CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 06986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG r<)t l'Aiumm.tA.d. (A.4 14,•.12,, )-C:t C.dt40 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto, con effetto ex nunc, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La condotta che ha determinato la revoca (guida di un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) risulta avvenuta in data 25 novembre del 2022. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa il Tribunale non ha congruamente apprezzato la gravità dell'episodio, finendo col proporre una motivazione apparente, in violazione dei principi di diritto più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Non sarebbe stato valutato il buon comportamento tenuto, complessivamente, dal Pugliese durante la sottoposizione alla misura alternativa. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che la previsione regolatrice di cui all'art. 51 ter ord.pen. va letta e interpretata congiuntamente a quella contenuta nell'art. 47 comma 11 ord. pen. che testualmente afferma l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova . E' la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, infatti, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura,, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazíone (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove di consistente gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.3.2 Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza da un lato non può dirsi illogica, posto che la guida di un veicolo sotto l'effetto di stupefacenti è oggettivamente una condotta di consistente gravità in rapporto al pericolo che determina per la incolumità propria e altrui, dall'altro ha preso in esame le condotte pregresse, tanto da limitare temporalmente l'effetto della revoca al momento della violazione commessa. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 22 novembre 2023 Il Consigliere es