CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 07237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7237/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 2064/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 28560/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che hachiesto l annullamento della sentenza impugnata limitatamente all aggravante ex art. 61 n.11c.p. con rinvio alla Corte d Appello di Bologna e dichiararsi l inammissibilità del ricorso nelresto.udito il difensore l avvocato * LO * del foro di * che hachiesto l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Paride * a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che in data 11/3/2025 ha confermato ilgiudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il14/3/2024 in prelazione ai reati di maltrattamenti in famiglia capo a ed estorsione aggravata capo b commessi in danno della compagna convivente * * unificati dallacontinuazione ed esclusa l aggravante di cui all art. 629 comma 2 cod. pen. in relazioneall art. 628 co. 3 n. 3 bis cod. pen. e riconosciuta l attenuante di cui all art. 62 n. 4 cod. pen.in misura equivalente alla residua aggravante condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.A sostegno del suo ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione1.1.Violazione di legge ed erronea applicazione dell art. 572 cod. pen. per essersiriconosciuta la responsabilità per il reato di maltrattamenti in famiglia pur nel difettodell abitualità e sistematicità delle condotte dell imputato ed in presenza invece di due solifatti accertati l uno del settembre 2022 ed un altro precedente risalente al 2014 ritenuto dalgiudice addebitabile al * sebbene sia stato oggetto di denuncia poi ritirata dallapersona offesa che peraltro nel rendere s.i.t. aveva riferito che durante la convivenza didodici anni “sono accadute saltuarie aggressioni in passato” legate a problematiche ditossicodipendenza e “mai in presenza dei nostri figli”.* pertanto ad avviso della difesa tanto la frequenza degli episodi lesivi che laconvivenza al tempo dei fatti atteso che dalle stesse dichiarazioni della *emergerebbe che al 22 settembre 2022 in occasione dell ultimo episodio contestato lastessa si era trasferita dalla madre.1.2.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilitàper il delitto di estorsione pur nel difetto dei presupposti di legge ed in presenza al più deldelitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni avendo il ricorrente chiesto alla* la restituzione di somme da questa inopinatamente prelevate dal conto correntecointestato ma alimentato essenzialmente dalla retribuzione mensile del * Si duole atal proposito il ricorrente che la sentenza avrebbe del tutto omesso di motivare in ordineall elemento psicologico del reato ed alla piena consapevolezza dell ingiustizia della pretesaavanzata dal ricorrente.1.3.Violazione di legge con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all art. 61 n.11 cod. pen. pur essendo avvenuti i fatti quando risultava ormai cessata la relazione con lapersona offesa e la convivenza con questa trasferitasi a casa della madre.* si duole il ricorrente del diniego delle attenuanti generiche nonostantela tenuità del fatto e dell inesistenza di un rapporto di convivenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1.Il primo motivo di ricorso in particolare è manifestamente infondato per quantosiano condivisibili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dalricorrente secondo cui ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti infamiglia è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di unidonea a ledere la personalità della * 6 n. 6126 del 09/10/2018 dep. 2019 C. *275033 – 01 fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condannaemessa in relazione a tre distinti episodi di minaccia ingiuria e percosse posti in esseredall imputato a distanza di tempo l uno dall altro ed in un arco temporale di circa undici mesiconf. * n.8953/1984 * .* evocare tali principi infatti il ricorrente non si confronta con la ricostruzione dei fattioperata dalla sentenza impugnata sulla base innanzitutto della narrazione della personaoffesa che sia pure senza enfatizzare i toni e riferendo che gli episodi più gravi non eranostati frequenti e comunque non si erano verificati in presenza dei figli ha però riferito diabituali umiliazioni ed insulti ai quali era stata sottoposta dal ricorrente con continuitàsoprattutto a causa dell abuso di sostanze stupefacenti.La sentenza impugnata ha anche dato conto dell attendibilità della persona offesa cheè apparsa priva di intenti calunniosi ed attenta a riferire anche elementi favorevoli al *indicandolo come condizionato da una non risolta tossicodipendenza ma comunque attentoal benessere ed alla serenità dei figli e tale attendibilità è stata riscontrata dalle dichiarazionidello stesso * che in sede di interrogatorio risulta aver ammesso atteggiamentiminacciosi ed offensivi nei confronti della denunciante. * però la sentenzaimpugnata ha valorizzato gli ulteriori elementi di riscontro offerti dalle sommarie informazionitestimoniali della madre della persona offesa che ha riferito di aver rilevato sul corpo dellafiglia i segni delle aggressioni del * quali tumefazioni ed ecchimosi ed anche dallefotografie e dal tenore minaccioso ed offensivo dei messaggi * allegati alladenuncia querela elementi con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo cosìincorrendo nel vizio di aspecificità.La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata non solo per lasua genericità come indeterminatezza ma anche per la mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell impugnazione questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senzacadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell art. 591 comma 1 lett. c cod. proc.pen all inammissibilità * 4 29/03/2000 n. 5191 * 216473 * 1 30/09/2004 n.39598 * 230634 * 4 03/07/2007 n. 34270 * 236945 * 3 06/07/2007 n.35492 * 237596 .* incorrere in vizi logici o giuridici pertanto la sentenza impugnata pur rilevandoche soltanto due erano state le denunce presentate dalla persona offesa in lunghi anni diconvivenza ha valorizzato la continuità degli episodi di cui questa invece è rimasta vittimaemersi dalla pluralità di elementi dinanzi ricordata.2.E manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso volto a contestare ilriconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di estorsione purnell asserito difetto dell elemento psicologico di tale reato per avere il * richiesto allasua convivente ed alla madre di questa la restituzione del denaro proveniente dal suostipendio e versato sul conto corrente cointestato.* che il giudice di legittimità ai fini della valutazione della congruità dellamotivazione del provvedimento impugnato deve fare riferimento alle sentenze di primo esecondo grado le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico edinscindibile * 5 n. 14022 del 12/01/2016 dep. 07/04/2016 * e altro *26661701 deve rilevarsi che dal percorso argomentativo delle sentenze di merito emerge ilpieno rispetto del principio ormai consolidato secondo il quale il reato di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione sidifferenziano tra loro in relazione all elemento psicologico da accertarsi secondo le ordinarieregole probatorie * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 02 atteso checome emerso anche dalla lettura delle chat acquisite le violenze e minacce poste in essereripetutamente dal * nei confronti della convivente ed anche della madre di questa eranovolte non già ad ottenere la restituzione di somme versate sul conto corrente per la casa eper i figli bensì ad ottenere somme di denaro finalizzate esclusivamente all acquisto distupefacenti per circa 400 euro alla settimana come riferito dalla * e confermatoanche dagli estratti del conto corrente senza alcun riferimento a restituzioni o crediti delricorrente nei confronti della sua convivente.Del resto correttamente le sentenze di merito hanno evidenziato che le minacceprofferite per ottenere denaro erano state rivolte dal * anche nei confronti della madredella * soggetto certamente estraneo a qualsiasi rapporto debitorio tra i conviventieppure costretto a versargli una somma di denaro il 29 settembre 2022 e poi integrarla ilgiorno successivo per complessivi euro 700 00.3. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso volto a contestare ilriconoscimento dell aggravante di cui all art. 61 n. 11 cod. pen. in relazione all estorsioneemerge in primo luogo dal rilievo che il capo di imputazione relativo all estorsione continuatacontestata al ricorrente si riferisce a condotte reiterate per un lungo periodo di tempo adecorrere dal 2014 e pertanto prevalentemente durante il periodo di convivenza tra ilricorrente e la denunciante. Peraltro in coerenza con la costante giurisprudenza di questaCorte di legittimità che si condivide deve ritenersi che correttamente l aggravante di cui sitratta è stata riconosciuta anche in relazione all ultimo episodio verificatosi quando laconvivenza con la persona offesa era ormai cessata l aggravante comune dell abuso direlazioni domestiche di cui all art. 61 comma primo n. 11 cod. pen. ha natura oggettiva edè finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell ambito di un rapporto dicoabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall abitualefrequentazione dell abitazione della vittima afferendo a tutte le situazioni di approfittamentotipiche delle frequentazioni abituali che fanno sorgere un rapporto fiduciario fra la personaoffesa e l autore del reato del quale quest ultimo si avvantaggia sicché è configurabileanche se lo stato di coabitazione con la persona offesa sia cessato prima del compimentodella condotta illecita * 5 n. 12290 del 04/02/2025 * * 287751 – 01 * 3 n.44042 del 26/09/2024 L. * 287136 01 .4.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificatadalla gravità dei fatti valutata anche alla luce della persistente aggressività del ricorrente edall assenza di elementi positivi sui quali fondare il beneficio richiesto. Si tratta dimotivazione esente da manifesta illogicità che pertanto è insindacabile in cassazione * * 6 n. 42688 del 24/9/2008 * 242419 anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui l onere di motivazione del diniego delle attenuanti generiche èsoddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi sucui fondare il riconoscimento del beneficio. * 3 n. 9836 del 17/11/2015 * *266460 015.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché al versamento in favore della * delle ammende di una somma che sidetermina equitativamente in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7237/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 2064/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 28560/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che hachiesto l annullamento della sentenza impugnata limitatamente all aggravante ex art. 61 n.11c.p. con rinvio alla Corte d Appello di Bologna e dichiararsi l inammissibilità del ricorso nelresto.udito il difensore l avvocato * LO * del foro di * che hachiesto l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Paride * a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che in data 11/3/2025 ha confermato ilgiudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il14/3/2024 in prelazione ai reati di maltrattamenti in famiglia capo a ed estorsione aggravata capo b commessi in danno della compagna convivente * * unificati dallacontinuazione ed esclusa l aggravante di cui all art. 629 comma 2 cod. pen. in relazioneall art. 628 co. 3 n. 3 bis cod. pen. e riconosciuta l attenuante di cui all art. 62 n. 4 cod. pen.in misura equivalente alla residua aggravante condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.A sostegno del suo ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione1.1.Violazione di legge ed erronea applicazione dell art. 572 cod. pen. per essersiriconosciuta la responsabilità per il reato di maltrattamenti in famiglia pur nel difettodell abitualità e sistematicità delle condotte dell imputato ed in presenza invece di due solifatti accertati l uno del settembre 2022 ed un altro precedente risalente al 2014 ritenuto dalgiudice addebitabile al * sebbene sia stato oggetto di denuncia poi ritirata dallapersona offesa che peraltro nel rendere s.i.t. aveva riferito che durante la convivenza didodici anni “sono accadute saltuarie aggressioni in passato” legate a problematiche ditossicodipendenza e “mai in presenza dei nostri figli”.* pertanto ad avviso della difesa tanto la frequenza degli episodi lesivi che laconvivenza al tempo dei fatti atteso che dalle stesse dichiarazioni della *emergerebbe che al 22 settembre 2022 in occasione dell ultimo episodio contestato lastessa si era trasferita dalla madre.1.2.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilitàper il delitto di estorsione pur nel difetto dei presupposti di legge ed in presenza al più deldelitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni avendo il ricorrente chiesto alla* la restituzione di somme da questa inopinatamente prelevate dal conto correntecointestato ma alimentato essenzialmente dalla retribuzione mensile del * Si duole atal proposito il ricorrente che la sentenza avrebbe del tutto omesso di motivare in ordineall elemento psicologico del reato ed alla piena consapevolezza dell ingiustizia della pretesaavanzata dal ricorrente.1.3.Violazione di legge con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all art. 61 n.11 cod. pen. pur essendo avvenuti i fatti quando risultava ormai cessata la relazione con lapersona offesa e la convivenza con questa trasferitasi a casa della madre.* si duole il ricorrente del diniego delle attenuanti generiche nonostantela tenuità del fatto e dell inesistenza di un rapporto di convivenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1.Il primo motivo di ricorso in particolare è manifestamente infondato per quantosiano condivisibili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dalricorrente secondo cui ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti infamiglia è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di unidonea a ledere la personalità della * 6 n. 6126 del 09/10/2018 dep. 2019 C. *275033 – 01 fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condannaemessa in relazione a tre distinti episodi di minaccia ingiuria e percosse posti in esseredall imputato a distanza di tempo l uno dall altro ed in un arco temporale di circa undici mesiconf. * n.8953/1984 * .* evocare tali principi infatti il ricorrente non si confronta con la ricostruzione dei fattioperata dalla sentenza impugnata sulla base innanzitutto della narrazione della personaoffesa che sia pure senza enfatizzare i toni e riferendo che gli episodi più gravi non eranostati frequenti e comunque non si erano verificati in presenza dei figli ha però riferito diabituali umiliazioni ed insulti ai quali era stata sottoposta dal ricorrente con continuitàsoprattutto a causa dell abuso di sostanze stupefacenti.La sentenza impugnata ha anche dato conto dell attendibilità della persona offesa cheè apparsa priva di intenti calunniosi ed attenta a riferire anche elementi favorevoli al *indicandolo come condizionato da una non risolta tossicodipendenza ma comunque attentoal benessere ed alla serenità dei figli e tale attendibilità è stata riscontrata dalle dichiarazionidello stesso * che in sede di interrogatorio risulta aver ammesso atteggiamentiminacciosi ed offensivi nei confronti della denunciante. * però la sentenzaimpugnata ha valorizzato gli ulteriori elementi di riscontro offerti dalle sommarie informazionitestimoniali della madre della persona offesa che ha riferito di aver rilevato sul corpo dellafiglia i segni delle aggressioni del * quali tumefazioni ed ecchimosi ed anche dallefotografie e dal tenore minaccioso ed offensivo dei messaggi * allegati alladenuncia querela elementi con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo cosìincorrendo nel vizio di aspecificità.La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata non solo per lasua genericità come indeterminatezza ma anche per la mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell impugnazione questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senzacadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell art. 591 comma 1 lett. c cod. proc.pen all inammissibilità * 4 29/03/2000 n. 5191 * 216473 * 1 30/09/2004 n.39598 * 230634 * 4 03/07/2007 n. 34270 * 236945 * 3 06/07/2007 n.35492 * 237596 .* incorrere in vizi logici o giuridici pertanto la sentenza impugnata pur rilevandoche soltanto due erano state le denunce presentate dalla persona offesa in lunghi anni diconvivenza ha valorizzato la continuità degli episodi di cui questa invece è rimasta vittimaemersi dalla pluralità di elementi dinanzi ricordata.2.E manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso volto a contestare ilriconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di estorsione purnell asserito difetto dell elemento psicologico di tale reato per avere il * richiesto allasua convivente ed alla madre di questa la restituzione del denaro proveniente dal suostipendio e versato sul conto corrente cointestato.* che il giudice di legittimità ai fini della valutazione della congruità dellamotivazione del provvedimento impugnato deve fare riferimento alle sentenze di primo esecondo grado le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico edinscindibile * 5 n. 14022 del 12/01/2016 dep. 07/04/2016 * e altro *26661701 deve rilevarsi che dal percorso argomentativo delle sentenze di merito emerge ilpieno rispetto del principio ormai consolidato secondo il quale il reato di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione sidifferenziano tra loro in relazione all elemento psicologico da accertarsi secondo le ordinarieregole probatorie * U n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 02 atteso checome emerso anche dalla lettura delle chat acquisite le violenze e minacce poste in essereripetutamente dal * nei confronti della convivente ed anche della madre di questa eranovolte non già ad ottenere la restituzione di somme versate sul conto corrente per la casa eper i figli bensì ad ottenere somme di denaro finalizzate esclusivamente all acquisto distupefacenti per circa 400 euro alla settimana come riferito dalla * e confermatoanche dagli estratti del conto corrente senza alcun riferimento a restituzioni o crediti delricorrente nei confronti della sua convivente.Del resto correttamente le sentenze di merito hanno evidenziato che le minacceprofferite per ottenere denaro erano state rivolte dal * anche nei confronti della madredella * soggetto certamente estraneo a qualsiasi rapporto debitorio tra i conviventieppure costretto a versargli una somma di denaro il 29 settembre 2022 e poi integrarla ilgiorno successivo per complessivi euro 700 00.3. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso volto a contestare ilriconoscimento dell aggravante di cui all art. 61 n. 11 cod. pen. in relazione all estorsioneemerge in primo luogo dal rilievo che il capo di imputazione relativo all estorsione continuatacontestata al ricorrente si riferisce a condotte reiterate per un lungo periodo di tempo adecorrere dal 2014 e pertanto prevalentemente durante il periodo di convivenza tra ilricorrente e la denunciante. Peraltro in coerenza con la costante giurisprudenza di questaCorte di legittimità che si condivide deve ritenersi che correttamente l aggravante di cui sitratta è stata riconosciuta anche in relazione all ultimo episodio verificatosi quando laconvivenza con la persona offesa era ormai cessata l aggravante comune dell abuso direlazioni domestiche di cui all art. 61 comma primo n. 11 cod. pen. ha natura oggettiva edè finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell ambito di un rapporto dicoabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall abitualefrequentazione dell abitazione della vittima afferendo a tutte le situazioni di approfittamentotipiche delle frequentazioni abituali che fanno sorgere un rapporto fiduciario fra la personaoffesa e l autore del reato del quale quest ultimo si avvantaggia sicché è configurabileanche se lo stato di coabitazione con la persona offesa sia cessato prima del compimentodella condotta illecita * 5 n. 12290 del 04/02/2025 * * 287751 – 01 * 3 n.44042 del 26/09/2024 L. * 287136 01 .4.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificatadalla gravità dei fatti valutata anche alla luce della persistente aggressività del ricorrente edall assenza di elementi positivi sui quali fondare il beneficio richiesto. Si tratta dimotivazione esente da manifesta illogicità che pertanto è insindacabile in cassazione * * 6 n. 42688 del 24/9/2008 * 242419 anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui l onere di motivazione del diniego delle attenuanti generiche èsoddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi sucui fondare il riconoscimento del beneficio. * 3 n. 9836 del 17/11/2015 * *266460 015.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché al versamento in favore della * delle ammende di una somma che sidetermina equitativamente in euro tremila. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 20/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 20/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *