CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla qualificazione giuridica del fatto nonché il travisamento delle risultanze istruttorie, è costituito da doglianze in punto di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 4 e 5 sull'attendibilità e validità del riconoscimento operato nelle modalità previste dalla legge e in termini di assoluta certezza dalla persona offesa che, anche nel successivo peggioramento delle proprie condizioni cliniche, non avrebbe mai manifestato uno stato confusionale tale da comprometterne la capacità di individuazione dell'imputato); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato satellite e della conseguente eliminazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M