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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00134/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva l'istanza formulata dal detenuto in espiazione di pena [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter ord. pen. per motivi di salute.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e insufficienza della motivazione.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza sia pervenuto alla concessione della detenzione domiciliare senza tener conto degli elementi concreti della situazione, anche ai fini del giudizio di pericolosità del condannato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La trattazione del caso rende opportuno premettere alcuni principi in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di adozione di dette misure, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).

Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914).

La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

2. Rilevato in astratto quanto sopra, deve notarsi, con specifico riferimento al caso concreto ora in esame, che l'ordinanza impugnata non reca motivazione adeguata a dimostrare che i principi sopra enunciati, pienamente condivisibili, siano stati rispettati.

È assorbente rilevare, infatti, che il provvedimento non reca alcuna valutazione circa la pericolosità del condannato.

Si riscontra, quindi, inadeguata disamina degli elementi disponibili, in mancanza di uno svolgimento argomentativo approfondito capace di dimostrare che le esigenze legate alla sicurezza sociale siano state confrontate con quelle relative alla salute del condannato.

In definitiva, è carente, nel provvedimento impugnato, l'esposizione di un percorso logico adeguato e munito di idonei riferimenti oggettivi, che possano far ritenere giustificata la scelta del Tribunale di sorveglianza di concedere la detenzione domiciliare.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che provvederà a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva l'istanza formulata dal detenuto in espiazione di pena [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter ord. pen. per motivi di salute. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e insufficienza della motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza sia pervenuto alla concessione della detenzione domiciliare senza tener conto degli elementi concreti della situazione, anche ai fini del giudizio di pericolosità del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La trattazione del caso rende opportuno premettere alcuni principi in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di adozione di dette misure, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2. Rilevato in astratto quanto sopra, deve notarsi, con specifico riferimento al caso concreto ora in esame, che l'ordinanza impugnata non reca motivazione adeguata a dimostrare che i principi sopra enunciati, pienamente condivisibili, siano stati rispettati. È assorbente rilevare, infatti, che il provvedimento non reca alcuna valutazione circa la pericolosità del condannato. Si riscontra, quindi, inadeguata disamina degli elementi disponibili, in mancanza di uno svolgimento argomentativo approfondito capace di dimostrare che le esigenze legate alla sicurezza sociale siano state confrontate con quelle relative alla salute del condannato. In definitiva, è carente, nel provvedimento impugnato, l'esposizione di un percorso logico adeguato e munito di idonei riferimenti oggettivi, che possano far ritenere giustificata la scelta del Tribunale di sorveglianza di concedere la detenzione domiciliare. 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che provvederà a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli
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