionato con la consegna dell'atto al difensore di fiducia, per effetto dell'irreperibilità dell'imputato, che non era stato rinvenuto presso il domicilio dichiarato nella fase delle indagini preliminari, ubicato a Minturno, in [OSCURATO:PERSONA] n. 106, essendosi, nel frattempo, il ricorrente trasferito nel [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che il procedimento di notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Cassino si è ritualmente perfezionato con la consegna dell'atto processuale al difensore di fiducia, atteso che, dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato inutilmente cercato presso il domicilio dichiarato, sopra indicato, si provvedeva a rinnovare la notifica all'indirizzo estero risultante dall'Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all'Estero (A.I.R.E.) e, constatato il rifiuto dell'imputato di ritirare il plico che gli era stato trasmesso, si procedeva alla consegna al legale del ricorrente, che l'accettava.

Si consideri, inoltre, che è incontroverso, oltre che non contestato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto effettiva notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti per la commissione del reato di cui all'art. 660 cod. pen. in danno di Simona di Carlo, avendo ricevuto la notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, contro il quale l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, aveva presentato rituale di opposizione, nel rispetto delle forme previste dall'art. 461 cod. proc. pen.

Pertanto, nel caso di specie, veniva compiuta una verifica ineccepibile sulla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] - effettuata alla luce dell'originaria domiciliazione e della successiva iscrizione nell'Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all'Estero (A.I.R.E.) - e sul momento in cui il ricorrente acquisiva la conoscenza del procedimento penale che lo riguardava, relativo al reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso in danno di Simona di Carlo, che la Corte di appello di Roma conduceva nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, articolato promiscuamente, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. - non essendosi dimostrato che le comunicazioni telefoniche controverse fossero avvenute "per petulanza o per altro biasimevole motivo" - e del mancata riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che la Corte di appello di Roma valutava correttamente le censure difensive poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che, sul piano probatorio, miravano a una diversa ricostruzione fattuale della vicenda criminosa, non consentita alla luce dell'univocità del compendio probatorio, incentrato sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - che, fin da subito, accusava l'ex coniuge, [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di conflittualità personale scaturita dalla loro separazione coniugale - e sugli accertamenti eseguiti sulle utenze telefoniche coinvolte nelle molestie oggetto di vaglio giurisdizionale, che consentivano di individuare l'autore delle comunicazioni moleste nell'imputato.

Su questi accertamenti probatori, nel giudizio di primo grado, venivano escussi il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] e il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che ricostruivano le verifiche investigative attraverso le quali si individuava [OSCURATO:PERSONA] quale autore delle comunicazioni moleste, effettuate mediante l'utilizzo di una scheda telefonica straniera, identificata per il numero 00447990332847.

Ne discende che su questi, decisivi, profili probatori la Corte di appello di Roma, in linea con le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale di Cassino, si soffermava nel rispetto delle emergenze processuali e in conformità della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto» (Sez.

F, n. 45315 del 27/08/2019, Manassero, Rv, 277291-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495-01).

Il riesame del compendio probatorio, al contempo, veniva proposto senza considerare che la rivalutazione invocata nell'interesse di Crisci non è consentita in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle fonti di prova acquisite nel giudizio di merito (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

3.1. In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattro mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati ex art. 660 cod. pen., vagliati dalla Corte di appello di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite dell'imputato, nel valutare le quali occorre considerare anche l'arco temporale significativo nel quale le molestie telefoniche si erano protratte in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Tale percorso argonnentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione delle condotte moleste del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 1:33, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 22/12/2020 dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Cassino il 14 novembre 2018, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 660 cod. pen., che si assumeva commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'imputato veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione. I fatti di reato si ritenevano dimostrati sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - che accusava l'ex coniuge, [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di conflittualità personale scaturita dalla loro separazione coniugale - e degli accertamenti eseguiti sulle utenze telefonic:he coinvolte nelle molestie telefoniche oggetto di vaglio, svolti dai Carabinieri della Stazione di Scauri, che consentivano di individuare l'imputato quale autore delle comunicazioni telefoniche moleste, effettuate con una scheda internazionale di cui aveva la disponibilità. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli arti:. 157, 161, 169 cod. proc. pen., conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Cassino, che non poteva ritenersi perfezionato con la consegna dell'atto al difensore di fiducia, per effetto dell'irreperibilità dell'imputato, che non era stato rinvenuto presso il domicilio dichiarato nella fase delle indagini preliminari, ubicato a Minturno, in [OSCURATO:PERSONA] n. 106, essendosi, nel frattempo, il ricorrente trasferito nel [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, articolato promiscuamente, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. - non essendosi dimostrato che le comunicazioni telefoniche controverse fossero avvenute "per petulanza o per altro biasimevole motivo" - e del mancate' riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del disvalore, obiettivamente modesto, delle condotte illecite che venivano contestate a [OSCURATO:PERSONA], peraltro riconosciuto dalla stessa Corte di appello di Roma.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 157, 161, 169 cod. proc. pen., conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Cassino, che non poteva ritenersi perfezionato con la consegna dell'atto al difensore di fiducia, per effetto dell'irreperibilità dell'imputato, che non era stato rinvenuto presso il domicilio dichiarato nella fase delle indagini preliminari, ubicato a Minturno, in [OSCURATO:PERSONA] n. 106, essendosi, nel frattempo, il ricorrente trasferito nel [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che il procedimento di notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Cassino si è ritualmente perfezionato con la consegna dell'atto processuale al difensore di fiducia, atteso che, dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato inutilmente cercato presso il domicilio dichiarato, sopra indicato, si provvedeva a rinnovare la notifica all'indirizzo estero risultante dall'Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all'Estero (A.I.R.E.) e, constatato il rifiuto dell'imputato di ritirare il plico che gli era stato trasmesso, si procedeva alla consegna al legale del ricorrente, che l'accettava. Si consideri, inoltre, che è incontroverso, oltre che non contestato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto effettiva notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti per la commissione del reato di cui all'art. 660 cod. pen. in danno di Simona di Carlo, avendo ricevuto la notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, contro il quale l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, aveva presentato rituale di opposizione, nel rispetto delle forme previste dall'art. 461 cod. proc. pen. Pertanto, nel caso di specie, veniva compiuta una verifica ineccepibile sulla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] - effettuata alla luce dell'originaria domiciliazione e della successiva iscrizione nell'Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all'Estero (A.I.R.E.) - e sul momento in cui il ricorrente acquisiva la conoscenza del procedimento penale che lo riguardava, relativo al reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso in danno di Simona di Carlo, che la Corte di appello di Roma conduceva nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, articolato promiscuamente, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. - non essendosi dimostrato che le comunicazioni telefoniche controverse fossero avvenute "per petulanza o per altro biasimevole motivo" - e del mancata riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Roma valutava correttamente le censure difensive poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che, sul piano probatorio, miravano a una diversa ricostruzione fattuale della vicenda criminosa, non consentita alla luce dell'univocità del compendio probatorio, incentrato sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - che, fin da subito, accusava l'ex coniuge, [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di conflittualità personale scaturita dalla loro separazione coniugale - e sugli accertamenti eseguiti sulle utenze telefoniche coinvolte nelle molestie oggetto di vaglio giurisdizionale, che consentivano di individuare l'autore delle comunicazioni moleste nell'imputato. Su questi accertamenti probatori, nel giudizio di primo grado, venivano escussi il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] e il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], che ricostruivano le verifiche investigative attraverso le quali si individuava [OSCURATO:PERSONA] quale autore delle comunicazioni moleste, effettuate mediante l'utilizzo di una scheda telefonica straniera, identificata per il numero 00447990332847. Ne discende che su questi, decisivi, profili probatori la Corte di appello di Roma, in linea con le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale di Cassino, si soffermava nel rispetto delle emergenze processuali e in conformità della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto» (Sez. F, n. 45315 del 27/08/2019, Manassero, Rv, 277291-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495-01). Il riesame del compendio probatorio, al contempo, veniva proposto senza considerare che la rivalutazione invocata nell'interesse di Crisci non è consentita in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle fonti di prova acquisite nel giudizio di merito (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). 3.1. In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattro mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati ex art. 660 cod. pen., vagliati dalla Corte di appello di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite dell'imputato, nel valutare le quali occorre considerare anche l'arco temporale significativo nel quale le molestie telefoniche si erano protratte in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Tale percorso argonnentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione delle condotte moleste del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 1:33, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 30225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris