CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21250/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1061/2024depositata il 30/05/2024.Numero registro generale 17387/2024Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 21250/2026Data pubblicazione 22/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 22.11.2018, [OSCURATO:SOCIETA]conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso le società SunglassS.r.l., ora [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confrontidell’atto dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n.16729 racc. n.10168 del notaiodott. [OSCURATO:PERSONA] di Montebelluna) con cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva conferito aSunglass Industry il ramo di azienda di sua proprietà organizzato per lalavorazione del vetro.Nel corso del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] esponeva i seguentifatti: 1. Il “claim Lafayette” e la causa tedesca. Ancora negli anni ’90 l’alloraSteelbenetton S.p.a. (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA]) aveva ordinato allasocietà italiana [OSCURATO:SOCIETA] dei vetri (ordine controfirmato n.41 del25.01.1994, cfr. doc.3 fasc. I° P.isa - Doc.1 Cass.6, e garanzia decennale,cfr. doc.5 fasc. I° P.isa, Doc.2 Cass.7) destinati alla costruzione dellefacciate in vetro del nuovo centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” diBerlino, a seguito di contratto di appalto che aveva stipulato con lacommittente CBC [OSCURATO:PERSONA] de Bâtiment et de Construction S.A.(di seguito “CBC”). Qualche anno dopo la consegna, il materiale fornito daSunglass palesava gravi vizi concretizzatisi nella rottura e conseguentecaduta di parte delle lastre in vetro posizionate sulla facciata del centrocommerciale di Berlino e per tale ragione la committente CBC incassava lapolizza fideiussoria rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipula delcontratto d’appalto, pari a 1.225.000 marchi (corrispondenti ad €.641.620,00).[OSCURATO:PERSONA] riteneva illegittima tale comportamento poiché tra le partiera intervenuta una transazione “tombale”; pertanto, iniziava un lungocontenzioso in Germania nel corso del quale era stata espletata appositaNumero registro generale 17387/2024Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 21250/2026Data pubblicazione 22/06/2026CTU che attestava la non conformità della merce alla commessa e che siconcludeva con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dieuro 3.424.709,50, oltre a interessi e spese di lite;Nelle more di tale giudizio, in data 23.2.2006 il legale rappresentante diSunglass, [OSCURATO:PERSONA], aveva sottoscritto un riconoscimento didebito con il quale la società si impegnava a manlevare Permasteelisadall’esito del giudizio tedesco.[OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato dinanzi al Tribunale di Treviso il riconoscimentodi debito sottoscritto dal proprio legale rappresentante, di cui era stataaccertata la validità con sentenza n. 112/2011.All’esito del giudizio tedesco, in data 10.12.2013 [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto a [OSCURATO:SOCIETA] il rimborso di quanto pagato alla committente, eprecisamente la somma di euro 5.762.550,00.In data 18.12.2013 [OSCURATO:SOCIETA] aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] il ramod’azienda relativo alla produzione di cristalli a fronte dell’acquisizionedell’80% del capitale sociale [il “Conferimento”]. Pertanto, già adito ilTribunale di Treviso per ottenere l’accertamento del proprio credito, con ilpresente giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva fosse dichiarata l’inefficacia aisensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di conferimento del ramo d’azienda,ritenendone sussistenti tutti i presupposti di legge.Si costituivano le convenute, le quali negavano la sussistenza del credito esostenevano che il conferimento del ramo d’azienda dovesse considerarsiun adempimento di debito scaduto ai sensi dell’art. 2901, c. 3, c.c., in virtùdell’accordo di joint venture concluso in data 7.9.2009 tra [OSCURATO:SOCIETA] eSunglass Design s.a.r.l, società di diritto lussemburghese fondata daCalogero Chinzi, ex dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], il quale avendo ideato nuovetecniche di produzione ne aveva ceduto il brevetto a [OSCURATO:SOCIETA] a fronte dellacessione del ramo d’azienda a [OSCURATO:PERSONA], società dallo stessocontestualmente costituita avente come socio unico [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17387/2024Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 21250/2026Data pubblicazione 22/06/2026Le convenute contestavano altresì la sussistenza del cd. eventus damni, inquanto a fronte del conferimento [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquisito unapartecipazione pari all’80% del capitale sociale in linea con il valore dei beniaziendali ceduti. Infine, negavano la sussistenza dell’elemento soggettivo,chiedendo il rigetto della domanda attorea.Con sentenza n. 1345/2022 il Tribunale di Treviso accoglieva l’azionerevocatoria e condannava le convenute, in solido tra loro, alla rifusione dellespese di lite.In particolare, ai fini della prova della sussistenza del credito il giudice diprime cure prendeva atto della validità del riconoscimento di debitosottoscritto dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], già accertata dalTribunale di Treviso con sentenza n. 112/2011, successivamente impugnatae quindi confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con 4 sentenza n.896/2019 passata in giudicato.Inoltre, il Tribunale prendeva atto dell’accertamento della titolarità delcredito dichiarata, nelle more del giudizio, dal medesimo Tribunale diTreviso con sentenza n. 1564/2020, rilevando che sebbene tale sentenzafosse oggetto di impugnazione la stessa doveva ritenersi ancora esecutivaavendo la Corte d’Appello di Venezia rigettato l’istanza inibitoria.Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Parallelamente, impugnava [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA].,sollevando sostanzialmente le medesime contestazioni.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] contestando tutto quanto affermato dalleappellanti, nonché eccependo l’inammissibilità degli appelli ai sensi dell’art.348 bis c.p.c.Con sentenza del 30 maggio 2024, la Corte d’Appello rigettava l’appelloproposto e, per l’effetto, confermava la sentenza del Tribunale di Treviso n.1345/2022. Condannava le appellanti alla rifusione in favore diPermasteelisa delle spese di lite del grado.Numero registro generale 17387/2024Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 21250/2026Data pubblicazione 22/06/2026Con separati ricorsi notificati a mezzo pec in data 30.07.2024 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propongono ricorso percassazione avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Venezia,svolgendo quattro motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato per prima il proprio ricorso percassazione in data 31.07.2024, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hadepositato il proprio ricorso per cassazione in data 13.09.2024 e vaqualificato quale ricorso incidentale.[OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico resiste con controricorso.Motivi della decisioneSi omette la illustrazione dei motivi in quanto nell’interesse del ricorrenteprincipale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (“[OSCURATO:PERSONA]”) e di quelloincidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è stata depositata rinuncia algiudizio per cassazione esponendo che all’esito di negoziazioni avviatesuccessivamente all’introduzione del presente giudizio, le parti, con l’ausiliodei propri legali, hanno definito la complessiva controversia tra loro insortanell’ambito di una transazione generale, nel cui contesto hanno convenuto,per quel che interessa a questi fini, la reciproca rinuncia ad ogni domandae agli atti del presente giudizio a spese compensate.Pertanto, si legge nell’atto di rinuncia, in data 30 marzo 2026, [OSCURATO:SOCIETA] eSunglass in persona dei rispettivi legali (muniti dei necessari poteri) hannonotificato a mezzo pec a [OSCURATO:PERSONA] atto di rinuncia agli atti del giudizioe all’azione a spese integralmente compensate.La dichiarazione di rinuncia al ricorso è unilaterale, e priva dell'accettazionedella controparte. Tuttavia, quella dichiarazione, manifestando l'intenzionedei ricorrenti di non annettere più importanza all'esito della lite, impone didichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse ex art. 100 c.p.c., a causa della cessazione della materia delcontendere.Numero registro generale 17387/2024Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 21250/2026Data pubblicazione 22/06/2026L’esito della lite costituisce un motivo sufficiente per disporre lacompensazione integrale delle spese di liteLa declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parteimpugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificatogià versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del2015). P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia. Compensatra le parti le spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]