CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 25970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23889/2019 R.G. proposto da E.P.M. S.r.I., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]Amore in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 25; - ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di socio e società cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procure speciali allegate al controricorso, domiciliata in ROMA U.P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - controricorrente - NONCHE' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]Amore in forza di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], via Sistina n. 121; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3468/2019, pubblicata il 21 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della udienza pubblica del 27 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Procida, confermando la sentenza di prime cure con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva revocato il decreto ingiuntivo n.457/2001 con cui la predetta [OSCURATO:SOCIETA] aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale della stessa città nei confronti della ingiunta E.P.M. il pagamento di Euro 121.227,575, riducendo la somma dovuta dalla opponente al minor importo di Euro 58.390,80, a titolo di corrispettivo per fatture non pagate emesse per il servizio di traghettamento automezzi adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani sulla tratta Procida - Pozzuoli (A/R). Avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA] società cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso; resiste altresì con controricorso il Comune di Procida. La causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 27 maggio 2022; il ricorso è stato poi trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata U.P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G. nella persona del Sostituto procuratore generale G.B. Nardecchia ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Parte ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Il difensore del Comune di Procida ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente lamenta con un primo motivo la "Violazione e/o falsa applicazione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 nonché degli artt. 1350 e 1418 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3"e contesta che la Corte di appello abbia ritenuto esistente - sulla base del contenuto di un incontro avvenuto il 28 agosto 2001 tra i rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Procida ove si dava atto «che la Ditta EPM per quanto attiene al pagamento del trasporto dei rifiuti in terraferma con la [OSCURATO:PERSONA] rivendica il rapporto diretto con la ditta di Frattamaggiore e quindi diffida il Comune a non provvedere direttamene al pagamento delle fatture emesse dalla Ecolsea (...) » - un rapporto contrattuale tra le parti sulla base di comportamenti concludenti che comportavano la conclusione di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.. Contesta quanto affermato dal giudice di appello in proposito e cioè che la società EPM «si avvaleva del servizio di traghettamento rifiuti da Procida a ( Pozzuoli effettuato da Ecolsea e sostanzialmente fino alla fine di agosto 2001 accettava le modalità di pagamento di detto servizio attraverso lo scorporo dal canone mensile della somma da corrispondere ad Ecolsea scorporo e adempimento che venivano effettuati dal Comune di Prockla» ed assume che: «la società appellante dunque con il proprio comportamento concludente non ha inizialmente e per un congruo periodo successivo, mai formalmente contestato le modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto ivi compresa il predetto scorporo delle somme da corrispondere ad Ecolsea per il trasporto con traghetto U.P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dei rifiuti dal Comune di Procida a Pozzuoli. La fattispecie dello scorporo e adempimento da parte dell'amministrazione comunale configura una vera e propria delegazione di pagamento ha ad oggetto l'esecuzione di un pagamento in favore del creditore a cura di un terzo che sia stato delegato dall'originario debitore ed ha una precipua funzione solutoria. Nella specie l'intento del delegante è quello di assicurarsi l'attività di cooperazione necessario per far pervenire un bene al delegatario e cioè mediante un negozio unilaterale autorizzativo. In buona sostanza si configura un pagamento per mezzo del terzo della cui opera il debitore originario può sempre avvalersi e il pagamento rimane comunque giuridicamente imputabile al debitore delegante. Pertanto, non intercorre un vero e proprio rapporto contrattuale tra delegato e delegante ma la delega può essere in qualunque momento revocata come nella specie si è verificato con il verbale di incontro del 28 agosto 2001». 2. Denuncia inoltre con un secondo motivo di ricorso "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 420 del codice della navigazione (r. d. 30.3.1942 n. 327) nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3" in quanto i contratti di trasporto secondo il codice della navigazione devono avere forma scritta ad pro bationem. 3. La ricorrente lamenta con un terzo motivo la "Violazione e/o falsa applicazione dei precetti contenuti agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché all'art.1325, 1326, 1418 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, c.p.c. n. 5 per omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione delle parti emergenti dalle risultanze probatorio e documentali del processo di primo grado" in particolare lamentando che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni confessorie, quali risultanti dalle prove escusse e dai documenti prodotti in causa dalla Ecolsea sulla inesistenza di alcun rapporto contrattuale con E.P.M. ; richiama in particolare il contenuto di una missiva di Ecolsea inviata a EPM e al Comune di Procida in data 2.07.2001 nella quale si lamentava della non regolarizzazione del contratto con la nuova appaltatrice del servizio di raccolta r.s.u. e comunicava che il costo del trasporto in terraferma verrà contabilizzato a carico del Comune; inoltre, evidenzia come il giudice di appello U.P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non abbia tenuto conto, per un verso, della circostanza che il servizio di traghettamento dei rifiuti svolto dalla Ecolsea fosse all'epoca dei fatti l'unica realtà imprenditoriale sull'isola di Procida e quindi svolto in regime di monopolio e che, per l'altro, la EPM aveva contestato al Comune l'esosità dei prezzi praticati in ordine ai corrispettivi dovuti per il servizio di traghettamento, anche prima della decisione del Comune di operare lo scorporo come metodo di pagamento. 4. Con un ultimo e quarto motivo la ricorrente lamenta la "nullità della impugnata sentenza per violazione del precetto contenuto all'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, c.p.c. n. 4" in quanto la sentenza impugnata sarebbe carente in modo assoluto di motivazione o sarebbe viziata perché apparente. 5. Il primo motivo è inammissibile con riferimento sia alle lamentate violazioni di legge sia alla contestata sussistenza di una delegazione di pagamento. 5.1. Giova premettere i punti salienti della vicenda in esame per come accertata nel merito: - EPM, aggiudicataria dell'appalto de quo a seguito di contenzioso amministrativo dinanzi al Tar di Salerno, era succeduta in data 1 maggio 2001 alla precedente aggiudicataria (società ECOLTECH) nel rapporto contrattuale già in essere con il Comune di Procida relativo al servizio di srnaltimento dei rifiuti; - il detto servizio comprendeva, previo corrispettivo di canone mensile, il costo del traghettamento degli automezzi di raccolta rifiuti (da e verso) Procida - Pozzuoli, servizio già da tempo effettuato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (unica realtà imprenditoriale sull'isola per il traghettamento - punto 4 sentenza impugnata); - la prova della sussistenza del rapporto contral:tuale fra la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] è stata desunta in primo luogo dalle dichiarazioni rese dalla prima nel verbale del 28 agosto 2001, in secondo luogo dal fatto che la EPM fosse succeduta nel rapporto in essere fra il Comune e la precedente appaltatrice a seguito di giudicato amministrativo nonché, infine, dalla situazione di fatto, precedente al verbale, a proposito della quale la Corte di appello ha ravvisato una delegazione di pagamento per cui il Comune pagava una parte del corrispettivo del servizio appaltato non alla ricorrente, ma alla [OSCURATO:SOCIETA];nello U.P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi specifico, ha ritenuto che EPM si fosse avvalsa «del servizio di traghettamento rifiuti da Procida a Pozzuoli effettuato da Ecolsea e sostanzialmente fino alla fine di agosto 2001» avesse accettato «le modalità di pagamento di detto servizio attraverso lo scorporo dal canone mensile della somma da corrispondere ad Ecolsea, scorporo e adempimento che venivano effettuati dal Comune di Procida» e ha ritenuto corretto il ragionamento del primo giudice che aveva ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra EPM e [OSCURATO:SOCIETA] proprio alla stregua del contenuto del verbale dell'incontro del 28 agosto 2001 nel quale EPM rivendicava il rapporto diretto con la ditta di Frattamaggiore [appunto, [OSCURATO:SOCIETA] ndr] (punto 5.1. sentenza impugnata). 5.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che le norme di cui si denuncia la violazione in parte non si attagliano alla fattispecie in esame e vengono evocate in modo eccentrico rispetto a quanto affermato dai giudici di merito (Artt. 16 e 17 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e in parte (artt. 1350, 1418 e 1269 c.c.) tendono inammissibilmente a suscitare una non consentita rivalutazione di fatti e circostanze per come accertate dai giudici del merito. Come veduto, la Corte di merito sulla base di una serie di circostanze ha ritenuto il comportamento concludente della società odierna ricorrente, qualificando il meccanismo di scorporo e adempimento da parte dell'amministratore comunale come delegazione di pagamento ed in particolare argomentando che, in precedenza, il Comune di Procida aveva pagato una parte del corrispettivo del servizio appaltato non alla ricorrente, ma alla [OSCURATO:SOCIETA]. Va precisato al riguardo che la pretesa di cui si discute non è fondata sull'accordo di delegazione che ha solo costituito un fatto che è stato utilizzato, tra l'altro, in modo palesemente privo di decisività, per ritenere che vi fosse rapporto contrattuale fra la EPM e la [OSCURATO:SOCIETA]. Proprio per tale ragione, il Collegio non condivide quanto sostenuto dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte a proposito della necessità della forma scritta atteso che, come veduto, la pretesa creditoria in oggetto non trae U.P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi titolo dalla delegazione e la questione della mancanza della forma, anche se esistesse in ipotesi, sarebbe irrilevante in giudizio perché vicenda estranea al rapporto creditorio in esame, non essendo in questione lo svolgimento del rapporto fra il Comune e la società odierna ricorrente. La censura sulla forma, oltre a non essere decisiva, risulta altresì inammissibile perché pone una questione di diritto che risulta nuova, non avendo in alcun modo la sentenza preso posizione sul modo in cui la delegazione era stata effettuata, essendosi riferita solo ad essa come fatto storico ed in particolare, non avendo sostenuto che la delegazione fosse stata verbale e non avendo parlato nemmeno della forma di essa; invero, la sentenza impugnata ha soltanto parlato di non contestazione delle modalità di pagamento, senza prendere posizione sulla forma. 6. Infondato è il secondo motivo con cui parte ricorrente evoca anche la violazione dell'art. 420 del codice navig. e dell'art. 2697 c.c. 6.1. Come già rilevato a proposito del primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra EPM e [OSCURATO:SOCIETA] alla stregua del contenuto del verbale del 28 agosto 2001 nel quale la prima rivendicava il rapporto diretto con la seconda e diffidava il Comune a non provvedere più direttamente al pagamento delle fatture da questa emesse (punto 5.1. della sentenza impugnata). Contenuto che la Corte territoriale correttamente ha ritenuto di carattere sostanzialmente confessorio circa l'esistenza del rapporto e, comunque, rilevante presuntivamente. 7. Inammissibile è il terzo motivo. 7.1. Ad onta della sua formale intestazione, attiene a profili di fatto ed invoca una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello. Nel contrapporre a questo apprezzamento la diversa lettura secondo la quale avrebbe dovuto considerare il contenuto delle dichiarazioni confessorie risultanti dai documenti allegati e dalle deposizioni assunte, la società ricorrente omette di considerare che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito cui compete U.P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (in tal senso, cfr. Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). La valutazione compiuta dalla Corte territoriale non può dunque essere rimessa in discussione in sede di legittimità. 7.2. In secondo luogo, giova ribadire che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. Sez. 6 - 3, 23/10/2018 n. 26769). 7.3. Infine, circa la evocata violazione dell'art. 116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. 3, 10/06/2016 n. 11892; Cass., Sez. U 30/09/2020 n. 20867). 8. Inammissibile è pure l'ultimo motivo che denunciai la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. pretendendo di sostenerla sulla base di elementi tratti aliunde che dimostrerebbero la nullità della sentenza e l'apparenza della motivazione. In realtà sollecita una inammissibile rivalutazione della quaestio facti, come veduto, coerentemente e logicamente ricostruita dalla Corte di appello.U. P. 27.05.2022 r.g.n. 23889/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Annbrosi 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., nella spmegata qualità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dei difensori antistatari, nonché in favore del Comune di Procida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d