Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00237/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazior e avverse la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ROM3 del 4 giugno 2021, di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., per i 'E ati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deducendo i vizi di violazione Ji legge e della motivazione sull'omessa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con riferimento al solo capo a-14).

1.1. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato. ricc -so è inammissibile laddove deduce il vizio della motivazione, non propon b le c< art.448 cod. proc. pen.

Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, q Jante alla deduzione del vizio di violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possib iità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è lin-iii.ata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risLI1 , con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente cc-€ itrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Ciò a maggior ragione qu3r do la qualificazione giuridica del fatto, come nel caso in esame, sia stata prospettata dallo stesso ricorrente con la richiesta ex art. 444 cod. proc. per.

Il ricorse prospetta, invece, un'analisi degli elementi di prova che, secondo In tesi prospettata, emergerebbero dagli atti.

1.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ex art. 615 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedirlento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso si E state presentato senza versare in colpa nella determinazione della cau:a di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :asse, delle Ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazior e avverse la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ROM3 del 4 giugno 2021, di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., per i 'E ati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deducendo i vizi di violazione Ji legge e della motivazione sull'omessa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con riferimento al solo capo a-14). 1.1. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato. ricc -so è inammissibile laddove deduce il vizio della motivazione, non propon b le c< art.448 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, q Jante alla deduzione del vizio di violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possib iità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è lin-iii.ata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risLI1 , con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente cc-€ itrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ciò a maggior ragione qu3r do la qualificazione giuridica del fatto, come nel caso in esame, sia stata prospettata dallo stesso ricorrente con la richiesta ex art. 444 cod. proc. per. Il ricorse prospetta, invece, un'analisi degli elementi di prova che, secondo In tesi prospettata, emergerebbero dagli atti. 1.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 615 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedirlento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso si E state presentato senza versare in colpa nella determinazione della cau:a di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :asse, delle Ammende. Così deciso il 26
Sentenza Cassazione n. 00237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris