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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 15989/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2017 del TRIBUNALE di GENOVAtiettrerv-vtsTrer~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato in relazione agli artt. 37, 96, 146 e 159 Digs.81/2008.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità; con il secondo motivo di ricorso, mancata applicazione della causa di non punibilità dì cui all'art. 131 bis cod. pen..

Considerato che il ricorso è stato redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione e che è necessaria la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 Ud. (dep. 29/04/2011 ) Rv. 249985 - 01).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2017 del TRIBUNALE di GENOVAtiettrerv-vtsTrer~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato in relazione agli artt. 37, 96, 146 e 159 Digs.81/2008. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità; con il secondo motivo di ricorso, mancata applicazione della causa di non punibilità dì cui all'art. 131 bis cod. pen.. Considerato che il ricorso è stato redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione e che è necessaria la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 Ud. (dep. 29/04/2011 ) Rv. 249985 - 01). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris