CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 32437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6860-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]' CASCIO -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1362/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi il Tribunale di Sciacca, invocando l’emissione di sentenza ex art.2932 c.c. in relazione ad un immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita del 16.1.1991, costituito da terreno con sovrastante costruzione, per la quale era stata presentata domanda di rilascio di concessione in sanatoria. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo il trasferimento del bene in favore degli eredi dell’attore, medio tempore deceduto, condizionatamente al saldo del prezzo convenuto per la vendita. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Palermo, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 1039/2009, rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano impugnazione per revocazione, evidenziando il ritrovamento di documenti decisivi e lamentando il comportamento doloso di parte avversa, che avrebbe “… artefatto la documentazione inerente l’istruzione del procedimento di sanatoria così da indurre in errore gli Enti preposti alla valutazione di detta sanatoria, in assenza dei presupposti di legge, ed, avvalendosi di tali risultati, aveva ottenuto la pronuncia favorevole della Corte di Appello di Palermo” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Con la sentenza oggi impugnata, n. 1362/2017, la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile la revocazione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione in punto di decisività dei documenti nuovi indicati dai ricorrenti, idonei – secondo questi ultimi– a dimostrare la sussistenza del dolo della controparte. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, nn. 1 e 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente configurato la condotta processuale serbata dalla controparte in termini di mero “silenzio” . Secondo gli odierni ricorrenti, invece, gli eredi del Maugeri avrebbero esposto tesi difensive fondate su una artefatta esposizione dei fatti inerenti al procedimento di sanatoria edilizia avente ad oggetto l’immobile di cui è causa. Le due censure, suscettibili di essere trattate congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di Appello ha affermato –condivisibilmente– che per poter configurare il vizio revocatorio per dolo della parte avversa occorre dimostrare che quest’ultima abbia svolto una “… attività deliberatamente fraudolenta, concretatasi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale” (cfr. pag. 11 della sentenza). Ha, poi, dato atto che il vizio revocatorio non è integrato dal silenzio serbato da una parte su fatti decisivi, o dalla mancata produzione in atti di documenti rilevanti ai fini della decisione, essendo – questi ultimi – comportamenti rilevanti al più sotto il profilo del rispetto del dovere di lealtà e correttezza processuale (cfr. ancora pag. 11). Ed ha, infine, ritenuto che la condotta degli eredi Maugeri fosse qualificabile in termini di “… semplice silenzio … circa il reale contenuto del nulla osta del genio civile per l’edificio in sanatoria e circa il reale contenuto del nulla osta alla Sovrintendenza di Agrigento …” (cfr. ancora pag. 11). Nell’attingere tale valutazione, i ricorrenti non dimostrano che gli eredi Maugeri abbiano tenuto una condotta ulteriore rispetto a quella di mera inerzia che risulta descritta nella sentenza impugnata. Non richiamano, infatti, neanche per stralcio, alcun atto del processo di merito dal quale si possa evincere la prova che gli stessi avessero fatto dichiarazioni non corrispondenti al vero. Peraltro, anche laddove ciò fosse accaduto, è opportuno osservare che, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva disposto una C.T.U. proprio per verificare lo stato dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita intercorso tra le parti ed accertarne la regolarità urbanistica, e che –come risulta indicato a pag. 11 della sentenza impugnata– l’ausiliario aveva, in virtù dell’incarico ricevuto, “… autonomamente svolto le indagini del caso presso il Comune di Menfi (v. pg. 3 della relazione in data 21 ottobre 2007)”. Ne deriva che le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto, in punto di regolarità del procedimento di sanatoria dell’immobile di cui è causa, costituiscono il risultato degli accertamenti che lo stesso aveva direttamente condotto presso gli uffici competenti. A quanto precede va poi aggiunto che gli stessi ricorrenti confermano espressamente, nella loro esposizione dei fatti, l’assenza di una condotta attiva di parte avversa. Essi, infatti, lamentano che la controparte abbia “dolosamente taciuto” (cfr. pag. 5 del ricorso) che mentre il nulla osta del genio civile era stato chiesto ed ottenuto per un immobile ad uso commerciale, quello della Sovrintendenza di Agrigento aveva ad oggetto un fabbricato di civile abitazione: l’addebito mosso agli eredi Maugeri, dunque, si sostanzia in un’omissione. Subito dopo, peraltro, gli odierni ricorrenti sostengono esattamente il contrario, ovverosia che il nulla osta alla Sovrintendenza fosse stato chiesto per manutenzione ordinaria di immobile ad uso commerciale, mentre quello al genio civile avesse ad oggetto l’adeguamento sismico di un fabbricato a destinazione abitativa. Sulla base della ricostruzione appena richiamata, in ogni caso in sè intrinsecamente contraddittoria, i ricorrenti si dolgono del fatto che, con le sue dichiarazioni, la parte avversa abbia indotto in errore il C.T.U., facendogli affermare che il parere della Sovrintendenza fosse stato acquisito per un bene destinato ad attività commerciale e che il cespite fosse sanabile (cfr. pag. 6 del ricorso). Sempre secondo i ricorrenti, il contratto preliminare di compravendita aveva invece ad oggetto un “prefabbricato di mq. 80 circa”, mentre la domanda di sanatoria era relativa ad un “fabbricato parzialmente agibile … destinato ad attività commerciale su area vincolata” (cfr. pag. 8 del ricorso): la sanatoria, dunque, non avrebbe comunque potuto assicurare la conformità del bene a quanto promesso in sede di preliminare di compravendita, poiché essa si riferiva ad un immobile di natura non residenziale, con consistenza planovolumetrica e strutturale diversa da quanto compromesso in vendita (cfr. pag. 10 del ricorso). Di conseguenza, la Corte territoriale non avrebbe dovuto emanare la sentenza costitutiva del contratto non concluso, ostando a tal fine la carenza di regolarità del bene alla normativa edilizia e urbanistica. Il vizio lamentato, in realtà, non rientra nel perimetro dell’errore revocatorio, nè si pone in diretto rapporto di conseguenza rispetto alla condotta processuale della parte avversa. Esso infatti si risolve, al massimo, in un errore di diritto, derivante –peraltro–da un accertamento tecnico condotto in modo autonomo da un ausiliario appositamente nominato dalla Corte territoriale. I ricorrenti, infine, neppure deducono di aver tempestivamente contestato l’errore in cui sarebbe incorso il C.T.U., onde la censura oggi proposta appare, anche sotto questo residuale profilo, tardiva e inammissibile. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr