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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2024

Cassazione n. 16689/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18831/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 111, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO ROMA n. 1358/2020 depositata il24/02/2020.

R.g. n. 18831 del 2020 Ad. 10/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 1 0/06/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 1 358 in data 24/02/2020; risponde con controricorso e propone ricorso incidentale,su tre motivi, Anne F rederique Marie G ermane Mart h e J onkvrow D e Bellefroid; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, contenuti in un unico documento, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; R.g. n. 18831 del 2020 Ad. 10/06/2024; estensore: C. Valle p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18831/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 111, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO ROMA n. 1358/2020 depositata il24/02/2020. R.g. n. 18831 del 2020 Ad. 10/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 1 0/06/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 1 358 in data 24/02/2020; risponde con controricorso e propone ricorso incidentale,su tre motivi, Anne F rederique Marie G ermane Mart h e J onkvrow D e Bellefroid; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, contenuti in un unico documento, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; R.g. n. 18831 del 2020 Ad. 10/06/2024; estensore: C. Valle p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cas
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