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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33781/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 76 OSSERVA Considerata la memoria depositata dalla difesa, in cui viene sostenuta la ammissibilità dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche aventi ad oggetto profili di merito e di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare„ pag. 2, dove la Corte di appello ha affrontato il tema del dolo e della imputabilità del ricorrente, esaminando a tal fine anche la documentazione prodotta in udienza dalla difesa sul disturbo bordeline della personalità), tenuto conto dell'appello sul punto molto generico, in cui i "dubbi" esposti dalla difesa sulla esistenza degli elementi del reato e sulla "cosciente e volontaria" condotta si limitavano soltanto alla circostanza che al momento della discussione con il p.u. l'imputato appariva "agitato come fuori di testa" e che era stato trattenuto dai militari, perché temevano potesse farsi del male; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 76 OSSERVA Considerata la memoria depositata dalla difesa, in cui viene sostenuta la ammissibilità dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche aventi ad oggetto profili di merito e di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare„ pag. 2, dove la Corte di appello ha affrontato il tema del dolo e della imputabilità del ricorrente, esaminando a tal fine anche la documentazione prodotta in udienza dalla difesa sul disturbo bordeline della personalità), tenuto conto dell'appello sul punto molto generico, in cui i "dubbi" esposti dalla difesa sulla esistenza degli elementi del reato e sulla "cosciente e volontaria" condotta si limitavano soltanto alla circostanza che al momento della discussione con il p.u. l'imputato appariva "agitato come fuori di testa" e che era stato trattenuto dai militari, perché temevano potesse farsi del male; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 33781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris