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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:T:1990:83
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989A0114 - IT Avis juridique important | 61989A0114 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - OMNI-[OSCURATO:PERSONA] - RICEVIBILITA - NATURA DELL'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-114/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00827 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Lettera inviata da un membro della [OSCURATO:PERSONA] ad uno Stato membro e che formula un' opinione circa la compatibilità di un accordo fra imprese con le norme del Trattato in materia di concorrenza - Mancanza di effetti giuridici obbligatori - Esclusione di detto ricorso - Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario per l' adozione di provvedimenti nazionali - Ininfluenza (Trattato CEE, artt. 5, 85 e 173; regolamento del Consiglio n. 17) [OSCURATO:PERSONA] può considerarsi atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato una lettera, inviata da un membro della [OSCURATO:PERSONA] alle autorità di uno Stato membro, la quale, senza produrre effetti giuridici obbligatori, come quelli derivanti da una decisione che concede un' esenzione o da una decisione che dispone provvedimenti provvisori, rispecchia soltanto un primo giudizio, dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] su un accordo tra imprese con riguardo all' art. 85 del Trattato e si limita a suggerire modifiche di tale accordo, essendo peraltro espressamente salvi i diritti procedurali delle parti dell' accordo e dell' autore di un reclamo nei suoi confronti.

Il fatto che detta lettera abbia indotto le autorità nazionali che ne erano destinatarie ad adottare provvedimenti di diritto interno non modifica la sua natura giuridica.

Infatti, per quanto riguarda il comportamento che le autorità nazionali devono adottare rispetto ad un accordo tra imprese rientrante nell' ambito di applicazione dell' art. 85 del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone né in base a quest' articolo, né in base al regolamento n. 17, e nemmeno in base all' art. 5 del Trattato, una qualsivoglia competenza per rivolgere ad uno Stato membro una decisione vincolante. (La motivazione di questa sentenza non differisce sostanzialmente da quella della sentenza pronunciata in pari data: 13 dicembre 1990, Nefarma e a. / [OSCURATO:PERSONA], causa T-113/89, Racc. pag.

II-797). [OSCURATO:PERSONA] causa T-114/89, [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], con sede in Zeist ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], con sede in Houten ([OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nieuwegein ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti H.P.

Utermark, del foro dell' Aia, e F.O.W.

Vogelaar, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv.

J. Loesch, 8, rue Zithe, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

B.J.

Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da Regno dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig.

J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M.

Spoo, interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento di una o più decisioni contenute, a parere delle ricorrenti, in varie lettere di un membro della [OSCURATO:PERSONA] e di un direttore della Direzione generale della concorrenza, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, H. Kirschner, R. Schintgen, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici, (motivazione non riprodotta)

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, ad eccezione delle spese sostenute dall' interveniente che saranno a suo carico.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989A0114 - IT Avis juridique important | 61989A0114 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - OMNI-[OSCURATO:PERSONA] - RICEVIBILITA - NATURA DELL'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-114/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00827 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Lettera inviata da un membro della [OSCURATO:PERSONA] ad uno Stato membro e che formula un' opinione circa la compatibilità di un accordo fra imprese con le norme del Trattato in materia di concorrenza - Mancanza di effetti giuridici obbligatori - Esclusione di detto ricorso - Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario per l' adozione di provvedimenti nazionali - Ininfluenza (Trattato CEE, artt. 5, 85 e 173; regolamento del Consiglio n. 17) [OSCURATO:PERSONA] può considerarsi atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato una lettera, inviata da un membro della [OSCURATO:PERSONA] alle autorità di uno Stato membro, la quale, senza produrre effetti giuridici obbligatori, come quelli derivanti da una decisione che concede un' esenzione o da una decisione che dispone provvedimenti provvisori, rispecchia soltanto un primo giudizio, dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] su un accordo tra imprese con riguardo all' art. 85 del Trattato e si limita a suggerire modifiche di tale accordo, essendo peraltro espressamente salvi i diritti procedurali delle parti dell' accordo e dell' autore di un reclamo nei suoi confronti. Il fatto che detta lettera abbia indotto le autorità nazionali che ne erano destinatarie ad adottare provvedimenti di diritto interno non modifica la sua natura giuridica. Infatti, per quanto riguarda il comportamento che le autorità nazionali devono adottare rispetto ad un accordo tra imprese rientrante nell' ambito di applicazione dell' art. 85 del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone né in base a quest' articolo, né in base al regolamento n. 17, e nemmeno in base all' art. 5 del Trattato, una qualsivoglia competenza per rivolgere ad uno Stato membro una decisione vincolante. (La motivazione di questa sentenza non differisce sostanzialmente da quella della sentenza pronunciata in pari data: 13 dicembre 1990, Nefarma e a. / [OSCURATO:PERSONA], causa T-113/89, Racc. pag. II-797). [OSCURATO:PERSONA] causa T-114/89, [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], con sede in Zeist ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], con sede in Houten ([OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nieuwegein ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti H.P. Utermark, del foro dell' Aia, e F.O.W. Vogelaar, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da Regno dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M. Spoo, interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento di una o più decisioni contenute, a parere delle ricorrenti, in varie lettere di un membro della [OSCURATO:PERSONA] e di un direttore della Direzione generale della concorrenza, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, H. Kirschner, R. Schintgen, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici, (motivazione non riprodotta) [OSCURATO:PERSONA] dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, ad eccezione delle spese sostenute dall' interveniente che saranno a suo carico.
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