Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00146/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato, atteso che Corte d'appello (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata) ha applicato tale circostanza aggravante ritenendo che il reato di tentata estorsione sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato, si dovesse ritenere espressivo di una più intensa e allarmante pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato, motivazione che si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorsi:), con cui si lamenta la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha ridotto la pena che era stata complessivamente irrogata dal giudice di primo grado e, in particolare, nel rispetto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., ha prima applicato la pena per la più grave circostanza della recidiva reiterata specifica e, poi, ha facoltativamente - e motivatamente - aumentato la pena in relazione alla circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso, applicando per tale circostanza aggravante, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, un aumento «nella stessa misura in cui ha proceduto il Giudice di primo grado», senza, perciò, violare il divieto di reformatio in peius; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato, atteso che Corte d'appello (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata) ha applicato tale circostanza aggravante ritenendo che il reato di tentata estorsione sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato, si dovesse ritenere espressivo di una più intensa e allarmante pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato, motivazione che si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorsi:), con cui si lamenta la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha ridotto la pena che era stata complessivamente irrogata dal giudice di primo grado e, in particolare, nel rispetto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., ha prima applicato la pena per la più grave circostanza della recidiva reiterata specifica e, poi, ha facoltativamente - e motivatamente - aumentato la pena in relazione alla circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso, applicando per tale circostanza aggravante, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, un aumento «nella stessa misura in cui ha proceduto il Giudice di primo grado», senza, perciò, violare il divieto di reformatio in peius; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novem
Sentenza Cassazione n. 00146/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris