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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 agosto 1972

Cassazione n. 17877/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1972 avverso l'ordinanza del 26.04.2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano che in data 17 maggio 2021 ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 9 gennaio 2014 dal Tribunale di Vigevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 3 aprile 2014, della quale l'istante avrebbe avuto cognizione solo all'atto della notifica del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti del 16 gennaio 2021.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo l'inosservanza e la mancata applicazione degli artt. 161 e 175 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione.

Rileva la ricorrente che il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato al mandato in data 23 maggio 2013 e tutte le notifiche erano state eseguite presso il suo studio.

Non avrebbe, dunque, mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale anche perché il difensore di ufficio che le era stato successivamente nominato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non l'avrebbe contattata, ancorché la sua dimora risultasse agli atti (il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 in Abbiategrasso).

Ad avviso della ricorrente si sarebbe, pertanto, in presenza di un caso di incolpevole mancata conoscenza degli atti del processo, pienamente idoneo a consentire la concessione della restituzione nel termine per impugnare.

La sola elezione di domicilio presso il difensore non sarebbe, del resto, idonea a fondare la conoscenza della pendenza del procedimento per l'imputato, dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, se vi sia stata o meno l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore.

L'ordinanza impugnata avrebbe, dunque, erroneamente ritenuto, sulla base di mere presunzioni, che alla nomina del difensore di fiducia sia conseguita la conoscenza per l'imputato del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Con unico motivo la ricorrente deduce l'inosservanza e la mancata applicazione degli artt. 161 e 175 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe indebitamente obliterato che nel caso di specie ricorre un caso di incolpevole conoscenza degli atti del processo.

Rileva la ricorrente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al mandato in data 23 maggio 2013 e tutte le notifiche erano state eseguite presso il suo studio; non avrebbe, dunque, mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale anche perché il difensore di ufficio che le era stato successivamente nominato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non l'avrebbe contattata, ancorché la sua dimora risultasse agli atti (il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 in Abbiategrasso).

3. Il motivo si rivela manifestamente infondato.

L'art. 175 cod. proc. pen. prevede che l'imputato possa chiedere di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, quale il termine per proporre impugnazione, se provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso di specie correttamente la Corte di appello di Milano ha ritenuto che non ricorra alcuna ipotesi di incolpevole mancato rispetto del termine per impugnare, dovuto a causa fortuita o forza maggiore, in quanto l'imputata si era sottratta volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo penale.

La Corte di appello ha, infatti, rilevato, con motivazione congrua e pienamente aderente alle risultanze documentali, che la conoscenza del processo per l'imputato sarebbe derivata dalla nomina del difensore di fiducia, presso il quale, peraltro, l'Ajeti aveva eletto domicilio, e dalla conseguente instaurazione di un rapporto professionale con il medesimo.

L'effettività del rapporto professionale tra la ricorrente e il difensore è, infatti, dimostrata dalla rinuncia al mandato depositata in data 23 maggio 2013 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emerge testualmente che plurimi erano stati i contatti tra i medesimi per concordare una linea difensiva e consentire il rilascio di procura speciale in favore del difensore. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in tale atto precisa di aver «parlato più volte con la propria assistita, ricevendo rassicurazioni in merito alla sua venuta in studio per la firma della procura speciale».

Dalla rinuncia al mandato sottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] risulta, inoltre, che l'interruzione del rapporto fiduciario è intervenuta successivamente all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e, segnatamente, nel corso della celebrazione della fase dell'udienza preliminare, apertasi con l'udienza del 12 aprile 2013, nella quale l'imputata è stata dichiarata contumace.

Da tale elemento risulta, pertanto, che la ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ha avuto conoscenza dell'accusa elevata nei suoi confronti e della data di udienza, in conformità ai principi del giusto processo delineato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Sulla base di questi significativi elementi di fatto, concorrenti e sinergici, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che l'imputata abbia scelto di disinteressarsi dal processo e, dunque, non ricorra alcun caso di caso fortuito o forza maggiore idoneo a legittimare la restituzione nel termine richiesta.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1972 avverso l'ordinanza del 26.04.2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano che in data 17 maggio 2021 ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 9 gennaio 2014 dal Tribunale di Vigevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 3 aprile 2014, della quale l'istante avrebbe avuto cognizione solo all'atto della notifica del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti del 16 gennaio 2021. La ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo l'inosservanza e la mancata applicazione degli artt. 161 e 175 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione. Rileva la ricorrente che il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato al mandato in data 23 maggio 2013 e tutte le notifiche erano state eseguite presso il suo studio. Non avrebbe, dunque, mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale anche perché il difensore di ufficio che le era stato successivamente nominato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non l'avrebbe contattata, ancorché la sua dimora risultasse agli atti (il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 in Abbiategrasso). Ad avviso della ricorrente si sarebbe, pertanto, in presenza di un caso di incolpevole mancata conoscenza degli atti del processo, pienamente idoneo a consentire la concessione della restituzione nel termine per impugnare. La sola elezione di domicilio presso il difensore non sarebbe, del resto, idonea a fondare la conoscenza della pendenza del procedimento per l'imputato, dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, se vi sia stata o meno l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore. L'ordinanza impugnata avrebbe, dunque, erroneamente ritenuto, sulla base di mere presunzioni, che alla nomina del difensore di fiducia sia conseguita la conoscenza per l'imputato del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Con unico motivo la ricorrente deduce l'inosservanza e la mancata applicazione degli artt. 161 e 175 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe indebitamente obliterato che nel caso di specie ricorre un caso di incolpevole conoscenza degli atti del processo. Rileva la ricorrente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al mandato in data 23 maggio 2013 e tutte le notifiche erano state eseguite presso il suo studio; non avrebbe, dunque, mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale anche perché il difensore di ufficio che le era stato successivamente nominato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non l'avrebbe contattata, ancorché la sua dimora risultasse agli atti (il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 in Abbiategrasso). 3. Il motivo si rivela manifestamente infondato. L'art. 175 cod. proc. pen. prevede che l'imputato possa chiedere di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, quale il termine per proporre impugnazione, se provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie correttamente la Corte di appello di Milano ha ritenuto che non ricorra alcuna ipotesi di incolpevole mancato rispetto del termine per impugnare, dovuto a causa fortuita o forza maggiore, in quanto l'imputata si era sottratta volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo penale. La Corte di appello ha, infatti, rilevato, con motivazione congrua e pienamente aderente alle risultanze documentali, che la conoscenza del processo per l'imputato sarebbe derivata dalla nomina del difensore di fiducia, presso il quale, peraltro, l'Ajeti aveva eletto domicilio, e dalla conseguente instaurazione di un rapporto professionale con il medesimo. L'effettività del rapporto professionale tra la ricorrente e il difensore è, infatti, dimostrata dalla rinuncia al mandato depositata in data 23 maggio 2013 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emerge testualmente che plurimi erano stati i contatti tra i medesimi per concordare una linea difensiva e consentire il rilascio di procura speciale in favore del difensore. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in tale atto precisa di aver «parlato più volte con la propria assistita, ricevendo rassicurazioni in merito alla sua venuta in studio per la firma della procura speciale». Dalla rinuncia al mandato sottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] risulta, inoltre, che l'interruzione del rapporto fiduciario è intervenuta successivamente all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e, segnatamente, nel corso della celebrazione della fase dell'udienza preliminare, apertasi con l'udienza del 12 aprile 2013, nella quale l'imputata è stata dichiarata contumace. Da tale elemento risulta, pertanto, che la ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ha avuto conoscenza dell'accusa elevata nei suoi confronti e della data di udienza, in conformità ai principi del giusto processo delineato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Sulla base di questi significativi elementi di fatto, concorrenti e sinergici, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che l'imputata abbia scelto di disinteressarsi dal processo e, dunque, non ricorra alcun caso di caso fortuito o forza maggiore idoneo a legittimare la restituzione nel termine richiesta. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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