CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, e di quella prevista dal comma 01 dello stesso articolo per i condannati ultrasettantenni; che Simonetta non può accedere ad entrambi gli istituti in ragione dell'ostatività del titolo in esecuzione; che, a fronte di una decisione lineare e coerente, il ricorrente svolge, con quattro distinti motivi, obiezioni generiche o non pertinenti, che afferiscono, rispettivamente: - all'omessa notifica di altro, autonomo provvedimento, con il quale, oltre a sancirsi l'inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare, è stata rigettata la richiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per gravi motivi di salute (primo motivo); - alla compatibilità tra le proprie condizioni di salute e la restrizione carceraria, tema estraneo all'oggetto del presente procedimento e trattato, come detto, con separata ordinanza del 9 novembre 2021 (secondo e terzo motivo); - alla concedibilità di permessi premio in favore di soggetti condannati per reati ostativi, profilo che non incide sull'operatività della preclusione prevista dai citati commi 01 e 1-bis dell'art. 47-ter (quarto motivo); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così