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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05199/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il sequestro e la confisca allargata di somme di denaro, beni e altre utilità ritenuti <ye nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di 292.032 euro, e ha ritenuto nella disponibilità del Parisi anche un immobile intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e un appartamento intestato alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo, con unico motivo di ricorso, l'inosservanza e l'errore applicazione dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e la mancanza di motivazione in ordine ai presupporti richiesti per l'applicazione del sequestro e della confisca e ai criteri utilizzati per quantificare l'ammontare della sproporzione finanziaria, in costanza di diverse possibili stime.

Deduce la ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di fornire la seppur minima argomentazione in ordine alla ritenuta congruità dei dati forniti dal perito dott. [OSCURATO:PERSONA] e di motivare la ragione per la quale, tra le varie ipotesi prospettate dal consulente, era stata adottata la seconda, escludendo le altre tre alternative prospettate.

Ad avviso della ricorrente, illegittimo sarebbe, inoltre, il metodo di accertamento della sproporzione tra reddito disponibile del Parisi e il valore del bene confiscabile operato sulla base del mero confronto del dato annuale adottato nel provvedimento impugnato.

Occorrerebbe, infatti, far riferimento all'accertamento della capacità reddituale al momento dell'acquisizione del bene confiscabile e tener conto che la capacità reddituale non è necessariamente legata ai soli incrementi di ricchezza realizzati nell'anno di acquisizione, ma alla complessiva forza economica che l'acquirente ha in questo momento storico.

A fronte di una contestazione «fino al 2010», inoltre, il perito avrebbe vagliato movimentazioni patrimoniali a decorrere dal 2000, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla pertinenza tra disponibilità patrimoniale antecedente e il reato per il quale il Parisi ha riportato la condanna.

La Corte di appello, dunque, in violazione della legge, avrebbe fondato il proprio apprezzamento su un puro e semplice automatismo, applicato indipendentemente dalle giustificazioni e delle prove addotte dalla difesa.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente deduce, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della confisca e in ordine ai criteri utilizzati per quantificare l'importo della ritenuta sproporzione, in presenza di diverse possibili stime operate dal perito.

2. Il motivo è fondato.

3. Occorre rilevare, in via preliminare, come la giurisprudenza di legittimità più recente ammette che, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020 (dep. 14/05/2021), Flauto, Rv. 281362 - 01) e, comunque, il difetto della motivazione sui presupposti che fondano la confisca.

4. La Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato ha disposto la confisca allargata dei beni ritenuti attribuibili al Parisi, limitandosi ad affermare apoditticamente che l'entità della sproporzione tra fonti di reddito lecite del Parisi e gli impieghi dell'arco temporale oggetto di esame (dal 2000 al 2015) è pari ad euro 292.032,00.

La Corte di appello, tuttavia, non ha dimostrato compiutamente la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca allargata.

In particolare, la Corte di appello nel provvedimento impugnato non ha ricostruito il compendio dei beni rinvenuti nella disponibilità del nucleo familiare del Parisi, peraltro ritenuto costituito da dodici persone conviventi, e non ha dimostrato la sproporzione del valore di tali cespiti rispetto ai redditi e alla attività economica del Parisi stesso.

La Corte di appello, del resto, si è limita a richiamare la ritenuta congruità della stima operata dal perito dott. [OSCURATO:PERSONA], pur in costanza di diverse ipotesi formulate dallo stesso, e, dunque, senza indicare motivatamente le ragioni poste a fondamento della stima prescelta e quelle per le quali ha ritenuto di disattendere l'opposta prospettazione della difesa e del proprio consulente tecnico.

Nella determinazione della sproporzione dei beni ritenuti nella disponibilità del Parisi, la Corte di appello, inoltre, non ha chiarito l'ambito di «ragionevolezza temporale» adottato (secondo quanto indicato da C. Cost., n. 33 del 2018 e da Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01) e i criteri interpretativi posti a fondamento dello stesso.

Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato, in quanto gravemente carente nella motivazione.

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il sequestro e la confisca allargata di somme di denaro, beni e altre utilità ritenuti <ye nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di 292.032 euro, e ha ritenuto nella disponibilità del Parisi anche un immobile intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e un appartamento intestato alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo, con unico motivo di ricorso, l'inosservanza e l'errore applicazione dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e la mancanza di motivazione in ordine ai presupporti richiesti per l'applicazione del sequestro e della confisca e ai criteri utilizzati per quantificare l'ammontare della sproporzione finanziaria, in costanza di diverse possibili stime. Deduce la ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di fornire la seppur minima argomentazione in ordine alla ritenuta congruità dei dati forniti dal perito dott. [OSCURATO:PERSONA] e di motivare la ragione per la quale, tra le varie ipotesi prospettate dal consulente, era stata adottata la seconda, escludendo le altre tre alternative prospettate. Ad avviso della ricorrente, illegittimo sarebbe, inoltre, il metodo di accertamento della sproporzione tra reddito disponibile del Parisi e il valore del bene confiscabile operato sulla base del mero confronto del dato annuale adottato nel provvedimento impugnato. Occorrerebbe, infatti, far riferimento all'accertamento della capacità reddituale al momento dell'acquisizione del bene confiscabile e tener conto che la capacità reddituale non è necessariamente legata ai soli incrementi di ricchezza realizzati nell'anno di acquisizione, ma alla complessiva forza economica che l'acquirente ha in questo momento storico. A fronte di una contestazione «fino al 2010», inoltre, il perito avrebbe vagliato movimentazioni patrimoniali a decorrere dal 2000, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla pertinenza tra disponibilità patrimoniale antecedente e il reato per il quale il Parisi ha riportato la condanna. La Corte di appello, dunque, in violazione della legge, avrebbe fondato il proprio apprezzamento su un puro e semplice automatismo, applicato indipendentemente dalle giustificazioni e delle prove addotte dalla difesa. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente deduce, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della confisca e in ordine ai criteri utilizzati per quantificare l'importo della ritenuta sproporzione, in presenza di diverse possibili stime operate dal perito. 2. Il motivo è fondato. 3. Occorre rilevare, in via preliminare, come la giurisprudenza di legittimità più recente ammette che, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020 (dep. 14/05/2021), Flauto, Rv. 281362 - 01) e, comunque, il difetto della motivazione sui presupposti che fondano la confisca. 4. La Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato ha disposto la confisca allargata dei beni ritenuti attribuibili al Parisi, limitandosi ad affermare apoditticamente che l'entità della sproporzione tra fonti di reddito lecite del Parisi e gli impieghi dell'arco temporale oggetto di esame (dal 2000 al 2015) è pari ad euro 292.032,00. La Corte di appello, tuttavia, non ha dimostrato compiutamente la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca allargata. In particolare, la Corte di appello nel provvedimento impugnato non ha ricostruito il compendio dei beni rinvenuti nella disponibilità del nucleo familiare del Parisi, peraltro ritenuto costituito da dodici persone conviventi, e non ha dimostrato la sproporzione del valore di tali cespiti rispetto ai redditi e alla attività economica del Parisi stesso. La Corte di appello, del resto, si è limita a richiamare la ritenuta congruità della stima operata dal perito dott. [OSCURATO:PERSONA], pur in costanza di diverse ipotesi formulate dallo stesso, e, dunque, senza indicare motivatamente le ragioni poste a fondamento della stima prescelta e quelle per le quali ha ritenuto di disattendere l'opposta prospettazione della difesa e del proprio consulente tecnico. Nella determinazione della sproporzione dei beni ritenuti nella disponibilità del Parisi, la Corte di appello, inoltre, non ha chiarito l'ambito di «ragionevolezza temporale» adottato (secondo quanto indicato da C. Cost., n. 33 del 2018 e da Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01) e i criteri interpretativi posti a fondamento dello stesso. Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato, in quanto gravemente carente nella motivazione. 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvi
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