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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2024

Cassazione n. 06826/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma , [OSCURATO:PERSONA],33 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodi quest’ultimo, in Roma, via del Banco di [OSCURATO:PERSONA], 42 –controricorrente– avverso la sentenza n. 2527/2020 del la Corte di Appello di Milano , del9.10.2020, notificata il 12.10.2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: buoni postali fruttiferi [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivev ano un [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di £ 2.000.000, con clausola P.F.R. -pari facoltà di rimborso-.

Il 6.10.1990 moriva [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il rimborso integrale del Buono ma si sentiva opporre un rifiuto, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, nel caso di decesso di uno dei cointestatari, il pagamento potesse essere eseguito solo previo rilascio di una quietanza congiunta del cointestatario in vita e degli eredi del cointestatario definito.

2. – [OSCURATO:PERSONA] adiva, il Tribunale di Varese che accoglieva la sua, domanda e condannava [OSCURATO:PERSONA].

S.p.A. al pagamento integrale del Buono.

Il Tribunale riteneva non condivisibile la tesi di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il decesso di uno dei cointestatari renderebbe inefficace la clausola di pari facoltà di rimborso e impedirebbe l'esercizio della solidarietà dal lato attivo che caratterizza l'obbligazione.

3. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di meritoha statuito: a) diversamente da quanto statuito dall’ordinanza n. /2020 della Suprema Corte, il rinvio all’art. 203 del Dpr.

N. 256/1989 non è sufficiente a far considerare applicabile ai buoni postali, nel caso di decesso di uno dei cointestatari di buono fruttifero con clausola di pari facoltà di rimborso, la disciplina dettata per i libretti postali in quanto:b) il rinvio dell’art. 203 estende la disciplina dei libretti postali ai buoni fruttiferi, ma solo per i buoni per i quali “non è prevista una disciplina differente”; c) nel caso di specie tale discip l ina differente si rinviene negli artt. 171 e 178 Dpr. n. 156/1973 e 208 Dpr. n. 256/1989 che per l’ipotesi in esame che anche nel caso di subentro degli eredi nel diritto del cointestatario defunto si possa procedere al rimborso all’altro cointestatario. d) la nuova disciplina dei libretti postali e dei buoni fruttiferi introdotta con d.m. 19.12.2000 non ha previsto alcuna regola specifica per tali ipotesi confermando l’applicabilità per il futuro della disciplina generale dell’art. 1292 c.c. e) la disciplina dell’art. 208 è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni fruttiferi e la sua esistenza preclude l’applicazione della disciplina dei libretti postali

4. – [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] presentato controricorso .

In data 12.2.2024 la ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, notificata alla controricorrente in data 14.2.2024, instando per la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.− Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 156/1973, art. 182 e del d.p.r. n. 256/1989, artt. 184,187, 203 e 208, dell’art. 14 disp. gen. e del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11137 del 10.6.2020 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

La Corte non avrebbe applicato gli artt. 182, 184 e187 del [OSCURATO:PERSONA] applicabile ai buoni fruttiferi emessi sino al 27.12.2000, nonostante tale normativa sia stata abrogata per effetto del d.m. 19.12.2000, poiché l’art. 9, comma 2 esplicitamente prevede che tale normativa abrogata rimanesse applicabile ai buoni postali emessi sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice.

La Corte avrebbe evocato precedenti della medesima Corte di merito per disattendere l’arresto di questa Corte espresso con ordinanza n. 11137/2020.

6. –Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato estinto.

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorsor.g. n. 30676/2020.

Nulla spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma , [OSCURATO:PERSONA],33 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodi quest’ultimo, in Roma, via del Banco di [OSCURATO:PERSONA], 42 –controricorrente– avverso la sentenza n. 2527/2020 del la Corte di Appello di Milano , del9.10.2020, notificata il 12.10.2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: buoni postali fruttiferi [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivev ano un [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di £ 2.000.000, con clausola P.F.R. -pari facoltà di rimborso-. Il 6.10.1990 moriva [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il rimborso integrale del Buono ma si sentiva opporre un rifiuto, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, nel caso di decesso di uno dei cointestatari, il pagamento potesse essere eseguito solo previo rilascio di una quietanza congiunta del cointestatario in vita e degli eredi del cointestatario definito. 2. – [OSCURATO:PERSONA] adiva, il Tribunale di Varese che accoglieva la sua, domanda e condannava [OSCURATO:PERSONA]. S.p.A. al pagamento integrale del Buono. Il Tribunale riteneva non condivisibile la tesi di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il decesso di uno dei cointestatari renderebbe inefficace la clausola di pari facoltà di rimborso e impedirebbe l'esercizio della solidarietà dal lato attivo che caratterizza l'obbligazione. 3. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di meritoha statuito: a) diversamente da quanto statuito dall’ordinanza n. /2020 della Suprema Corte, il rinvio all’art. 203 del Dpr. N. 256/1989 non è sufficiente a far considerare applicabile ai buoni postali, nel caso di decesso di uno dei cointestatari di buono fruttifero con clausola di pari facoltà di rimborso, la disciplina dettata per i libretti postali in quanto:b) il rinvio dell’art. 203 estende la disciplina dei libretti postali ai buoni fruttiferi, ma solo per i buoni per i quali “non è prevista una disciplina differente”; c) nel caso di specie tale discip l ina differente si rinviene negli artt. 171 e 178 Dpr. n. 156/1973 e 208 Dpr. n. 256/1989 che per l’ipotesi in esame che anche nel caso di subentro degli eredi nel diritto del cointestatario defunto si possa procedere al rimborso all’altro cointestatario. d) la nuova disciplina dei libretti postali e dei buoni fruttiferi introdotta con d.m. 19.12.2000 non ha previsto alcuna regola specifica per tali ipotesi confermando l’applicabilità per il futuro della disciplina generale dell’art. 1292 c.c. e) la disciplina dell’art. 208 è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni fruttiferi e la sua esistenza preclude l’applicazione della disciplina dei libretti postali 4. – [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] presentato controricorso . In data 12.2.2024 la ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, notificata alla controricorrente in data 14.2.2024, instando per la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.− Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 156/1973, art. 182 e del d.p.r. n. 256/1989, artt. 184,187, 203 e 208, dell’art. 14 disp. gen. e del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11137 del 10.6.2020 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte non avrebbe applicato gli artt. 182, 184 e187 del [OSCURATO:PERSONA] applicabile ai buoni fruttiferi emessi sino al 27.12.2000, nonostante tale normativa sia stata abrogata per effetto del d.m. 19.12.2000, poiché l’art. 9, comma 2 esplicitamente prevede che tale normativa abrogata rimanesse applicabile ai buoni postali emessi sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice. La Corte avrebbe evocato precedenti della medesima Corte di merito per disattendere l’arresto di questa Corte espresso con ordinanza n. 11137/2020. 6. –Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato estinto. Nulla spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorsor.g. n. 30676/2020. Nulla spes
Sentenza Cassazione n. 06826/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris